IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»  come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 1248 del 24 settembre  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 237 del 12 ottobre 2015, recante «Classificazione  del  medicinale
per uso umano «Repatha», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge
24 dicembre 1993,  n.  537»  e  successive  rettifiche  avvenute  con
determinazione AIFA n. 1344 del 20  ottobre  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
264 del 12 novembre 2015 e determina AIFA n.  1681  del  21  dicembre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2016; 
  Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2023 con la  quale  la
societa'  Amgen  Europe  B.V.  ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Repatha» (evolocumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 12-15 gennaio 2024; 
  Vista la delibera n.  2  del  30  gennaio  2024  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, adottata su  proposta  del  sostituto  del
direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale REPATHA (evolocumab) e' rinegoziato  alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Ipercolesterolemia e dislipidemia mista 
    «Repatha»  e'   indicato   nei   pazienti   adulti   affetti   da
ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o
da dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: 
        in associazione ad una statina o ad  una  statina  con  altre
terapie ipolipemizzanti nei pazienti che non raggiungono  livelli  di
C-LDL target con la dose massima tollerata di una statina 
      oppure: 
        in  monoterapia  o   in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti nei pazienti intolleranti alle statine o per i  quali
l'uso di statine e' controindicato. 
    Ipercolesterolemia familiare omozigote 
    «Repatha»  e'  indicato  in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti  negli  adulti   con   ipercolesterolemia   familiare
omozigote. 
    Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata 
    «Repatha» e' indicato negli adulti con  malattia  cardiovascolare
aterosclerotica   accertata   (infarto   del   miocardio,   ictus   o
arteriopatia  periferica)  per  ridurre  il  rischio  cardiovascolare
riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla  correzione  di  altri
fattori di rischio: 
      in associazione alla dose massima tollerata di  statina  con  o
senza altre terapie ipolipemizzanti 
    oppure: 
      in   monoterapia   o   in   associazione   ad   altre   terapie
ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per  i  quali
l'uso di statine e' controindicato. 
  Confezioni: 
    «140 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1 ml» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 044317028/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 217,34; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 358,7; 
    «140 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) 1 ml» 2 penne preriempite - A.I.C. n. 044317030/E
(in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 434,68; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 717,4. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Accordo novativo delle condizioni recepite con la determina AIFA n.
435 del 30 maggio 2022, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 138 del 15  giugno  2022,  che,  pertanto,  si
estinguono. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.