IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 febbraio  1987,  n.  40  recante  «Norme  per  la
copertura delle spese generali di amministrazione degli enti  privati
gestori di attivita'  formative»  e  successive  modificazioni  e  in
particolare l'art. 2, comma 2; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»   e   in
particolare l'art. 69; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2001)»  e  in  particolare  l'art.  118   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art.  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»  e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
gennaio 2008 recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un  quadro
operativo  per  il   riconoscimento   a   livello   nazionale   delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 10» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 3 marzo 1987 n.  125  relativo  a  criteri  e  modalita'  per  la
determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987,  cosi'
come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
24 marzo 2003 n. 69 di applicazione della  dichiarazione  sostitutiva
di  atto  notorio  quale  documentazione  probatoria   dell'attivita'
formativa a finanziamento  pubblico  realizzata  dagli  enti  privati
gestori di attivita' formative nel procedimento  «legge  14  febbraio
1987, n. 40», cosi' come modificato  dal  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  del  9  giugno  2014  n.  457\Segr
D.G.\2014; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 21 dicembre  2007  n.  321/VI/2007  che  fissa  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi  previsti  dalla  legge  n.
40/1987, per l'anno 2008; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014 che  fissa  i  criteri  e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi  previsti  dalla  legge  n.
40/1987, per l'anno 2014; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015 recante «Criteri e modalita' per la
determinazione dei contributi previsti dalla  legge  n.  40/1987»,  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Considerato che gli ordinamenti vigenti in  materia  di  formazione
professionale iniziale superiore e continua, indicati da  ultimo  nel
decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  del  14
aprile  2015  n.  107/IV/2015,  sono  stati  aggiornati  da  nuove  e
successive disposizioni; 
  Ritenuto necessario adeguare agli ordinamenti vigenti in materia di
formazione professionale iniziale superiore e continua, i  criteri  e
le modalita' per la determinazione dei contributi  erogati  ai  sensi
della legge 14 febbraio 1987, n. 40 in attuazione dell'art. 2,  comma
2 medesima legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Per quanto in premessa indicato, a decorrere dall'anno  2024,  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  determinazione  dell'entita'  dei
contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40  sono
definiti sulla base delle indicazioni di  cui  al  presente  decreto,
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della suddetta legge. 
  2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono  le
seguenti definizioni: 
    a)  «ente  di  coordinamento»:  ente  che  svolge  attivita'   di
coordinamento operativo a livello nazionale di enti  privati  gestori
di attivita' formative, ai sensi dell'art. 1 della legge 14  febbraio
1987, n. 40; 
    b)  «ente  coordinato»:  ente  gestore  di  attivita'  formative,
associato,   consorziato   o   organicamente   collegato,    mediante
riferimenti statutari agli enti di cui alla lettera a); 
    c) «percorsi conclusi»: percorsi di formazione  professionale  di
cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto, per i  quali  e'  stato
completato, in ogni sua fase, lo svolgimento di  tutte  le  attivita'
programmate come comprovato da dichiarazione di fine attivita'  o  da
documento equivalente.