IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                  Nella seduta del 30 novembre 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che,  all'art.
1,  comma  5,  istituisce  presso  questo  Comitato  il  sistema   di
monitoraggio degli investimenti pubblici, con il compito  di  fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto l'Accordo 29 gennaio 2001 tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per la  realizzazione
di  una  Nuova  linea  ferroviaria  Torino  Lione,   ratificato   dal
Parlamento francese  con  legge  28  febbraio  2002,  n.  291  e  dal
Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni»; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre  2001,  n.  121,  con  la  quale
questo Comitato ha approvato il primo Programma delle  infrastrutture
strategiche e la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26,  con  la  quale
questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al
DEF 2013, che include,  nella  «Tabella  0  Programma  infrastrutture
strategiche»   l'infrastruttura   «Nuovo   collegamento   ferroviario
Torino-Lione»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e, in particolare: 
    1.  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente  integrata  e  modificata  dalla  delibera  CIPE   29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve altresi' essere utilizzato  nelle  banche  dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un  CUP  e,  in  particolare,  prevede  tra  l'altro
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza dei  corrispondenti  codici,  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
    4. il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1,  concernente  il  rafforzamento  dei
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni, le cui  disposizioni  rimangono  in  vigore  ai  sensi
dell'art. 225, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione  dell'art.  1
della legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al  Governo  in
materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e
le cui  disposizioni,  con  i  relativi  allegati,  hanno  acquistato
efficacia il 1° luglio 2023; 
  Considerata, di conseguenza, la vigenza dell'art. 167, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, a  norma  del  quale  «Il
soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura  di
localizzazione dell'opera e  di  valutazione  di  impatto  ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche  indipendentemente  dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal  caso
il progetto definitivo e' istruito e  approvato,  anche  ai  predetti
fini, con le modalita' e nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166,
comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul  progetto  definitivo
con le modalita' previste dall'art. 165, comma 4. I Presidenti  delle
regioni e province autonome interessate  si  pronunciano,  sentiti  i
comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo
e' integrato dagli elementi previsti  per  il  progetto  preliminare.
L'approvazione  del  progetto  comporta  l'apposizione  del   vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'»; 
  Considerata,  inoltre,  dello  stesso  art.  167,  la  vigenza  dei
seguenti commi: 
    1.  comma  6.  «Le  varianti   alla   localizzazione   dell'opera
originariamente risultante dal progetto  del  soggetto  aggiudicatore
possono essere disposte dal CIPE, con la procedura  di  cui  all'art.
165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione  grafica  ovvero
mediante una prescrizione descrittiva  di  carattere  normativo.  Ove
necessario, il CIPE, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, prescrive che nella successiva fase  progettuale
si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico  di
cui agli articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la  proposta
di variante, comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa,  prima
dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali»; 
    2.  comma  7:  «Ove  il   CIPE   disponga   una   variazione   di
localizzazione dell'opera  in  ordine  alla  quale  non  siano  state
acquisite le valutazioni della competente  commissione  VIA  o  della
regione competente in materia di VIA, e il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio o il Presidente della regione  competente
in materia di VIA ritenga la variante  stessa  di  rilevante  impatto
ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  o  del  Presidente  della  regione
competente, ovvero del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
dispone l'aggiornamento dello  studio  di  impatto  ambientale  e  la
rinnovazione della procedura di VIA  sulla  parte  di  opera  la  cui
localizzazione  sia  variata  e  per  le   implicazioni   progettuali
conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di  VIA  e'
compiuta in sede di approvazione del progetto  definitivo,  salva  la
facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della
procedura, in sede di progetto preliminare, con  successiva  verifica
sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 185, comma 4. Resta  fermo
il disposto di cui all'art. 185, comma 5»; 
    3. comma 7-bis: «Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono  essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» che, all'art. 2, commi da 232 a 234,  ha  previsto
che, con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati specifici progetti prioritari per i quali questo Comitato
puo' autorizzare l'avvio alla  realizzazione  del  relativo  progetto
definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato; 
  Visto l'Accordo 30 gennaio 2012 tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese, ratificato in Italia
con legge 23 aprile 2014, n. 71, ed in Francia con legge  2  dicembre
2013, n. 1089, definito come «protocollo addizionale all'Accordo» del
29 gennaio 2001, ratificato in Italia con legge 27 settembre 2002, n.
