IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  127,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; 
  Visto l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, e
successive  modificazioni,  che   istituisce   il   «Fondo   per   la
valorizzazione e la promozione delle aree  territoriali  svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale» (di seguito «Fondo»), e
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e  le  autonomie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni  parlamentari,  sono
stabilite le modalita'  di  erogazione  delle  risorse  iscritte  nel
predetto Fondo sulla base dei criteri di ripartizione; 
  Visto l'art. 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, che ha istituito un diverso sistema perequativo a favore  dei
comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 ottobre 2011, il quale ha previsto che le risorse del
Fondo destinate alla macroarea costituita  dai  territori  confinanti
con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli  stanziamenti  per
gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai
sensi dell'art. 2, comma 107, della citata legge n. 191 del  2009,  e
pertanto, a partire  dall'anno  2010,  i  comuni  confinanti  con  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sono  stati  esclusi  dal
finanziamento del Fondo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e  successive  modificazioni,
e, in  particolare,  l'art.  12,  come  modificato  dai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo
2023; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie del 1° settembre 2016, di  organizzazione  e  funzionamento
del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  nell'ambito
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  come  modificato  dal
decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie  del  28
marzo 2023; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale del
1°  settembre  del  2016,  recante  i  compiti  dell'Ufficio  per  le
politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e
l'attivita' internazionale  delle  autonomie  regionali  e  locali  -
Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,
tra i quali rientrano  quelli  inerenti  ai  finanziamenti  di  fondi
tematici relativi alle aree svantaggiate; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi»,  il  quale
dispone, all'art. 20-bis, che «il Fondo per la  valorizzazione  e  la
promozione delle aree territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.
127, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con cui  l'On.  Giorgia  Meloni  e'  stata  nominata  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il Sen. Roberto Calderoli e  l'On.  Giancarlo  Giorgetti
sono stati nominati, rispettivamente, Ministro  senza  portafoglio  e
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  cui  al  Ministro  Roberto  Calderoli  e'  stato
conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, con cui  al  Ministro  Roberto  Calderoli  sono  state
delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
settembre 2020, recante «Modalita' di erogazione  del  Fondo  per  la
valorizzazione e la promozione delle aree  territoriali  svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale»; 
  Ritenuto necessario, limitatamente all'anno 2023,  di  definire  le
modalita' di erogazione del Fondo e prevedere per tale annualita' che
lo stesso sia ripartito in base ai criteri gia' stabiliti all'art. 3,
comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 settembre 2020; 
  Ritenuto, per l'anno 2023, in considerazione del  notevole  aumento
dei costi dei materiali  e  dell'esigua  entita'  delle  risorse  del
Fondo,  di  destinarle,  ad  integrazione  dei   finanziamenti   gia'
assentiti, ai progetti presentati dai destinatari del Fondo  medesimo
per le annualita'  2018-2020,  2021  e  2022,  e  in  particolare  al
finanziamento dei maggiori costi per  la  realizzazione  delle  opere
principali, dei costi  di  realizzazione  di  opere  complementari  a
quelle principali o al finanziamento  di  entrambe  le  categorie  di
costi sopra definite; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare, nell'ambito  del
presente decreto di  determinazione  delle  modalita'  di  erogazione
delle risorse del Fondo per l'anno 2023,  anche  l'asseverazione  dei
comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale  gia'  sancita
con il citato decreto del presidente del Consiglio  dei  ministri  21
settembre 2020,  sulla  base  della  certificazione  dell'elenco  dei
comuni  operata  da  parte  dell'Istituto   geografico   militare   e
comunicata con nota al Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le
autonomie in data 23 gennaio 2008, n. 1707; 
  Considerato che l'elenco dei comuni confinanti delle due  macroaree
Regione autonoma Valle  d'Aosta  e  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia risulta quello di cui all'allegato 1 al presente decreto; 
  Ritenuto di non dovere penalizzare  i  comuni  di  confine  che,  a
seguito dell'entrata in vigore della legge  7  aprile  2014,  n.  56,
hanno portato a compimento il percorso di fusione o di incorporazione
in  un  altro  comune,  attribuendo  a  tali  comuni  una  quota  del
finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine  in  essi
confluiti; 
  Viste    la    nota    del     13     settembre     2023,     prot.
MIN.-0003359-P-13/09/2023 di richiesta del concerto,  indirizzata  al
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 2
ottobre 2023, prot. MEF -  GAB  -  Prot.40445  con  cui  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di
decreto. 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata,  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nel
corso della seduta del 12 ottobre 2023  e  riportato  nel  repertorio
degli atti n. 140/CU del 12 ottobre 2023. 
  Sentita la competente Commissione  parlamentare  della  Camera  dei
deputati che, nella riunione del 13 novembre 2023, ha espresso parere
favorevole sullo schema di decreto; 
  Sentita la competente Commissione  parlamentare  del  Senato  della
Repubblica, che, nel corso della seduta  del  15  novembre  2023,  ha
espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione  e  la  promozione
delle aree territoriali svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a
statuto speciale» di cui all'art. 6, comma  7,  del  decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, e  successive  modificazioni,  per  l'annualita'
2023 e' destinata  a  finanziare  la  copertura  dei  maggiori  oneri
derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per  la  realizzazione
delle opere principali ammesse al  finanziamento  per  le  annualita'
precedenti, alla realizzazione  di  opere  complementari  alle  opere
principali nonche' ad  entrambe  le  due  categorie  di  opere  sopra
riportate. 
  2. Ai fini cui al comma 1, costituiscono: 
    a) «annualita' precedenti» le annualita' 2018-2020, 2021 e 2022; 
    b) «macroarea» il complesso dei comuni confinanti con una  stessa
regione autonoma; 
    c) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del presidente  del
Consiglio  dei  ministri  28  dicembre   2007,   «aree   territoriali
svantaggiate confinanti» i  comuni  il  cui  territorio  confina  con
quello delle regioni a statuto speciale; 
    d)  «maggiori  oneri»  i  maggiori  costi  da  sostenere  per  la
realizzazione    delle    opere    principali,     come     derivanti
dall'applicazione dei vigenti prezzari regionali; 
    e) «opere principali» e «opere complementari» rispettivamente, le
progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e le opere che, da
un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano  una  integrazione
dell'opera principale.