Nell'allegato A al decreto citato in epigrafe,  pubblicato  nella
sopraindicata Gazzetta  Ufficiale,  alla  pagina  3,  prima  colonna,
all'art. 2 Base ampelografica, sono inseriti i seguenti periodi: 
    «Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   "Falerio"
Pecorino deve essere  ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti,
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: 
      Pecorino: minimo 85%. 
    Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo
del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca bianca, idonei
alla coltivazione nella Regione Marche.».