IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, con
cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con  la  predetta
delibera del Consiglio dei ministri del  4  luglio  2022  sono  stati
estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico  in  atto,  ai
territori della Regione Lazio; 
  Considerato che, con  ulteriore  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 1° settembre 2022,  viene  precisato  che  lo  stato  di
emergenza dichiarato con  la  predetta  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 4 agosto 2022,  ricomprende  l'intero  territorio  della
Regione Lazio, ivi compresi i  territori  ricadenti  nel  bacino  del
distretto   dell'Appennino   meridionale,    anch'essi,    fortemente
interessati  dalla  presente  situazione  di  deficit  idrico,  ferme
restando le risorse finanziarie stanziate, gia'  riferite  all'intero
territorio regionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2022,
con cui e' stata,  tra  l'altro,  disposta  la  proroga  fino  al  31
dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza  dichiarato  con
la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 916 del 26  agosto  2022  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nel
territorio della Regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 970 del 28 febbraio 2023 recante «Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana»; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
     Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario 
 
  1. La Regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria,  dell'esercizio  delle  funzioni
del commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  916  del  26
agosto 2022, nel coordinamento  degli  interventi,  conseguenti  agli
eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati  e  non  ancora
ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il direttore della  Direzione
regionale lavori pubblici e infrastrutture,  innovazione  tecnologica
della Regione Lazio e' individuato quale soggetto responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 916/2022 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della  protezione
civile alla data di adozione della presente  ordinanza.  Il  predetto
soggetto provvede, altresi', alla  ricognizione  ed  all'accertamento
delle procedure e  dei  rapporti  giuridici  pendenti,  ai  fini  del
definitivo  trasferimento  delle   opere   realizzate   ai   soggetti
ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Lazio,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6381 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 916/2022, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  31
dicembre  2024.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 916/2022. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione di ultimazione -  con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10. 
  10. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Lazio che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi compresi  quelli  di  cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 febbraio 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio