IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza
esclusiva dello  Stato  il  coordinamento  informativo  statistico  e
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  recante  «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari  settori  della  pubblica
amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini»,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.   638   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 11; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 11; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 1984,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito  che
le aziende sanitarie locali inviano  alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  appartenenza  ed  al   Ministero   della   sanita'   le
informazioni  relative   alle   proprie   attivita'   gestionali   ed
economiche; 
  Rilevato che, con  il  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro della salute,  con
proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione  dei  dati
sulle attivita' gestionali  ed  economiche  delle  aziende  sanitarie
locali; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  28  gennaio  1997,
concernente «Modelli di  rilevazione  dei  flussi  informativi  sulle
attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  5  dicembre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 22  del  27
gennaio 2007, recante «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati
delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 gennaio 2013, recante
«Rilevazione dei dati  del  personale  delle  strutture  di  ricovero
equiparate alle pubbliche e  delle  case  di  cura  private»  che  ha
disposto, tra l'altro, la cessazione della rilevazione dei  dati  del
personale delle strutture di ricovero  equiparate  alle  pubbliche  e
delle case di cura private (accreditate e non accreditate) attraverso
il modello HSP.16, di cui al decreto  del  Ministro  della  salute  5
dicembre 2006; 
  Visto l'Accordo quadro, del 22  febbraio  2001,  tra  il  Ministero
della sanita', le regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep.
atti n. 1158/CSR), che all'art. 6,  in  attuazione  dell'art.  4  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  stabilisce  che  le
funzioni di  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle  fasi  di
attuazione del Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS),  debbano
essere esercitate congiuntamente attraverso un  organismo  denominato
«Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di regia per  lo  sviluppo  del
NSIS; 
  Vista l'intesa Stato-regioni  del  23  marzo  2005  (rep.  atti  n.
2271/CSR), la quale dispone all'art. 3 che: 
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalita' di alimentazione del NSIS sono affidati
alla Cabina di regia e vengono recepiti dal  Ministero  della  salute
con  propri  decreti  attuativi,  compresi   i   flussi   informativi
finalizzati alla verifica degli standard qualitativi  e  quantitativi
dei livelli essenziali di assistenza; 
    il conferimento dei dati  al  Sistema  informativo  sanitario  e'
ricompreso tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello  Stato  di  cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti  n.  116/CSR),  per
l'evoluzione del NSIS e, in particolare, l'art. 1 che  disciplina  le
funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  11  maggio  2017,  di
riadeguamento dei  compiti,  delle  funzioni  e  delle  modalita'  di
funzionamento della Cabina di regia del NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7  maggio  2019  con  il
quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio  2017
e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020  con  il
quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio  2017
e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2022, con cui
e' stata modificata la composizione della Cabina di regia del NSIS; 
  Visto il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
dal Consiglio dell'Unione europea il 6  luglio  2021  (10160/21),  in
particolare la Missione 6 Salute, Component 1: Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 
  Vista  la  riforma  sulle  reti   di   prossimita',   strutture   e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale
della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1  «Riforma
1: Definizione di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di
assistenza sanitaria territoriale)  che  prevede  la  definizione  di
standard  strutturali,  organizzativi  e  tecnologici  omogenei   per
l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente
e clima e l'identificazione delle strutture  ad  essa  deputate,  che
intende perseguire una nuova  strategia  sanitaria,  sostenuta  dalla
definizione di un adeguato assetto  istituzionale  ed  organizzativo,
che consenta al Paese di  conseguire  standard  qualitativi  di  cura
adeguati, in linea con i migliori  paesi  europei  e  che  consideri,
sempre piu', il Servizio sanitario nazionale come parte  di  un  piu'
ampio sistema di welfare comunitario secondo un approccio one  health
e con una visione olistica («Planetary health»); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021  con  cui  sono  stati  individuati  per  ciascuno  degli
investimenti del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le  schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto del 23 maggio 2022,  n.  77,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente il «Regolamento  recante  la  definizione  di  modelli  e
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio
sanitario nazionale»; 
  Considerata  in  particolare  la   necessita'   di   prevedere   la
rilevazione dei distretti  sanitari,  degli  ospedali  di  comunita',
delle  case  della  comunita',  nonche'  delle   centrali   operative
territoriali previste dal predetto nuovo modello organizzativo  della
rete di  assistenza  sanitaria  territoriale,  anche  ai  fini  della
istituzione  dei  sistemi  informativi  per  la   rilevazione   delle
prestazioni erogate dai medesimi ospedali di comunita' e  case  della
comunita'; 
  Rilevata la necessita'  di  prevedere  la  rilevazione  delle  reti
ospedaliere di cui al decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del  Ministro
della salute di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, nonche' delle reti di  assistenza  territoriale  di  cui  al
decreto del 23 maggio 2022, n.  77,  del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerata l'opportunita' di interrompere la rilevazione dei  dati
di attivita' delle case di cura private attraverso il modello HSP.23,
di cui al decreto del Ministro  della  salute  5  dicembre  2006,  in
quanto  i  predetti  dati  sono  disponibili  attraverso  il   flusso
informativo  sui  dimessi  dagli  istituti  di  ricovero  pubblici  e
privati, di cui al decreto del  Ministro  della  sanita'  27  ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare ed integrare l'acquisizione  dei
dati per le finalita' di programmazione, di monitoraggio dei  livelli
essenziali di assistenza e di governo della spesa sanitaria,  nonche'
per il monitoraggio dell'attuazione del nuovo  modello  organizzativo
della rete di assistenza sanitaria territoriale,  di  cui  al  citato
decreto n. 77/2022; 
  Considerato che formano oggetto di modifica  del  presente  decreto
unicamente i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali  delle
aziende sanitarie ed ospedaliere; 
  Vista la proposta di aggiornamento dei modelli di  rilevazione  dei
flussi informativi sulle attivita' gestionali delle aziende sanitarie
ed ospedaliere, approvata dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta
del 14 febbraio 2023; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep.  atti  n.
291/CSR); 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modelli di rilevazione dei dati delle attivita' 
                gestionali delle strutture sanitarie 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  le  aziende  sanitarie,  le
aziende  ospedaliere,  le  aziende  ospedaliere  universitarie,   gli
istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  inviano  alle
regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della
salute le informazioni richieste con i nuovi modelli sottoelencati  e
riportati  in  allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto: 
    a) FLS.11 - Dati di struttura e  di  organizzazione  dell'azienda
sanitaria locale (rilevazione annuale); 
    b) FLS.12 - Convenzioni  nazionali  di  medicina  generale  e  di
pediatria (rilevazione annuale); 
    c) FLS.18 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
di lavoro (rilevazione annuale); 
    d)  FLS.21  -  Attivita'  di  assistenza  sanitaria  di  base   -
(rilevazione annuale); 
    e)  STS.11  -   Dati   anagrafici   delle   strutture   sanitarie
(rilevazione annuale); 
    f) STS.14 - Apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura
presenti nelle strutture sanitarie  extraospedaliere  -  (rilevazione
annuale); 
    g) STS.21  -  Assistenza  specialistica  territoriale.  Attivita'
clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica
strumentale (rilevazione annuale); 
    h) STS.24 - Assistenza sanitaria semiresidenziale e  residenziale
(rilevazione annuale); 
    i) HSP.11  -  Dati  anagrafici  delle  strutture  di  ricovero  -
(rilevazione annuale); 
    l) HSP.11-bis - Dati  anagrafici  degli  istituti  facenti  parte
della struttura di ricovero (rilevazione annuale); 
    m) HSP.12  -  Posti  letto  per  disciplina  delle  strutture  di
ricovero pubbliche ed equiparate (rilevazione annuale); 
    n) HSP.13 - Posti letto per disciplina delle case di cura private
(rilevazione annuale); 
    o) HSP.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura
presenti nelle strutture di ricovero (rilevazione annuale); 
    p) HSP.22-bis - Posti letto  medi  delle  strutture  di  ricovero
pubbliche ed equiparate (rilevazione mensile); 
    q) HSP.24  -  Pronto  soccorso  e  sale  operatorie  (rilevazione
mensile); 
    r) RIA.11 - Istituti  o  centri  di  riabilitazione  (rilevazione
annuale). 
  2. I modelli di cui al comma 1 sostituiscono quelli utilizzati  per
la rilevazione degli anni precedenti, disciplinati con il decreto del
Ministro della salute 5 dicembre 2006. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  adottano
le necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli  obblighi
di rilevazione dei dati  da  parte  delle  aziende  sanitarie,  delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere  universitarie,  degli
istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  del  proprio
territorio.