IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista  la  legge  n.  234  del  30  dicembre  2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11  della
legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario  del
Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo per il  Giubileo  della
Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al  fine
di  assicurare  gli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025   nell'ambito   del
territorio di Roma Capitale, come modificato dal  successivo  decreto
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; 
  Visto il decreto-legge  50  del  17  maggio  2022  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario,  limitatamente  al  periodo  del  relativo
mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio
delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: 
    la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale; 
    la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  ivi
compresa  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti   urbani,   anche
pericolosi; 
    l'elaborazione e approvazione del piano  per  la  bonifica  delle
aree inquinate; 
    l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione  di
rifiuti, anche  pericolosi,  assicurando  la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
    l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152
del 2006; 
  al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti  di  cui
al  comma1  «il  Commissario  straordinario,  ove  necessario,   puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea»; 
  Vista la direttiva 26 aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018,  n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare»  che  pone  agli
Stati   membri   l'obiettivo   di   diminuire   progressivamente   il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere  avviati  al
riciclaggio o al recupero; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della  su  richiamata  direttiva  1999/31/CE,   che   disciplina   la
costruzione,  l'esercizio  e  la   gestione   post   chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  del  19  novembre  2008  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni che, nel disciplinare la gestione  e  la  gerarchia  dei
rifiuti e nel definire  il  «rifiuto»  come  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo
di disfarsi», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
principi di autosufficienza e  prossimita',  una  rete  integrata  di
impianti che permettano il completamento  delle  diverse  fasi  della
gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche  disponibili  (BAT-
Best Available Techniques); 
  Visto il regolamento UE  n.  1357/2014  della  Commissione  del  18
dicembre  2014  che  sostituisce  l'allegato  III   della   direttiva
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione  del  18  dicembre
2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento  (UE)2017/997  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2017, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   la
caratteristica di pericolo HP14 «Ecotossico»; 
  Vista  la  comunicazione  2018/C124/01  recante  «Gli  orientamenti
tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del  9  aprile  2018,  che
fornisce chiarimenti e orientamenti  alle  autorita'  nazionali,  ivi
incluse le autorita' locali, e alle imprese  riguardo  alla  corretta
interpretazione applicazione della pertinente normativa UE in materia
di   classificazione   dei   rifiuti,    segnatamente    in    merito
all'identificazione delle caratteristiche di pericolo,  valutando  se
rifiuto presenta una qualche caratteristica di pericolo e, in  ultima
analisi, classificando i rifiuti pericolosi o non pericolosi; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 30 maggio 2018,  recepita  con  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 121, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa
le discariche di rifiuti e pone  agli  Stati  membri  l'obiettivo  di
diminuire progressivamente il collocamento in discarica  dei  rifiuti
che possono essere avviati a riciclaggio o a recupero; 
  Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 
    2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
    2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 
  entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n.  116
che ha  compiuto  un'ampia  revisione  della  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/ 2006; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147  della  Commissione
europea del 10 agosto  2018  che  stabilisce  le  «Conclusioni  sulle
migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) per  il
trattamento dei rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2010/75/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti (rifusione), che si  pone  l'obiettivo  di  «tutelare  la
salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23  aprile
2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE)  n.
850/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  agli
inquinanti organici persistenti; 
  Viste  la  delibera  SNPA  (Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvazione delle «Linee
guida del sistema  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  per
l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18
maggio  2021  che   approva   il   documento   «Linee   guida   sulla
classificazione dei rifiuti», integrate con il  decreto  direttoriale
n. 47 del 9 agosto 2021 del  Ministero  della  transizione  ecologica
Direzione  generale  per  l'economia  circolare  che  ha  introdotto,
nell'ambito  del  capitolo   3   delle   linee   guida   stesse,   il
sottoparagrafo denominato  «3.5.9-rifiuti  prodotti  dal  trattamento
meccanico/meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 
  Visto il Piano di gestione dei rifiuti di  Roma  Capitale  (PGR-RC)
approvato dal Commissario straordinario con ordinanza  n.  7  del  1°
dicembre  2022,  ai  sensi  del  richiamato  art.  13,  comma  1  del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per
la gestione rifiuti, approvato con  decreto  ministeriale  24  giugno
2022, n. 257; 
  Dato atto che: 
    con deliberazione n. 52 del  25/26  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA  S.p.a.
del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della
citta' di Roma,  per  la  durata  di  quindici  anni,  e  nei  limiti
autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria
di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del  Piano  economico  finanziario
pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione  n.  51  del  23  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici  e  le
linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio  per  la
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di  igiene  urbana  tra  Roma
Capitale e AMA S.p.a.; 
    la Giunta capitolina,  sulla  base  degli  indirizzi  di  cui  ai
sopracitati atti, con deliberazione n. 106 del  31  maggio  2019,  ha
approvato il Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per
la gestione dei rifiuti urbani e  i  servizi  di  igiene  urbana,  di
durata triennale a far data dalla sua sottoscrizione  avvenuta  il  6
giugno 2019, prorogato con successivi e  distinti  provvedimenti,  da
ultimo giusta determinazione dirigenziale n. NA/407 del  29  dicembre
2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione  e
risanamento dagli inquinamenti di Roma  Capitale,  sulla  base  degli
indirizzi formulati della Giunta capitolina con memoria n. 94/2023; 
  Considerato che: 
    in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un  incendio  di  ingenti
proporzioni   che   ha   interessato   l'impianto   di    trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2» con  capacita'
di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; 
    il suddetto impianto, strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti  urbani  di  Roma  Capitale,  alla   data   odierna   risulta
inutilizzabile, e non e' a tutt'oggi possibile prevedere i tempi  per
l'eventuale ripristino della funzionalita'; 
    tale situazione ha comportato una  ulteriore  drastica  riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto
di TMB  di  AMA  S.p.a.  sito  in  via  Salaria,  n.  981  a  seguito
dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando  l'urgente
necessita' di potenziare la logistica  funzionale  al  trasporto  dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche
al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori
percorrenze  da  effettuare,   attraverso   l'individuazione   e   la
realizzazione    di    un    sistema    adeguato    di    siti     di
trasbordo/trasferenza/stoccaggio; 
    in particolare, tra le azioni intraprese nell'immediato  al  fine
di sopperire in parte al quantitativo  di  rifiuti  urbani  non  piu'
conferibili al TMB «Malagrotta 2», il  Commissario  straordinario  ha
adottato  l'ordinanza  n.  1  del  16   giugno   2022,   autorizzando
l'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice
EER 200301) presso gli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e  v.le  dei
Romagnoli,  per  un  periodo  di  sessanta  giorni,   successivamente
prorogata con ordinanza n. 4 del 18 agosto 2022; 
    con  ordinanza  n.  6  del  31  ottobre   2022   il   Commissario
straordinario ha autorizzato, tra l'altro, l'attivita' di trasferenza
del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il sito
AMA di Rocca Cencia,  per  un  quantitativo  massimo,  scorporato  da
quello  accettato  e  trattato  presso  l'impianto,  pari   a   4.200
t/settimana (riduzione al 60% dei  quantitativi  autorizzati  pari  a
1.000 t/g, fino al completamento del  revamping,  come  da  determina
della  Regione  Lazio  G10701/2022),  successivamente  integrata  con
ordinanza commissariale n. 8  del  3  aprile  2023  (attivazione  del
by-pass per la FOP); 
  Considerato altresi' che: 
    in data 24 dicembre 2023 si e' sviluppato un incendio di  ingenti
proporzioni   che   ha   interessato   l'impianto   di    trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con  capacita'
di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g; 
    tale  evento  ha  causato  una   ulteriore   drastica   riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia'  determinatasi  a  causa  dell'indisponibilita'  dei
sopracitati impianti TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e
TMB di E. Giovi S.r.l.  in  amministrazione  giudiziaria,  denominato
«Malagrotta 2»; 
    tra le azioni intraprese nell'immediato al fine di  sopperire  in
parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili  al  TMB
«Malagrotta 1», il Commissario straordinario ha adottato  l'ordinanza
n.  34  del  27  dicembre   2023,   modificando   temporaneamente   i
quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato  (codice  EER  200301)
gestiti in trasferenza presso il TM AMA sito in via di Rocca  Cencia,
301, gia' autorizzati con ordinanza n. 6/2022,  per  un  quantitativo
pari a 7.000.t/settimana, fino al 31 gennaio 2024; 
    il suddetto impianto, strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani di Roma Capitale, risulta  tuttora  inutilizzabile  e,
allo stato attuale,  non  e'  possibile  prevedere  i  tempi  per  il
ripristino della funzionalita'; 
    il ricorso temporaneo all'utilizzo di  siti  per  l'attivita'  di
trasferenza e' risultato strategico nella gestione  della  situazione
di criticita' del ciclo dei rifiuti urbani di Roma  Capitale,  dovuta
alla  contrazione  della  capacita'  di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati; 
  Preso atto che AMA S.p.a., con nota prot. 0013466.U del 24  gennaio
2024, acquisita in pari data agli atti del Commissario  straordinario
al prot. n. RM/296,  ha  evidenziato  il  perdurare  dello  stato  di
fragilita' del sistema di gestione  dei  flussi  del  rifiuto  urbano
indifferenziato  di  Roma  Capitale,  dovuta  all'ulteriore  drastica
riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento degli stessi,
a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 24 dicembre 2023  presso
il TMB «Malagrotta 1» della E. Giovi  e,  al  fine  di  garantire  la
gestione dei  flussi  di  rifiuto  urbano  indifferenziato  anche  in
occasione  di  eventuali  interventi  di  manutenzione  ordinaria   e
straordinaria  dell'impiantistica  a  supporto  del  trattamento,  ha
richiesto  una  proroga   delle   misure   adottate   con   ordinanza
commissariale n. 34 del 27 dicembre 2024; 
  Ritenuto che: 
    le attivita' di trasferenza risultano funzionali al trasporto dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di  destino,  migliorando
la logistica  della  raccolta,  con  una  contrazione  dei  tempi  di
percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi  pianificati
ed erogati; 
    in assenza di un'adeguata rete infrastrutturale  di  supporto,  i
mezzi dedicati alla raccolta dei  rifiuti  sono  costretti  a  lunghe
percorrenze, distogliendo risorse al servizio di raccolta dei rifiuti
urbani e determinando rallentamenti nell'attivita' di  raccolta,  con
rischio di giacenza degli stessi rifiuti indifferenziati a terra,  in
prossimita' delle postazioni di raccolta, con  possibili  conseguenti
effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario; 
  Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto
a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei  rifiuti
urbani di Roma Capitale, arginando la situazione  di  criticita',  al
fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica
e dia pregiudizi per la qualita'  ambientale,  per  il  decoro  e  la
vivibilita' urbana; 
  Visto il  sentito  della  Regione  Lazio  richiesto  con  nota  del
Commissario straordinario in data 31 gennaio 2024 prot. n. RM/450  ed
espresso con nota Regione Lazio prot. 176000  del  7  febbraio  2024,
acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al
n. RM/615; 
  Per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                               Ordina: 
 
  1. La prosecuzione  delle  attivita'  di  trasferenza  del  rifiuto
urbano indifferenziato (codice  EER  200301)  presso  il  TM  di  AMA
S.p.a., sito in via di Rocca Cencia, 301, Roma, per  un  quantitativo
pari   a   7.000.t/settimana,   gia'   autorizzate   con    ordinanza
commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023; 
  2.  Ad  AMA  S.p.a.  di  effettuare  le  attivita'  di  trasferenza
(operazione R13 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n.
152/06 e successive modificazioni ed integrazioni) in  ossequio  alle
prescrizioni  riportate  nell'allegato  tecnico,   parte   integrante
dell'ordinanza commissariale  n.  6  del  31  ottobre  2022,  che  si
intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento; 
  3. Ad AMA S.p.a. di adeguare le garanzie finanziarie tenendo  conto
dei quantitativi autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito  nella
D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Dispone: 
 
  1. Che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al
tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune
soluzioni  idonee  al  superamento  delle  criticita'  in  essere  e,
comunque, per un periodo non superiore  alla  data  del  30  novembre
2024; 
  2. La validita' di quanto disposto con l'ordinanza commissariale n.
6 del 31 ottobre 2022 per  quanto  non  modificato  con  la  presente
ordinanza; 
  3. L'immediata efficacia e pubblicazione della presente  ordinanza,
ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  4. La notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a.,  nonche'  la
trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento  di
prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA  Lazio -  Sezione
di Roma. 
  5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale
del Commissario straordinario. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 9 febbraio 2024 
 
                                                  Il Commissario      
                                             straordinario di Governo 
                                                     Gualtieri