228; 
  Considerato che ai sensi dell'accordo citato del  30  gennaio  2012
(che  individua,  per  la  realizzazione  dell'opera,  un   Promotore
pubblico, quale organo  comune,  dotato  di  personalita'  giuridica,
costituito e controllato in modo paritetico dagli  Stati  italiano  e
francese, che viene  qualificato  come  ente  aggiudicatore,  con  la
qualifica    di    gestore    dell'infrastruttura    della    sezione
transfrontaliera),  si  e'  perfezionata  la   configurazione   della
societa' Lyon Turin  Ferroviaire,  di  seguito  LTF,  nel  ruolo  del
Promotore pubblico e che LTF ha  in  seguito  modificato  la  propria
denominazione sociale in Tunnel  Euralpin  Lyon  Turin  Societe'  par
Actions Simplifiee, di seguito TELT; 
  Visto il regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito  TEN-T,  e
che abroga la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa, che modifica il regolamento UE n. 913/2010 e  che
abroga i regolamenti CE n. 680/2007 e CE n. 67/2010; 
  Vista la  legge  23  aprile  2014,  n.  71,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione da parte dell'Italia dell'Accordo  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica  francese  per  la
realizzazione  e  l'esercizio  di   una   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012»; 
  Visto l'ulteriore accordo 24 febbraio 2015  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana  e  il  Governo  della  Repubblica  francese  per
l'avvio dei lavori definitivi della  sezione  transfrontaliera  della
«Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»; 
  Visto  il  decreto  MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e   successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati  trasferiti  i
compiti di cui  agli  articoli  3  e  4  del  medesimo  decreto  alle
competenti direzioni generali del MIT, alle  quali  e'  demandata  la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere,  costituito  con  decreto  14
marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e il MIT; 
  Vista la Convenzione di  sovvenzione  in  data  1°  dicembre  2015,
relativa   al   finanziamento   dell'azione   n.   2014-EU-TM-0401-M,
denominata «Sezione transfrontaliera della  Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione  -  Tunnel  di  base  del  Moncenisio»  per  il  periodo
2016-2019, di seguito  «Grant  Agreement»,  con  risorse  dell'Unione
europea per complessivi 813.781.900 euro per Italia e Francia; 
  Visto il Protocollo addizionale all'Accordo del 24  febbraio  2015,
dell'8 marzo 2016, tra il Governo  della  Repubblica  italiana  e  il
Governo della Repubblica francese, che fissa il «costo  certificato»,
espresso alla data di valuta 1° gennaio  2012,  ai  sensi  del  primo
comma dell'art. 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012,  della  «Sezione
transfrontaliera  della  Nuova  linea  ferroviaria  Torino-Lione»  in
8.300,8 milioni di euro; 
  Considerato che l'art. 2, punto 2.2, del  sopra  citato  Protocollo
addizionale 8 marzo 2016, stabilisce che «Al fine di stimare il costo
previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo  certificato  e
stabiliti alla data di  valuta  gennaio  2012  sono,  da  tale  data,
attualizzati sulla base di un tasso annuo di  riferimento  dell'1,5%,
considerato applicabile fino al completamento dei lavori  definitivi.
Tale attualizzazione e' soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al
completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento  come
definito al punto 3. dell'allegato al presente protocollo addizionale
con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati»; 
  Vista  la  legge  5  gennaio  2017,  n.  1,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica francese per l'avvio dei  lavori  definitivi
della  sezione  transfrontaliera  della   nuova   linea   ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015,  e  del  Protocollo
addizionale, con allegato,  fatto  a  Venezia  l'8  marzo  2016,  con
annesso regolamento dei contratti  adottato  a  Torino  il  7  giugno
2016», e, in particolare, l'art. 3, che dispone, tra l'altro, che  la
realizzazione della sezione transfrontaliera avvenga con le modalita'
previste dall'art. 2, comma 232, lettere b) e c), e comma 233,  della
citata legge n. 191 del 2009, in relazione alle  risorse  autorizzate
dalla  legislazione  vigente  e  la  realizzazione   dell'opera   per
successivi lotti costruttivi non funzionali; 
  Visto il Contratto di programma 2021-2029 tra MIT,  Ferrovie  dello
Stato italiane S.p.a. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s., di seguito
CdP TELT, sottoscritto in data 21 maggio 2021, «per il finanziamento,
la progettazione e la realizzazione  della  Sezione  transfrontaliera
della Parte comune della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione»; 
  Visto il decreto MIT 3 agosto 2021, n. 52, con il  quale  e'  stato
approvato  il  CdP  TELT  con  arco  temporale  2021-2029,  «per   il
finanziamento, la progettazione  e  la  realizzazione  della  Sezione
transfrontaliera della Parte comune  della  Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione  e  delle  relative  opere  e   misure   mitigatrici   e
compensative dell'impatto ambientale, territoriale  e  sociale  della
suddetta infrastruttura»; 
  Visto l'Amendment al Grant Agreement n. 2 dell'8 dicembre 2022, che
ha prorogato il contributo finanziario europeo per  la  realizzazione
dell'opera fino al 31 dicembre 2023; 
  Viste le delibere di questo Comitato  relative  alla  «Nuova  linea
ferroviaria Torino-Lione», il cui contenuto si intende qui richiamato
e viste in particolare: 
    1. le delibere CIPE 3 agosto 2011, n. 57 e 20 febbraio  2015,  n.
19, con le quali  questo  Comitato  ha  approvato  rispettivamente  i
progetti preliminare e definitivo del «Nuova linea ferroviaria Torino
- Lione - Sezione internazionale -  Parte  comune  italo  francese  -
Sezione transfrontaliera: tratta in territorio italiano»; 
    2. la delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 19, con la quale  questo
Comitato prescrive, in particolare: 
      2.1 all'art. 3: «Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  167,
commi 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, in  coerenza
col parere n. 1674 del 12 dicembre 2014 della Commissione tecnica  di
verifica  dell'impatto  ambientale  -  VIA  e   VAS   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, menzionato in
premesse, e' disposta la progettazione, in variante  del  "Centro  di
guida sicura"»; 
      2.2 con la prescrizione n. 27: «Presentare un  nuovo  progetto,
ai sensi dell'art. 167  del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  per
l'interferenza  del  sito  Guida  sicura  previsto  nel   Comune   di
Avigliana,  rilocalizzandolo   altrove   in   modo   da   migliorarne
l'inserimento ambientale, paesaggistico e socio-territoriale»; 
      2.3 con la prescrizione n. 132: «... si richiede  di  esaminare
ulteriori alternative localizzative per cio' che riguarda la Pista di
Guida sicura ed in particolare sulla possibilita' di  collocare  tale
esercizio nel Comune di Buttigliera Alta  (TO),  soluzione  integrata
dall'ipotesi di distaccamento della  sola  pista  di  moto  a  Cesana
Torinese (TO), pur mantenendo inalterate le funzionalita'  necessarie
per l'espletamento dell'attivita' di Consepi. Si ricorda a  proposito
che, con DGC n.  63  del  23  aprile  2014,  e'  stato  approvato  un
protocollo d'intesa dallo stesso Comune di Buttigliera Alta nel quale
lo stesso comune  ha  espresso  anche  la  propria  disponibilita'  a
valutare tale ipotesi...»; 
    3 la delibera CIPE 7 agosto 2017, n.  67,  con  la  quale  questo
Comitato ha autorizzato: 
      3.1. l'avvio alla realizzazione  per  lotti  costruttivi  della
«Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione internazionale - Parte
comune italo-francese - Sezione transfrontaliera», indicando il nuovo
limite di spesa dell'opera, per la parte di competenza italiana, pari
a 5.631,46 milioni di  euro  in  valuta  corrente,  di  cui  5.574,20
milioni di euro per il costo rivalutato fino a completa realizzazione
dell'opera e 57,26 milioni di euro per ulteriori opere  compensative,
anche definite come misure di accompagnamento  ulteriori  rispetto  a
quelle gia' contenute nel costo complessivo dell'opera; 
      3.2. l'avvio del 1° lotto costruttivo  «Tunnel  di  base»,  dal
costo di competenza italiana di 2.563,70 milioni di euro,  e  del  2°
lotto costruttivo «Opere all'aperto Francia», dal costo di competenza
italiana di 328,92 milioni di euro,  per  un  valore  complessivo  di
2.892,62 milioni di euro, con l'impegno programmatico  di  finanziare
l'intera opera per la parte di competenza italiana entro il limite di
spesa di 5.631,46 milioni di euro; 
    4. la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 3, con la quale questo
Comitato ha autorizzato il 4° lotto  costruttivo,  ha  modificato  la
prescrizione n. 9 della delibera CIPE n. 39 del 2018, ha  autorizzato
la rimodulazione della ripartizione degli interventi fra il 3°, il 4°
e il 5° lotto  costruttivo  e,  in  particolare,  nel  4°  lotto,  ha
autorizzato,  tra  gli  altri  il  presente   intervento   denominato
«Cantiere  Operativo  CO  2D  -  Lavori  a  cielo   aperto   per   la
rilocalizzazione  dell'attuale  sito  di   Guida   sicura   -   Opera
anticipatoria quale risoluzione d'interferenza», con un finanziamento
di 15.794.310,83 euro; 
    5. la delibera CIPESS 29 marzo 2023, n. 7, con  la  quale  questo
Comitato ha autorizzato l'avvio del 3° lotto costruttivo  «tunnel  di
base - completamento» e ha rideterminato in 5,7 milioni  di  euro  le
ulteriori «Risorse residue disponibili  da  assegnare  da  parte  del
CIPESS», utilizzabili con successive delibere; 
  Vista la nota n. 36116 del 6 ottobre 2023, con la quale il Capo  di
Gabinetto  del  MIT  ha  trasmesso  la   documentazione   utile   per
l'istruttoria, predisposta dalla Direzione generale per il  trasporto
e le infrastrutture ferroviarie e,  allo  stesso  tempo,  ha  chiesto
l'iscrizione all'ordine del giorno  della  prima  riunione  utile  di
questo Comitato dell'argomento «Progetto definitivo  in  variante  di
ricollocazione del Centro di guida sicura nel Comune  di  Buttigliera
Alta in ottemperanza all'art. 3 ("disposizione di varianti") ed  alle
prescrizioni n. 27 e n. 132 della delibera CIPE 19 del 2015  -  Nuova
Linea Ferroviaria  Torino-Lione  -  Sezione  internazionale  -  parte
comune  italo -  francese  -  sezione  transfrontaliera  -  parte  in
territorio italiano»; 
  Vista la nota n. 6584 del 9 novembre 2023, con la quale il MIT,  ha
risposto alla richiesta di chiarimenti della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica, di seguito DIPE, con nota n.  8861  del  12
ottobre 2023; 
  Considerati i chiarimenti  forniti  dal  MIT  il  9  novembre  2023
riguardanti: 
    1. la conferma  dell'applicabilita'  dell'art.  167  del  decreto
legislativo  n.  163  del  2006  per  l'approvazione   del   progetto
definitivo  di  «rilocalizzazione  del  Centro  di   guida   sicura»,
trattandosi di un progetto a se' stante che, sebbene rientri  nel  4°
lotto costruttivo della Torino-Lione e nel relativo quadro economico,
e' da considerarsi con una  diversa  localizzazione  rispetto  al  4°
lotto, in quanto al di fuori del perimetro dell'opera ferroviaria  in
questione, e derivato da precedenti prescrizioni di questo Comitato; 
    2. il costo del Centro di guida sicura, pari a 20.021.360,52 euro
al netto di IVA (pari a 4.203.485,41 euro); 
    3. il finanziamento proposto, cosi' ripartito: 
      3.1. per 15.794.310,83 euro, con delibera  n.  3  del  2022  di
questo Comitato, entro il  limite  massimo  di  spesa  del  4°  lotto
costruttivo pari a 414,68 milioni di euro; 
      3.2. per 4.227.049,69 euro, a copertura del maggior costo,  con
le risorse residue disponibili di cui  al  quadro  economico  del  4°
lotto costruttivo, piu' puntualmente riferite alla  voce  «Interventi
di difesa spondale e di sistemazione idraulica nella  Piana  di  Susa
(CO 02)»; 
    4. il CUP C11J05000030001, che TELT intende  conservare  immutato
per l'attuale progetto, ritenendo che la rilocalizzazione del  Centro
di  guida  sicura  e'  da  considerarsi  risoluzione  d'interferenza,
costituendo  un  lavoro  incluso  nel  4°  lotto  costruttivo,   come
rimodulato ed approvato con la delibera di questo Comitato n.  3  del
2022; 
  Vista la nota n. 6875 del 21 novembre 2023, con la  quale  il  MIT,
nel   corso   dell'ulteriore   istruttoria,   propone   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile «di assegnare, ai sensi dell'art.  2,  comma  233,  della
legge n. 191 del 23 dicembre 2009, risorse residue disponibili di cui
alla delibera CIPESS 29 marzo 2023, n. 7 per un importo pari  a  euro
4.227.049,69 a copertura del  maggior  fabbisogno  del  quarto  lotto
costruttivo  derivante  dall'aggiornamento   del   quadro   economico
dell'intervento «Cantiere Operativo CO 2D - Lavori a cielo aperto per
la  rilocalizzazione  dell'attuale  sito  di  Guida  Sicura -   Opera
anticipatoria  quale  risoluzione  Interferenza»,  escludendo  quindi
l'utilizzo delle risorse riferite alla  voce  «Interventi  di  difesa
spondale e di sistemazione idraulica nella Piana di Susa (CO 02)»; 
  Considerata l'ulteriore proposta riguardante  l'utilizzo  di  quota
parte delle risorse  residue  disponibili  di  5.700.000,00  euro,  a
copertura del  maggiore  costo  di  4.227.049,69  euro  del  progetto
definitivo di «rilocalizzazione del  Centro  di  guida  sicura»,  con
conseguente aumento di costo del 4° lotto costruttivo,  del  medesimo
importo, per un totale aggiornato di 418.907.049,69 euro; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli
allegati trasmessi: 
    1. Allegato 1 - Prescrizioni e raccomandazioni; 
    2. Allegato 2 - Scheda di sintesi - Esame Pareri; 
    3. Allegato 3 - Cronoprogramma; 
    4. Allegato A - Pareri Ministeri e regione; 
    5. Allegato B - Relazione del progettista; 
    6.  Allegato  C  -  Relazione  istruttoria  sugli   esiti   della
pubblicizzazione; 
    7. Allegato D - Elenco elaborati progetto definitivo; 
    8. Allegato E - Atti citati nella relazione; 
    9. Allegato F -  Relazione  generale  interferenze  con  relativi
elaborati grafici; 
    10. Allegato G - Planimetrie di progetto e planimetrie delle aree
vincolate; 
    11. Allegato H - Analisi documentale  relativa  alla  scelta  del
tracciato; 
    12. Allegato I - Coerenza della proposta  con  gli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile; 
sotto il profilo tecnico-procedurale 
    1. la «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione» e' parte  integrante
del «Corridoio Mediterraneo»,  che  costituisce  il  principale  asse
Est-Ovest della rete TEN-T a sud delle Alpi e mira ad  assicurare  la
connessione  tra  il  quadrante  occidentale   europeo   e   l'Europa
centro-orientale; 
    2. la  sezione  internazionale  della  «Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione» e' costituita da tre parti: 
      2.1. parte francese, tra i dintorni di  Saint-Didier-de-la-Tour
e i dintorni di Montmelian; 
      2.2. parte comune italo francese, tra i dintorni di  Montmelian
in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia; 
      2.3. parte italiana,  dai  dintorni  di  Chiusa  S.  Michele  a
Settimo Torinese (Nodo di Torino); 
    3. TELT e' il promotore pubblico chiamato a compiere le attivita'
e le operazioni previste nell'Accordo del 2012 e che ha modificato la
propria denominazione sociale rispetto alla precedente LTF; 
    4. questo Comitato, con propria delibera n. 67 del 2017, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n.  1  del  2017,  ha  disposto  la
realizzazione  della  Sezione  transfrontaliera  della  «Nuova  linea
ferroviaria Torino-Lione» mediante le modalita' previste dall'art. 2,
commi 232 e 233, della legge n.  191  del  2009,  in  relazione  alle
risorse autorizzate, e ha approvato l'avvio della  realizzazione  per
lotti  costruttivi  della  «Nuova  linea  ferroviaria   Torino-Lione:
Sezione  internazionale  -  Parte  comune  italo-francese  -  Sezione
transfrontaliera», come di seguito: 
      4.1. 1° lotto costruttivo: Tunnel di base 1ª fase; 
      4.2. 2° lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia; 
      4.3. 3° lotto costruttivo: Tunnel di base (completamento); 
      4.4. 4° lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia (di  cui  fa
parte il Centro di guida sicura); 
      4.5. 5° lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico; 
    5. la  realizzazione  delle  opere  relative  alla  «Nuova  linea
ferroviaria  Torino-Lione»,  ed   in   particolare   della   Stazione
internazionale, del sottopasso della A32 e dell'«Area  tecnica  e  di
sicurezza» di Susa interferiscono  con  le  opere  autostradali,  con
l'Autoporto e, in particolare, con l'area interessata dalle attivita'
del  Centro   di   guida   sicura   situata   all'interno   dell'area
autoportuale; 
    6. con la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 63  del
23 aprile 2014, e' stato approvato  un  protocollo  d'intesa  con  il
quale  il  Comune  di  Buttigliera  Alta  ha  espresso   la   propria
disponibilita' a valutare  la  ricollocazione  del  Centro  di  guida
sicura nel proprio territorio, candidatura  formalizzata  nell'ambito
della Conferenza di Servizi nazionale del 10 marzo 2014; 
    7. la delibera CIPE n. 19 del 2015 ha previsto: 
      7.1 all'art. 3 la seguente disposizione: «Ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 167, commi 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo n.
163/2006, in coerenza col parere n. 1674 del 12 dicembre  2014  della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA  e  VAS
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
menzionato in premesse, e' disposta la progettazione, in variante del
«Centro di guida sicura»; 
      7.2  con  la  prescrizione  n.  27  la  seguente  disposizione:
«Presentare un nuovo progetto, ai sensi  dell'art.  167  del  decreto
legislativo n. 163/2006, per l'interferenza  del  sito  Guida  Sicura
previsto nel Comune di Avigliana, rilocalizzandolo altrove in modo da
migliorarne     l'inserimento     ambientale,     paesaggistico     e
socio-territoriale»; 
      7.3 con la prescrizione n. 132 la  seguente  disposizione:  «si
richiede di esaminare ulteriori alternative  localizzative  per  cio'
che riguarda la  Pista  di  Guida  Sicura  ed  in  particolare  sulla
possibilita' di collocare tale esercizio nel  Comune  di  Buttigliera
Alta (TO), soluzione integrata dall'ipotesi  di  distaccamento  della
sola pista di moto a Cesana Torinese (TO), pur mantenendo  inalterate
le funzionalita'  necessarie  per  l'espletamento  dell'attivita'  di
Consepi. Si ricorda a proposito che, con DGC  n.  63  del  23  aprile
2014, e' stato approvato un protocollo d'intesa dallo  stesso  Comune
di Buttigliera Alta nel quale lo stesso comune ha espresso  anche  la
propria disponibilita' a valutare tale ipotesi...»; 
    8.  e'  da  ritenersi   esclusa,   come   ipotizzato   dal   MIT,
l'applicazione dell'art. 1, comma 15,  del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55 (che dispone che le varianti  da  apportare  al
progetto definitivo approvato da  questo  Comitato  sia  in  sede  di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di  realizzazione  delle
opere, sono  approvate  esclusivamente  dal  soggetto  aggiudicatore,
qualora non superino del  50  per  cento  il  valore  del  progetto),
poiche' l'opera in questione, pur essendo parte del lotto  4,  e'  da
considerarsi  un  progetto  nuovo,  come   da   apposite   precedenti
prescrizioni di questo Comitato, consistente nella ricollocazione del
Centro di guida sicura nel Comune di Buttigliera Alta,  al  di  fuori
del perimetro localizzativo dell'opera ferroviaria in questione; 
    9. il Centro di guida sicura e' gestito  dalla  societa'  Consepi
S.r.l.  di  seguito  CONSEPI,  organismo  accreditato  dalla  Regione
Piemonte che si occupa della gestione del Centro composto della pista
di guida sicura presente  nell'area  denominata  Autoporto  di  Susa.
CONSEPI ha aderito al «Protocollo  di  Intesa  in  materia  di  guida
sicura avanzata» siglato con  il  MIT  che  prevede  una  «Formazione
avanzata  dei  conducenti  di   veicoli   stradali   finalizzata   al
miglioramento  della  sicurezza  stradale  -  Linee  guida   per   la
definizione di uno studio sugli effetti dei corsi di formazione  alla
guida sicura»; 
    10. TELT, in coerenza con l'art. 4 dell'Accordo  intergovernativo
del 24 febbraio 2015, che prevede la  possibilita'  che  il  pubblico
affidi a gestori competenti la funzione di  stazione  appaltante  nel
caso  di  lavori  resi  necessari   dagli   impatti   della   Sezione
transfrontaliera, ha trasferito tale funzione a CONSEPI e nel 2019 ha
firmato un Protocollo d'intesa per la ricollocazione  del  Centro  di
guida sicura in localita' Buttigliera Alta; 
    11. il Centro  di  guida  sicura  e'  una  struttura  di  livello
internazionale che si occupa di sicurezza stradale  e  di  formazione
alla guida e si compone di: 
      11.1 pista di guida sicura (precedentemente situata all'interno
dell'area autoportuale); 
      11.2 centro servizi (uffici, aule, sale  convegni,  ristorante,
servizi igienici e docce, etc.); 
      11.3 aree di stazionamento per mezzi pesanti e non in  transito
sulla A32; 
    12. ai sensi della delibera CIPE n. 19 del 2015 sopraindicata, il
progetto definitivo riguarda la riproposizione dell'attuale  impianto
di  guida  sicura  presso  la  localita'  di  Buttigliera  Alta,  con
l'esclusione  della  pista  per  motocicli  prevista  originariamente
nell'area ex campeggio in Comune di Cesana Torinese che a causa della
superficie insufficiente del lotto non e' stato possibile ricollocare
nel sito di Buttigliera ed e' stata pertanto stralciata; il  progetto
di rilocalizzazione prevede di ricreare il  Centro  di  guida  sicura
attualmente esistente in Susa, con dotazioni analoghe ed  equivalenti
alla situazione esistente, rimodulate  con  i  possibili  adeguamenti
tecnologici disponibili; 
    13.  il  progetto  definitivo   prevede,   in   particolare,   la
ricollocazione dei moduli pista esistenti denominati P1  (piattaforma
idraulica/piattaforma  di   slittamento),   Pista   P2   (Curva/Pista
Circolare), P4 (down -  hill)  e  P5  (acquaplaning),  unitamente  al
fabbricato ospitante gli uffici ed i locali per la formazione teorica
oltre a depositi e spazi tecnici, in localita' Ferriera del Comune di
Buttigliera Alta; 
    14. il Centro  di  guida  sicura  si  inserisce  in  un  contesto
educativo  dell'automobilista  simulando  situazioni  di  pericolo  e
consentendo agli stessi di provare  in  condizioni  di  sicurezza  le
proprie reazioni di fronte ad eventi  improvvisi  o  pericolosi.  Nel
sito di Buttigliera Alta e' prevista inoltre la realizzazione  di  un
edificio destinato a Centro Servizi per la formazione e la  didattica
dei corsi unitamente agli aspetti logistici; 
    15. in data 21 dicembre 2022, TELT ha  provveduto  all'avvio  del
procedimento  finalizzato  all'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio e alla contestuale dichiarazione di pubblica  utilita',
ai sensi degli articoli 165 e 166, e 167 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006, nonche' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  recante   «Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi»,
mediante  avviso  pubblico  sui  quotidiani  «Corriere  della   Sera»
edizione  nazionale  e  «La  Stampa»  edizione  regionale.   A   tale
comunicazione non sono pervenute osservazioni; 
    16. la Regione Piemonte, in data 23 gennaio 2023, ha convocato la
seduta di Conferenza di servizi regionale ai sensi dell'art.  27-bis,
comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    17. il MIT ha convocato, in data 7 febbraio 2023,  la  seduta  di
Conferenza di servizi nazionale ai sensi  dell'art.  167  de  decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
    18. in relazione alle osservazioni formulate da ciascun  soggetto
al quale e' stato trasmesso il progetto definitivo, d'intesa  con  il
soggetto aggiudicatore TELT, e' stata redatta un'apposita  scheda  di
sintesi nella quale sono state riportate sia le osservazioni  e/o  le
proposte  di  modifica  formulate  dagli  stessi,  sia  le   relative
controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto; 
    19. la Giunta regionale del Piemonte, in data 27  febbraio  2023,
ha espresso intesa positiva sulla localizzazione dell'opera; 
    20.  la  Commissione  tecnica  per   la   Verifica   dell'impatto
ambientale - VIA e VAS in data  5  maggio  2023  ha  espresso  parere
positivo ai sensi degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n.
163 del 2006; 
    21. il Ministero della  cultura,  in  data  27  giugno  2023,  ha
espresso parere favorevole di compatibilita' ambientale; 
sotto l'aspetto finanziario 
    1. gli importi relativi ai costi della  sezione  transfrontaliera
dei cinque  lotti  costruttivi  del  Nuovo  collegamento  ferroviario
Torino-Lione, parte comune italo-francese, cosi' articolati (delibera
CIPE n. 67 del 2017), evidenziando anche le quote di Italia e Francia
(al lordo del contributo finanziario dell'Unione europea),  riportati
in milioni di euro, non sono  stati  modificati  rispetto  all'ultima
decisione del Comitato e sono coerenti con gli Accordi internazionali
in vigore: 
 
=====================================================================
|                         |   Importo   |             |             |
|    Lotto costruttivo    |   Totale    |Quota Italia |Quota Francia|
+=========================+=============+=============+=============+
|n. 1: Tunnel di base 1ª  |             |             |             |
|fase                     |     4.492,64|     2.563,70|     1.928,94|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|n. 2: Opere all'aperto   |             |             |             |
|Francia                  |       568,08|       328,92|       239,16|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|n. 3: Tunnel di base     |             |             |             |
|(completamento)          |     2.200,90|     1.274,32|       926,58|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|n. 4: Opere all'aperto   |             |             |             |
|Italia                   |       654,32|       414,68|       239,64|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|n. 5: Attrezzaggio       |             |             |             |
|tecnologico              |     1.714,30|       992,58|       721,72|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
|Costo complessivo (valuta|             |             |             |
|corrente)                |     9.630,25|     5.574,20|     4.056,04|
+-------------------------+-------------+-------------+-------------+
 
    2. nella relazione istruttoria risulta stimato, per  il  presente
progetto, il costo  di  20.021.360,52  euro  al  netto  di  IVA,  che
costituisce il limite di spesa dell'intervento; 
    3. con la delibera n. 3 del  2022  il  CIPESS,  nell'approvazione
della rimodulazione del 4° lotto costruttivo, aveva preso atto  della
rilocalizzazione del Centro di guida sicura (Cantiere operativo CO 2D
- Lavori a cielo aperto per la rilocalizzazione dell'attuale sito  di
guida sicura - Opera anticipatoria  quale  risoluzione  Interferenza)
con un finanziamento di 15.794.310,83 nell'ambito  del  finanziamento
complessivo del 4° lotto costruttivo di 414.680.000,00 euro; 
    4. il costo aggiuntivo di 4.227.049,69  euro  per  il  Centro  di
guida  sicura  viene  finanziato  a  valere  sulle  risorse   residue
disponibili di 5.700.000,00 euro risultanti dal quadro  economico  di
cui alla delibera di questo  Comitato  n.  7  del  2023,  di  seguito
riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     5. il cronoprogramma  di  ricollocamento  del  Centro  di  guida
sicura prevede cinquecentotrenta giorni naturali  consecutivi  (17,67
mesi) per la realizzazione della pista, preceduto da dodici  mesi  di
monitoraggio Ante Operam, quattro mesi di progettazione  esecutiva  a
cui  si  aggiungono  circa due  mesi  di  procedura  di  verifica  di
attuazione; 
sotto l'aspetto di sostenibilita' ambientale e sociale 
    1. il  Centro  di  guida  sicura  si  inserisce  in  un  contesto
educativo  dell'automobilista,  con  simulazione  di  situazioni   di
pericolo e possibilita' di testare  in  condizioni  di  sicurezza  le
proprie reazioni di fronte ad eventi improvvisi o pericolosi; 
    2. l'inserimento  del  Centro  di  guida  sicura  nel  Comune  di
Buttigliera Alta, tenendo anche conto delle  finalita'  che  si  pone
(miglioramento della sicurezza della guida, e quindi riduzione  degli
incidenti  e  delle  perdite  di   vite   umane),   determinera'   la
possibilita'  di  recupero  del  sito  di  una  discarica  che  aveva
snaturalizzato l'area, consentendone  la  fruizione  e  l'utilizzo  a
vantaggio di un minor consumo di suolo nel suo complesso; 
    3.  la  nuova   localizzazione   delle   opere   consentira'   di
riqualificare  un  sito  gia'  compromesso,  che  insiste   sull'area
bonificata della ex discarica Teksid; 
    4. la progettazione dei fabbricati e delle  aree  adiacenti  alle
piste e' improntata ad un inserimento architettonico e  paesaggistico
finalizzato all'inserimento ottimale  delle  infrastrutture  rispetto
all'ambiente circostante; 
    5. le opere di completamento riguarderanno anche la  sistemazione
a verde delle aree residue con inerbimento  e  relativo  impianto  di
irrigazione e la realizzazione di parcheggi; 
  Visto il citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36,  recante
il «Codice dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia  di
contratti pubblici» entrato in vigore, il 1° aprile  2023  e  le  cui
disposizioni, con i relativi allegati,  acquistano  efficacia  il  1°
luglio 2023; 
  Visto l'art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n.
36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi  tra
le  infrastrutture  strategiche  di  cui  alla  disciplina   prevista
dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006,  n.  163,  gia'  inseriti  negli  strumenti  di  programmazione
approvati e per i  quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  n.  50
del 2016, i relativi progetti sono approvati  secondo  la  disciplina
prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006.»; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato  e  ad
essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del   previgente   decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE
28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», cosi' come
modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020,
n. 79, recante «Regolamento interno  del  Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota DIPE predisposta congiuntamente dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica e dal Ministero  dell'economia
e delle finanze e posta a base  dell'esame  della  presente  proposta
nell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'»; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che  pertanto  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per  il  successivo,  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Considerato il dibattito svoltosi durante  la  seduta  odierna  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36, recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici  in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno  2022,  n.  78,  recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici», le  disposizioni
seguenti sono adottate ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  165  e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
quanto la procedura di valutazione di impatto  ambientale  dell'opera
in esame era gia' stata avviata alla data di entrata  in  vigore  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. 
1. Approvazione del progetto definitivo 
    1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, 6 e 7 del
decreto legislativo n.  163  del  2006  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni,  con  le
prescrizioni  e  raccomandazioni   proposte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato,  anche  ai  fini  della
compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica,  della
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il  «Progetto  definitivo  in
variante di ricollocazione del Centro di Guida sicura nel  Comune  di
Buttigliera  Alta  in  ottemperanza  all'art.  3  («disposizione   di
varianti») e alle prescrizioni n. 27 e  n  132  della  delibera  CIPE
19/2015» con un costo aggiornato pari a 20.021.360,52 euro, al  netto
di IVA. 
    1.2.  L'approvazione  sostituisce  ogni   altra   autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. 
    1.3. Le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   cui   resta   subordinata
l'approvazione del progetto di  cui  al  punto  1.1,  sono  riportate
nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. 
    1.4. E', altresi', approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma  di  risoluzione  delle  interferenze   proposto,   i   cui
elaborati,  ivi  inclusi  il  cronoprogramma  di  risoluzione   delle
interferenze e gli  espropri,  sono  riportati  nella  documentazione
allegata alla proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
    1.5. Il soggetto aggiudicatore proseguira' con le successive fasi
progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le  prescrizioni
e le raccomandazioni, riferite  al  progetto  definitivo,  cui  resta
subordinata l'approvazione dello  stesso,  la  cui  ottemperanza  non
potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui alle
premesse. 
    1.6.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
aggiornera' questo Comitato con apposita informativa  da  trasmettere
ogni anno, sulle diverse fasi di avvio, realizzazione  e  conclusione
dei lavori o su eventuali ritardi che  si  dovessero  determinare,  e
sulle conseguenti misure poste in atto. 
    1.7.  Per  ogni   contenzioso,   legato   alle   prescrizioni   e
raccomandazioni di cui al precedente punto 1.3., il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti fornira' gli  elementi  di  competenza
per il riscontro. 
2. Copertura finanziaria dell'intervento e rideterminazione del costo
  complessivo dell'opera e del quarto lotto costruttivo 
    2.1. Il costo aggiornato  del  Centro  di  guida  sicura  pari  a
20.021.360,52 euro, al netto di IVA, costituisce il nuovo  limite  di
spesa ed e' interamente finanziato: 
      2.1.1 per 15.794.310,83 euro, con le  coperture  gia'  previste
dalla delibera n. 3 del 2022  di  questo  Comitato,  entro  il  nuovo
limite  massimo  di  spesa  del  4°   lotto   costruttivo,   pari   a
418.907.049,69 euro; 
      2.1.2 per 4.227.049,69 euro, a valere  sulle  «Risorse  residue
disponibili da assegnare da parte del CIPESS», risultanti dal  quadro
economico della delibera di questo Comitato n. 7  del  2023,  pari  a
5.700.000,00 euro. 
    2.2 Le «Risorse residue disponibili da  assegnare  da  parte  del
CIPESS» vengono ridefinite in 1.472.950,31 euro. 
    2.3  Il  costo  complessivo   del   4°   lotto   costruttivo   e'
rideterminato in 418.907.049,69 euro che ne costituisce il limite  di
spesa.  Conseguentemente   il   costo   complessivo   dell'opera   e'
rideterminato in 5.635,69 milioni di euro. 
 
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|Lotto costruttivo (in|            |                  |             |
|  milioni di euro)   |   Costo    |  Finanziamento   | Fabbisogno  |
+=====================+============+==================+=============+
|n. 1 Tunnel di base  |            |                  |             |
|1ª fase              |    2.563,70|          2.563,70|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|n. 2 Opere all'aperto|            |                  |             |
|Francia              |      328,92|            328,92|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|n. 3 Tunnel di base  |            |                  |             |
|(completamento)      |    1.274,32|          1.274,32|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|n. 4 Opere all'aperto|            |                  |             |
|Italia               |      418,91|            418,91|         0,00|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|n. 5 Attrezzaggio    |            |                  |             |
|tecnologico          |      992,58|                 0|       992,58|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|Totale complessivo   |            |                  |             |
|Lotti costruttivi    |    5.578,43|          4.585,85|       992,58|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|Ulteriori opere      |            |                  |             |
|compensative comprese|            |                  |             |
|le rimozioni         |            |                  |             |
|passivita' ambientali|            |                  |             |
|«Area A» di          |            |                  |             |
|Salbertrand          |       57,26|              2,30|        54,96|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|Totale Lotti         |            |                  |             |
|costruttivi +        |            |                  |             |
|Ulteriori opere      |            |                  |             |
|compensative         |    5.635,69|          4.588,15|     1.047,54|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|Risorse residue      |            |                  |             |
|disponibili da       |            |                  |             |
|assegnare da parte   |            |                  |             |
|del CIPESS           |            |              1,47|        -1,47|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
|TOTALE               |    5.635,69|          4.589,62|     1.046,07|
+---------------------+------------+------------------+-------------+
 
     2.4  TELT  e  FS  dovranno  valutare,  d'intesa  con   il   MIT,
l'aggiornamento del Contratto di programma di TELT-FS-MIT. 
3. Disposizioni finali 
    3.1. Il soggetto aggiudicatore dovra'  garantire  l'aggiornamento
dei dati del CUP e della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
    3.2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  terra'
informato  il  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile sulla conclusione dei lavori o su
eventuali ritardi che si dovessero determinare  e  sulle  conseguenti
misure poste in atto. 
    3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  svolgera'
le attivita' di supporto intese a consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione  delle  opere
ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa. 
    3.4.  Il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione dei documenti riguardanti il progetto. 
    3.5. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24  del  2004,
il CUP assegnato all'opera dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 64