IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  n.  101633  del  19  dicembre  2022  (di  seguito
«decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con  il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche
e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo
termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n.  5048315  del  15  dicembre  2023,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2024
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012,  come  successivamente  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  13  dicembre  2023  per  quanto  riguarda   la   disciplina   di
regolamento,  la  prestazione   di   servizi   transfrontalieri,   la
cooperazione in materia  di  vigilanza,  la  prestazione  di  servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389  della  Commissione  dell'11  novembre  2016  per  quanto
riguarda i parametri per  il  calcolo  delle  penali  pecuniarie  per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del  regolamento,
come modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/70  della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso,  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/1930  della
Commissione del  6  luglio  2022  per  quanto  riguarda  la  data  di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura  di  acquisto
forzoso e, da ultimo, dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2023/1626
della  Commissione  del  19  aprile  2023  per  quanto  riguarda   il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi  alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano  a  fini
di regolamento; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2024  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  19
febbraio 2024 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 8.837 milioni di euro; 
  Considerato che la  possibilita'  di  ricorrere  ad  operazioni  di
riacquisto o concambio e' coerente con quanto  previsto  nelle  linee
guida della gestione del debito pubblico 2024; 
  Visti i propri decreti in data 17 marzo, 11  maggio,  9  giugno,  9
luglio e 9 ottobre 2015, 11 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 11 luglio e
11 ottobre 2016, 25 maggio 2017 e 17 giugno 2020,  nonche'  22  marzo
2022  relativo  all'ampliamento  del  portafoglio   di   titoli   per
l'operativita' pronti contro termine del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (REPO), con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime ventitre' tranche dei buoni del  Tesoro  poliennali  1,65%  con
godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  ventiquattresima  tranche  dei  predetti
buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio,
mediante scambio di  titoli  in  circolazione  con  titoli  di  nuova
emissione effettuato da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del   «decreto   cornice»,   e'   disposta   l'emissione    di    una
ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65% avente
godimento 1° marzo 2015  e  scadenza  1°  marzo  2032,  da  regolarsi
attraverso i titoli di cui all'art. 2 secondo le  modalita'  previste
dall'art. 8. 
  Il predetto  titolo  viene  emesso  congiuntamente  ai  CCTeu,  con
godimento 15  ottobre  2022  e  scadenza  15  ottobre  2028,  per  un
ammontare nominale complessivo massimo di 3.000 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo  dell'1,65%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime diciassette  cedole  dei  buoni  emessi  con  il  presente
decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Il  titolo  e'  emesso  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento e viene attribuito con il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima».