IL DIRETTORE GENERALE 
            degli ordinamenti della formazione superiore 
                      e del diritto allo studio 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998,  prot.  n.  509,  con  il
quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  recante  norme  per   il
riconoscimento  degli  istituti  abilitati  ad  attivare   corsi   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  dell'art.  17,  comma  96,
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che
prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto
sulla  base  dei  pareri   conformi   formulati   dalla   Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  precitato  decreto  n.
509/1998 e dal Comitato nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
universitario,  le  cui  competenze   sono   confluite   nell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di
cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali  30  dicembre  1999  e  16  luglio  2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione
ad  istituire  e   ad   attivare   corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia»; 
  Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il  quale  e'
stata da ultimo nominata la  Commissione  tecnico-consultiva  di  cui
all'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il  decreto  21  aprile  2023,  prot.  n.  540,  con  cui  il
segretario generale del MUR ha delegato il direttore  generale  della
Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del  diritto
allo studio,  a  sottoscrivere  i  decreti  di  riconoscimento  degli
istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa  l'istruttoria
normativamente prescritta; 
  Vista  l'istanza  del  7  aprile  2021,  prot.  9702  e  successive
integrazioni, con la quale l'«Istituto veneto di terapia  familiare -
Treviso» ha chiesto per la sede periferica  di  Torri  di  Quartesolo
(VI), l'aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da 16  a  20
unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di
aumento allievi, in occasione della riunione del 17 ottobre 2023; 
  Vista la favorevole  valutazione  tecnica  di  congruita'  espressa
dall'ANVUR con delibera 17 gennaio 2024, n. 14 in merito  all'istanza
presentata dall'Istituto sopra indicato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui  all'art.
4 del regolamento 11 dicembre 1998, n.  509,  l'«Istituto  veneto  di
terapia familiare - Treviso» e' autorizzato per la sede periferica di
Torri di Quartesolo (VI), ad aumentare gli allievi per  ciascun  anno
di corso, da 16 a 20 unita' e, per l'intero corso, da 64 a 80 unita'. 
  Il presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2024 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio