IL VICE MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Visto l'art. 2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  193  del  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
il  quale  prevedeva  che  «A  decorrere  dal  1°  luglio  2017,   le
amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare
di affidare  al  soggetto  preposto  alla  riscossione  nazionale  le
attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle   entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando  quanto  previsto
dall'art. 17,  commi  3-bis  e  3-ter,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del
lavoro e per esigenze indifferibili», che  ha  modificato  il  citato
art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del  2016,  sopprimendo  le
parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa'  da  esse
partecipate»; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Vista la legge della  Regione  Calabria  20  aprile  2022,  n.  10,
recante organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente; 
  Considerato che la Societa' risorse  idriche  calabresi  -  Sorical
S.p.a., partecipata dalla  Regione  Calabria,  gestisce  il  servizio
idrico integrato nell'Ambito unico della Regione Calabria, in  quanto
affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione  con
l'Autorita' rifiuti e risorse idriche della Calabria - Arrical; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
2009, con il quale Sorical S.p.a. era  stata  autorizzata,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3-bis del decreto legislativo  n.  46  del  1999,
alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti  dalla
fornitura di acqua ad uso potabile a comuni ed enti della Calabria; 
  Vista la nota n. 718 del 31 ottobre 2023, integrata con e-mail  del
21 novembre 2023, con la quale la Societa' Risorse Idriche  Calabresi
-  Sorical  S.p.a.,  ha  chiesto  l'autorizzazione  alla  riscossione
coattiva  mediante  ruolo  dei  crediti  inerenti  alla  tariffa  del
servizio idrico; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 18398 del 18 gennaio 2024; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla  Societa'
risorse idriche calabresi - Sorical S.p.a., in ragione  della  natura
dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione  del  servizio  idrico
integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dalla Societa' risorse idriche calabresi  -
Sorical S.p.a., partecipata  dalla  Regione  Calabria,  relativamente
alla tariffa del servizio idrico integrato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 febbraio 2024 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo