IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 11; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  16
novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 2, comma 2,  il  quale
stabilisce che «Il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24  agosto  2016  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400.
[ ... ]. Al compenso del Commissario si provvede ai  sensi  dell'art.
38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
  Visto altresi', l'art. 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018,
come modificato dall'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge  n.  3
del  2023,  il  quale,  al  comma  2,  prevede  che  al   Commissario
straordinario  di  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  si
applicano le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto altresi', l'art. 2, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  3
del 2023, che ha introdotto, all'art. 14 del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, il comma 1-ter, il quale prevede che  «Con  riferimento
agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b),  n.  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  limitatamente  alle  aree  del
terremoto  del  2016  nell'ambito  del  Piano   nazionale   per   gli
investimenti  complementari  al  Piano   nazionale   di   ripresa   e
resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma  1,  ove
nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile 2022, con il quale e' stato adottato  il  Piano  triennale  di
prevenzione della  corruzione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per il triennio 2022-2024; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2023,
con il quale il senatore  dott.  Guido  Castelli  e'  stato  nominato
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  del  24
agosto 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  3
del 2023, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo
decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023; 
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2023,  n.  213,  recante  il
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2024  e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e,  in  particolare,
l'art. 1,  comma  412,  che  ha  introdotto  all'art.  1  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016 il comma 4-octies, il quale prevede che
«Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al  31
dicembre 2024. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44 del codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 130  milioni  di
euro per l'anno 2024»; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2023,   n.   215,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»,  e,  in
particolare, l'art. 17, il quale stabilisce che «[...] il Commissario
straordinario del  Governo  per  la  riparazione,  la  ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016  e  la
Struttura  di  Missione  per  il  coordinamento   dei   processi   di
ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6
aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal
cronoprogramma procedurale  degli  adempimenti  con  scadenza  al  31
dicembre 2023, quali soggetti  attuatori,  a  dare  continuita'  agli
interventi del Fondo nazionale complementare al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza riservati alle aree colpite  dai  terremoti  del
2009 e del 2016 [. .. ]»; 
  Visto il curriculum vitae del senatore dott. Guido Castelli; 
  Vista la dichiarazione resa dal senatore dott. Guido  Castelli,  ai
sensi del decreto legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  concernente
l'insussistenza di  cause  di  inconferibilita'  e  incompatibilita',
nonche', di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto  di
interessi, in relazione all'incarico in parola; 
  Sentito il Ministro per la protezione civile  e  le  politiche  del
mare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  concernente  la
nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario  straordinario
del Governo per la riparazione, la ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata  nella  riunione
del 16 gennaio 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'incarico di  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, conferito al senatore dott. Guido Castelli, ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del  2023,  con  decreto
del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2023, e' prorogato, per un
anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.