Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 3, prima colonna, all'art. 2 Base ampelografica, sono inseriti i seguenti periodi: «Il vino a denominazione di origine controllata "Falerio" Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Pecorino: minimo 85%. Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.».