IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; Visto l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, e successive modificazioni, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» (di seguito «Fondo»), e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo sulla base dei criteri di ripartizione; Visto l'art. 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha istituito un diverso sistema perequativo a favore dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011, il quale ha previsto che le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della citata legge n. 191 del 2009, e pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stati esclusi dal finanziamento del Fondo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo 2023; Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° settembre del 2016, recante i compiti dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attivita' internazionale delle autonomie regionali e locali - Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tra i quali rientrano quelli inerenti ai finanziamenti di fondi tematici relativi alle aree svantaggiate; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», il quale dispone, all'art. 20-bis, che «il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'On. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli e l'On. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro senza portafoglio e Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante «Modalita' di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»; Ritenuto necessario, limitatamente all'anno 2023, di definire le modalita' di erogazione del Fondo e prevedere per tale annualita' che lo stesso sia ripartito in base ai criteri gia' stabiliti all'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020; Ritenuto, per l'anno 2023, in considerazione del notevole aumento dei costi dei materiali e dell'esigua entita' delle risorse del Fondo, di destinarle, ad integrazione dei finanziamenti gia' assentiti, ai progetti presentati dai destinatari del Fondo medesimo per le annualita' 2018-2020, 2021 e 2022, e in particolare al finanziamento dei maggiori costi per la realizzazione delle opere principali, dei costi di realizzazione di opere complementari a quelle principali o al finanziamento di entrambe le categorie di costi sopra definite; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare, nell'ambito del presente decreto di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo per l'anno 2023, anche l'asseverazione dei comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale gia' sancita con il citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, sulla base della certificazione dell'elenco dei comuni operata da parte dell'Istituto geografico militare e comunicata con nota al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in data 23 gennaio 2008, n. 1707; Considerato che l'elenco dei comuni confinanti delle due macroaree Regione autonoma Valle d'Aosta e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia risulta quello di cui all'allegato 1 al presente decreto; Ritenuto di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso di fusione o di incorporazione in un altro comune, attribuendo a tali comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti; Viste la nota del 13 settembre 2023, prot. MIN.-0003359-P-13/09/2023 di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 2 ottobre 2023, prot. MEF - GAB - Prot.40445 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di decreto. Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 ottobre 2023 e riportato nel repertorio degli atti n. 140/CU del 12 ottobre 2023. Sentita la competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati che, nella riunione del 13 novembre 2023, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto; Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica, che, nel corso della seduta del 15 novembre 2023, ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto; Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, per l'annualita' 2023 e' destinata a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le annualita' precedenti, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonche' ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate. 2. Ai fini cui al comma 1, costituiscono: a) «annualita' precedenti» le annualita' 2018-2020, 2021 e 2022; b) «macroarea» il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma; c) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2007, «aree territoriali svantaggiate confinanti» i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale; d) «maggiori oneri» i maggiori costi da sostenere per la realizzazione delle opere principali, come derivanti dall'applicazione dei vigenti prezzari regionali; e) «opere principali» e «opere complementari» rispettivamente, le progettazioni approvate e ammesse al finanziamento e le opere che, da un punto di vista tecnico-esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale.