Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 47 del 13 febbraio 2024 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  DAILYPREV,  le
cui   caratteristiche   sono   riepilogate   nel   riassunto    delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggio  e  confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare  A.I.C.:  Effik  Italia  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via dei  Lavoratori  n.  54  -  20092  Cinisello
Balsamo (MI), Italia; 
      confezioni: 
        «0,03 mg/2,0 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868019 (in  base  10)  1HKV7M  (in
base 32); 
        «0,03  mg/2,0  mg  compresse  rivestite  con  film»  3  X  28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868021 (in  base  10)
1HKV7P (in base 32); 
        «0,03  mg/2,0  mg  compresse  rivestite  con  film»  6  X  28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868033 (in  base  10)
1HKV81 (in base 32). 
    Principio attivo: etinilestradiolo, dienogest. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Laboratorios Leon Farma SA; 
      La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, Navatejera -  24008  Leon
Spagna. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      per la confezione: 
        «0,03 mg/2,0 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868019 (in  base  10)  1HKV7M  (in
base 32); 
      e'  adottata  la  seguente  classificazione   ai   fini   della
fornitura: 
        classificazione ai fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica; 
      per la confezione: 
        «0,03  mg/2,0  mg  compresse  rivestite  con  film»  3  X  28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868021 (in  base  10)
1HKV7P (in base 32); 
      e'  adottata  la  seguente  classificazione   ai   fini   della
fornitura: 
        classificazione ai fini della  fornitura:  RNR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
      per la confezione: 
        «0,03  mg/2,0  mg  compresse  rivestite  con  film»  6  X  28
compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049868033 (in  base  10)
1HKV81 (in base 32); 
      e'  adottata  la  seguente  classificazione   ai   fini   della
fornitura: 
        classificazione ai fini della  fornitura:  RNR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  di  distribuire:  il
materiale educazionale comprendente la checklist per il  prescrittore
e la scheda per il paziente, i cui contenuti e formati sono  soggetti
alla  preventiva  approvazione  del  competente  ufficio   di   AIFA,
unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita' di distribuzione
e  a  qualsiasi  altro  aspetto  inerente  alla  misura   addizionale
prevista. 
    Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso  in  commercio
il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli  obblighi   e   delle
condizioni di cui al  precedente  comma,  il  presente  provvedimento
autorizzativo  potra'  essere  oggetto  di  revoca,  secondo   quanto
disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile  2015;
in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo
n. 219/2006,  AIFA  potra'  disporre  il  divieto  di  vendita  e  di
utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso  dal
commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. 
    Salvo il caso che il fatto costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo  n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' di cinque anni  a  decorrere  dalla
data di efficacia della presente determina. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.