IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano a  partire  dal  mese  di  ottobre  2018,  e  per
fronteggiare le conseguenze del  quale  sono  state  stanziate  prime
risorse finanziarie; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio  2019,
con la  quale  e'  stato  integrato  lo  stanziamento  delle  risorse
finanziarie disposto con  la  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri
del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato  per
dodici mesi; 
  Visto l'art. 1, comma 4-duodevicies, del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga  della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
per la continuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del  3  giugno  2020»,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  che,  in  considerazione  delle
difficolta' gestionali  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza  dichiarato  con
la deliberazione dell'8 novembre  2018  di  cui  in  rassegna,  fosse
ulteriormente prorogato  di  ulteriori  dodici  mesi  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  fissandone,  pertanto,  la
scadenza all'8 novembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'avvio degli  interventi  volti  a  fronteggiare  la  situazione  di
emergenza di cui trattasi e le successive modifiche  ed  integrazioni
disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7  dicembre
2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8  febbraio  2019,  n.
601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e  n.  769  del  15
aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 834 del 12 gennaio 2022, recante «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  Regione  Sardegna  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  avversi
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018»; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n.
145,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro  per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione  di  interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da  realizzare
secondo  le  modalita'   previste   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio  idraulico  e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture  e  infrastrutture  individuate  dai  commissari   delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri di dichiarazione dello stato  di  emergenza,  tra  le  quali
anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in  rassegna,  ed
e' stato istituito un apposito fondo nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal  quale,  le  risorse
finanziarie di  cui  trattasi,  sono  state  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in  ulteriore
apposito fondo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  previa
assegnazione  delle  medesime  ai   diversi   contesti   emergenziali
interessati da disporsi  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con
il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018 e' stato istituito, presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un apposito  fondo  per  il  successivo  trasferimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  con  una  dotazione  di  474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2020, destinato alle esigenze dei territori interessati  nei  settori
di spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le  manutenzioni  e  la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico, alla cui disciplina d'uso  si  provvede  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i  Ministri  competenti,
previa intesa da sancire in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione  del  Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro,  di  misure  di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1  e  nelle  azioni  2
(Piano  Emergenza  Dissesto),  3  (Interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione  degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico)  e
4  (Interventi  per  la  mitigazione   del   rischio   idraulico   ed
idrogeologico e riduzione  del  rischio  residuo,  connesso  con  gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle  strutture  e  delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento  del  livello  di
resilienza delle stesse),  da  realizzare  mediante  l'impiego  delle
predette risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di  cui  all'articolo  1,  comma  1028,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse  stanziate  dalla
citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 2, comma 1); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate a  consentirne  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6); 
    la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  27  del  citato   decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  115  del  18  maggio  2019,  recante:  «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di  cui  all'articolo  24-quater,  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale e' stato disciplinato l'impiego delle risorse  stanziate  dalla
citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    il  Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le   risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 1, comma 5); 
    relativamente alle economie derivanti dall'attuazione  dei  piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate  a  consentire  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
1, comma 7-ter); 
    gli interventi di cui trattasi fossero attuati con  le  modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8); 
    con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile fossero individuate le modalita' di completamento in ordinario
dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9); 
    gli interventi realizzati  con  le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8); 
  Visto l'art. 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.
125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020, con
il quale e' stato stabilito  che,  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di
continuita',  la  conclusione  degli  interventi  finanziari  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, la durata delle contabilita' speciali aperte ai sensi  dell'art.
27  del  citato  decreto  legislativo  n.  1/2018  sulle  quali  sono
confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse  prorogabile  fino
al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma  5,
del medesimo decreto legislativo, previa verifica del  cronoprogramma
dei  pagamenti  disposto  tramite  il  sistema  di  cui  al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresi', che  alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali si  applicassero  le  procedure  di  cui  all'art.  27  del
richiamato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 
  Viste le note della Regione Sardegna del 28 dicembre 2023, con  cui
e' stata trasmessa la  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi e richiesta la proroga della  vigenza  della  contabilita'
speciale n. 6111; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,  n.
159,  con  cui  consentire  senza   soluzione   di   continuita'   la
prosecuzione degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  di  cui
all'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dell'art. 24-quater  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 
  D'intesa con la Regione Sardegna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Proroga della vigenza 
                 della contabilita' speciale n. 6111 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  senza  soluzione  di  continuita'  il
completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziate ai
sensi dell'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145 e dell'art. 24-quater del decreto-legge 23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, ovvero con esse  cofinanziati,  la  vigenza  della  contabilita'
speciale n.  6111,  aperta  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
gia' prorogata fino al 31 dicembre 2023 ai sensi  dell'ordinanza  del
Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  834/2022,  e'
ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 marzo 2024 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio