Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
     Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia 
 
  1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di  cui  all'articolo
119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  per  le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui  all'articolo  121,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge n.  34  del  2020,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento dei lavori  effettuati  ai  sensi  del  comma  1-bis  del
medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono  oggetto  di
recupero in  caso  di  mancata  ultimazione  dell'intervento  stesso,
ancorche' tale circostanza comporti il  mancato  soddisfacimento  del
requisito del miglioramento di due classi  energetiche  previsto  dal
comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34  del  2020.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e  6,  dello
stesso decreto-legge n. 34  del  2020,  nel  caso  sia  accertata  la
mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che  danno
diritto alla detrazione d'imposta. 
  2. A valere sulle risorse di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge   18   novembre   2022,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e'  autorizzata  la
corresponsione di un contributo in favore  dei  soggetti  di  cui  al
comma 1 con un reddito di riferimento non superiore  a  15.000  euro,
determinato  ai  sensi  dell'articolo   119,   comma   8-bis.1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  le  spese  sostenute  dal  1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi  di  cui
al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro  la
data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di  avanzamento
dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il  contributo  di  cui  al
presente comma e' erogato,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e  modalita'  determinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. Il contributo di cui al presente  comma  non  concorre  alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma  2,  pari  a
euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, spetta nella misura  del  90  per  cento.  Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                7-bis. La detrazione di cui al comma  5  spetta,  nei
          limiti ivi previsti, anche per  gli  interventi  realizzati
          dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in  aree  o
          strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di  terzi,
          diversi dagli immobili ove sono realizzati  gli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4, sempre  che  questi  ultimi  siano
          situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli
          di cui all'articolo 136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e
          all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro  il  31  dicembre
          2023, a condizione che alla  data  del  30  settembre  2022
          siano stati effettuati lavori per almeno il  30  per  cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
                8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
                8-ter. Per gli interventi effettuati nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
          interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
          le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
          del 110 per cento. 
                8-quater.   La   detrazione   spetta   nella   misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e  8  del  presente  articolo  eseguti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis. 
                8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
          31 dicembre 2022 relativamente agli interventi  di  cui  al
          presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
          opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
          importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
          irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
          esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
          relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
          nella relativa dichiarazione dei redditi. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: 'entro  diciotto  mesi'  sono  sostituite
          dalle seguenti: 'entro trenta mesi'. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-bis.1.   Il   tecnico   abilitato    che,    nelle
          asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121,  comma
          1-ter, lettera b), espone informazioni false  o  omette  di
          riferire informazioni rilevanti sui requisiti  tecnici  del
          progetto di  intervento  o  sulla  effettiva  realizzazione
          dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita'  delle
          spese, e' punito con la reclusione da due a cinque  anni  e
          con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: 
                  a) non preveda esclusioni relative ad attivita'  di
          asseverazione; 
                  b) preveda un massimale  non  inferiore  a  500.000
          euro, specifico per il rischio di asseverazione di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; 
                  c) garantisca, se in operativita' di  claims  made,
          un'ultrattivita' pari ad almeno  cinque  anni  in  caso  di
          cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa
          ad  almeno  cinque  anni  a   garanzia   di   asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il  seguente:  "2.1.
          La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta  al  50  per
          cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative
          agli interventi di acquisto e posa  in  opera  di  finestre
          comprensive  di  infissi,  di  schermature  solari   e   di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   il
          presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW  con
          l'aliquota  del  110  per  cento  delle  spese   sostenute.
          16-quater.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.» 
              «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo  sconto  in
          luogo  delle  detrazioni  fiscali).  - 1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
                a) per un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  tre  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione; 
                b) per la cessione di un credito  d'imposta  di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  tre
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 
              1-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
              1-ter. Per le spese relative agli  interventi  elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                a) il contribuente richiede il visto  di  conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
          spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,
          comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per  gli
          interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per  il
          rilascio del visto di  conformita',  delle  attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
              1-quater.  I  crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 
              1-quinquies. Ai fini del  coordinamento  della  finanza
          pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  non
          possono essere cessionari dei crediti di imposta  derivanti
          dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere  a)
          e b). 
              1-sexies. Alle  banche,  agli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  alle
          societa'  appartenenti  a  un  gruppo   bancario   iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
          alle imprese di  assicurazione  autorizzate  a  operare  in
          Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,  di
          cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          cessionarie dei crediti d'imposta di cui  al  comma  2  del
          presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del  presente
          decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
          sostenuta fino  al  31  dicembre  2022,  e'  consentito  di
          utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta  al
          fine  di  sottoscrivere  emissioni  di  buoni  del   tesoro
          poliennali, con scadenza non inferiore a  dieci  anni,  nel
          limite del 10 per cento della  quota  annuale  eccedente  i
          crediti d'imposta, sorti  a  fronte  di  spese  di  cui  al
          predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
          in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  nel  caso  in  cui  il
          cessionario abbia  esaurito  la  propria  capienza  fiscale
          nello stesso anno. In ogni caso,  il  primo  utilizzo  puo'
          essere  fatto  in  relazione   alle   ordinarie   emissioni
          effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
          provvedimenti di  natura  direttoriale  dell'Agenzia  delle
          entrate e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, sono  individuate  le  modalita'
          applicative del presente comma. 2. In  deroga  all'articolo
          14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo  16,  commi
          1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo,  e  1-septies,
          secondo e terzo periodo, del decreto legge 4  giugno  2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013,  n.  90,  le  disposizioni  contenute  nel   presente
          articolo si applicano per le spese relative agli interventi
          di: 
                a)  recupero   del   patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                b) efficienza energetica di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                c)   adozione   di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                f) installazione di colonnine  per  la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                f-bis)  superamento  ed  eliminazione   di   barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
              3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
          rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
          e' usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali
          con la quale sarebbe stata  utilizzata  la  detrazione.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli anni  successivi,  e  non  puo'
          essere richiesta a rimborso. Non si applicano i  limiti  di
          cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Ai fini del controllo, si applicano,  nei  confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,  anche
          parziale, dei requisiti che danno diritto  alla  detrazione
          d'imposta, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero
          dell'importo corrispondente alla detrazione  non  spettante
          nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo  di
          cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle  sanzioni  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              6. Il recupero  dell'importo  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione con dolo o colpa grave,  oltre  all'applicazione
          dell'articolo  9,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita'  in  solido
          del fornitore che ha applicato lo sconto e  dei  cessionari
          per il pagamento dell'importo di  cui  al  comma  5  e  dei
          relativi interessi. 
              6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la  disciplina
          di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il
          divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis,  comma  4,
          il concorso nella violazione che,  ai  sensi  del  medesimo
          comma  6,  determina  la  responsabilita'  in  solido   del
          fornitore che ha applicato lo sconto e dei  cessionari,  e'
          in  ogni  caso  escluso  con  riguardo  ai  cessionari  che
          dimostrino di aver acquisito il credito di  imposta  e  che
          siano in possesso della seguente  documentazione,  relativa
          alle opere che hanno originato il credito  di  imposta,  le
          cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di  cui  al
          comma 1: 
                a)  titolo  edilizio  abilitativo  degli  interventi,
          oppure, nel  caso  di  interventi  in  regime  di  edilizia
          libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',
          resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
          attestata   la   circostanza   che   gli   interventi    di
          ristrutturazione edilizia posti  in  essere  rientrano  tra
          quelli agevolabili, pure se i medesimi non  necessitano  di
          alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 
                b)  notifica  preliminare   dell'avvio   dei   lavori
          all'azienda  sanitaria  locale,   oppure,   nel   caso   di
          interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in  base
          alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 
                c)   visura   catastale   ante   operam   o   storica
          dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso  di
          immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 
                d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le
          spese sostenute, nonche'  documenti  attestanti  l'avvenuto
          pagamento delle spese medesime; 
                e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge,  dei
          requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle
          relative spese, corredate di tutti  gli  allegati  previsti
          dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative
          ricevute di presentazione e deposito  presso  i  competenti
          uffici; 
                f) nel caso di interventi su parti comuni di  edifici
          condominiali, delibera  condominiale  di  approvazione  dei
          lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i
          condomini; 
                g) nel caso di interventi  di  efficienza  energetica
          diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2,  la
          documentazione prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettere
          a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 agosto 2020, recante  "Requisiti  tecnici  per  l'accesso
          alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
          degli edifici - cd. Ecobonus",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure,  nel  caso  di
          interventi per i quali uno o piu'  dei  predetti  documenti
          non  risultino  dovuti  in  base  alla  normativa  vigente,
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che attesti tale circostanza; 
                h)  visto  di  conformita'  dei  dati  relativi  alla
          documentazione che attesti la sussistenza  dei  presupposti
          che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
          le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  dai  soggetti  indicati
          all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b),  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, e dai  responsabili  dell'assistenza  fiscale
          dei centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32
          del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 
                i) un'attestazione, rilasciata dal  soggetto  che  e'
          controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
          articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
          articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231. Qualora tale soggetto sia una  societa'  quotata  o
          una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
          e  non  rientri  fra  i   soggetti   obbligati   ai   sensi
          dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
          2007,   un'attestazione   dell'adempimento   di    analoghi
          controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
          della clientela e' rilasciata da una societa' di  revisione
          a tale fine incaricata; 
                i-bis)  nel  caso  di  interventi  di  riduzione  del
          rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del  6
          agosto 2020, recante  modifica  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28  febbraio
          2017,  recante  "Sisma  Bonus  -   Linee   guida   per   la
          classificazione  del  rischio  sismico  delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati; 
                i-ter)  contratto  di  appalto  sottoscritto  tra  il
          soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 
              6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis  opera  anche
          con  riguardo  ai  cessionari  che  acquistano  i   crediti
          d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente  al
          gruppo bancario della medesima  banca  o  da  una  societa'
          quotata o da altra societa' appartenente  al  gruppo  della
          medesima    societa'    quotata    facendosi     rilasciare
          un'attestazione del possesso, da parte della  banca,  della
          societa'  quotata  o  della  diversa  societa'  del  gruppo
          cedente, di tutta la documentazione di cui al comma  6-bis.
          Resta fermo il divieto di cui all'articolo  122-bis,  comma
          4. 
              6-quater.  Il   mancato   possesso   di   parte   della
          documentazione di cui al comma 6-bis  non  costituisce,  da
          solo, causa di responsabilita' solidale per  dolo  o  colpa
          grave del cessionario, il  quale  puo'  fornire,  con  ogni
          mezzo, prova della propria diligenza o della  non  gravita'
          della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere  della
          prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
          della  colpa  grave  del   cessionario,   ai   fini   della
          contestazione del concorso del cessionario nella violazione
          e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma  6.
          Rimane  ferma  l'applicazione   dell'articolo   14,   comma
          1-bis.1,  del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6  (Misure
          urgenti di sostegno nel settore  energetico  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.    9.    (Modifiche    agli    incentivi    per
          l'efficientamento energetico). - 1.  All'articolo  119  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 8-bis: 
                    1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022,  del  90
          per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»; 
                    2) al secondo periodo,  le  parole  «31  dicembre
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente: «Per gli interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»; 
                  b) dopo il comma 8-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
          «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis,  terzo
          periodo, il reddito di riferimento e'  calcolato  dividendo
          la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,  nell'anno
          precedente  quello  di  sostenimento   della   spesa,   dal
          contribuente, dal coniuge del  contribuente,  dal  soggetto
          legato da unione civile o convivente se  presente  nel  suo
          nucleo familiare, e dai familiari, diversi  dal  coniuge  o
          dal soggetto legato da unione civile, di  cui  all'articolo
          12 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, presenti nel suo nucleo  familiare,  che  nell'anno
          precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
          trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo
          articolo 12, per un numero di parti determinato secondo  la
          Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»; 
                  c)  al  comma  8-ter,  dopo  il  primo  periodo  e'
          aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   la
          detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il  31
          dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
                  d). 
                1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserita la  tabella  1-bis
          di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
                2. 
                3. Al fine di procedere  alla  corresponsione  di  un
          contributo in favore dei  soggetti  che  si  trovano  nelle
          condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi  8-bis
          e  8-bis.1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dal comma 1 del  presente  articolo,
          per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo  e
          terzo periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20
          milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma  e'
          erogato  dall'Agenzia  delle  entrate,  secondo  criteri  e
          modalita'   determinati   con    decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze da adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui redditi. 
                4. Per gli interventi di  cui  agli  articoli  119  e
          119-ter  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in  deroga
          all'articolo 121, comma  3,  terzo  periodo,  del  predetto
          decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti
          dalle comunicazioni di cessione  o  di  sconto  in  fattura
          inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023  e
          non ancora utilizzati possono  essere  fruiti  in  10  rate
          annuali  di  pari   importo,   in   luogo   dell'originaria
          rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di
          una comunicazione all'Agenzia delle entrate  da  parte  del
          fornitore  o  del  cessionario,  da  effettuarsi   in   via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli  anni  successivi  e  non  puo'
          essere  richiesta  a  rimborso.  L'Agenzia  delle  entrate,
          rispetto  a  tali  operazioni,  effettua  un   monitoraggio
          dell'andamento delle compensazioni, ai fini della  verifica
          del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e  della
          eventuale adozione da parte del Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  dei   provvedimenti   previsti   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e  12-quater,  della
          legge 31 dicembre  2009,  n.  196.  Con  provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  definite  le
          modalita' attuative della disposizione di cui  al  presente
          comma. 
                4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  la
          parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 
                4-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  si
          applicano   anche   ai   crediti   d'imposta   oggetto   di
          comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o  dello
          sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data
          anteriore a quella di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo'  concedere  le
          garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio
          2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e
          nei  termini  ivi  previsti,  in  favore  di   banche,   di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,   per   finanziamenti   sotto   qualsiasi    forma,
          strumentali a sopperire alle esigenze di  liquidita'  delle
          imprese con sede  in  Italia,  rientranti  nelle  categorie
          contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e  che  realizzano
          interventi  in  edilizia  di  cui  all'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti
          d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del
          25 novembre 2022 ai sensi degli  articoli  119  e  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  possono
          essere considerati dalla banca o istituzione  finanziatrice
          quale parametro ai fini della  valutazione  del  merito  di
          credito dell'impresa richiedente il finanziamento  e  della
          predisposizione delle relative condizioni contrattuali. 
                5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 8,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  92,8
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1
          milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8  milioni  di  euro
          per l'anno 2027, 273,4 milioni di  euro  per  l'anno  2028,
          118,6 milioni di euro per l'anno  2029,  102,5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni
          di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per  l'anno
          2034 e pari a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno  2022  e  45,8
          milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo  15
          e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota  parte
          delle maggiori entrate e delle minori spese  derivanti  dal
          comma 1." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6. (Disposizioni finanziarie  e  finali).  - 1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.»