Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato  stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Proroga di termini in materia di  cessioni  di  mezzi,  materiali  ed
                      equipaggiamenti militari 
 
  1. E' prorogata, fino al 31 dicembre 2024, previo atto di indirizzo
delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio
2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile  2022,
n. 28, nei termini e con le modalita' ivi stabilite. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          25 febbraio 2022, n.  14,  recante:  «Disposizioni  urgenti
          sulla crisi in  Ucraina»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2022, n. 87: 
                «Art.  2-bis  (Cessione  di   mezzi,   materiali   ed
          equipaggiamenti militari). - 1. Fino al 31  dicembre  2022,
          previo atto di indirizzo delle Camere,  e'  autorizzata  la
          cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in
          favore delle autorita' governative dell'Ucraina, in  deroga
          alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n.  185,
          agli  articoli  310  e  311  del  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e alle connesse disposizioni attuative. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  sono  definiti  l'elenco   dei   mezzi,
          materiali  ed  equipaggiamenti   militari   oggetto   della
          cessione  di  cui  al  comma  1  nonche'  le  modalita'  di
          realizzazione della stessa, anche  ai  fini  dello  scarico
          contabile. 
              3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli  affari
          esteri e della  cooperazione  internazionale,  con  cadenza
          almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione
          della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto
          dai commi 1 e 2 del presente articolo».