IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il
miglioramento della salute e della sicurezza  dei  lavoratori  ed  in
particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 
  Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza  e
salute  per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da   parte   dei
lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
  Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili ed in particolare gli articoli 3, 4, 5,  6,
8, 10 e 13; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante  il
«Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  giugno  2022,  n.  104,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili dell'Unione europea»; 
  Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022)  8645
del 2 dicembre 2022  della  Commissione  di  approvazione  del  Piano
strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del
regolamento (UE) 2021/2115, redatto in  conformita'  dell'allegato  I
del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290  a  norma  del  medesimo
regolamento e inviato alla Commissione europea  mediante  il  sistema
elettronico  per  lo  scambio  sicuro  di   informazioni   denominato
«SFC2021»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n.  42  «in  attuazione
del  regolamento  (UE)  2021/2116  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013",  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari  degli  aiuti  della  politica   agricola   comune»,   in
particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 25; 
  Visto il decreto legislativo 23  novembre  2023,  n.  188,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  17
marzo 2023, n. 42, in particolare  l'art.  4  che  apporta  modifiche
all'art. 3, comma 2, sul calcolo delle  riduzioni  dei  pagamenti  ai
beneficiari  degli  aiuti  per  la  politica  agricola  comune,   per
infrazioni relative alla condizionalita' sociale; 
  Visto il decreto ministeriale  28  giugno  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2023,  di
attuazione dell'art. 3, comma 2, del  decreto  legislativo  17  marzo
2023, n.  42,  come  stabilito  dall'art.  25  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di  modificare  l'art.  2  del
decreto ministeriale del 28 giugno 2023, sui criteri per  determinare
le percentuali di riduzione ed  adeguarli  a  quanto  previsto  nella
nuova formulazione dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  17
marzo 2023, n. 42; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche alle percentuali di riduzione 
 
  1.  All'art.  2  del  decreto  ministeriale  28  giugno  2023  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    1) alla lettera a), la cifra «1%» e' sostituita  dalla  seguente:
«3%»; 
    2) alla lettera b), la cifra «3%» e' sostituita  dalla  seguente:
«5%»; 
    3) alla lettera c), la cifra «5%» e' sostituita  dalla  seguente:
«10%».