IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  229,  in  cui  si  prevede  l'obbligo   per   le
amministrazioni  pubbliche  di  detenere  ed  alimentare  un  sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»  corredato  delle  relative  note,  in   attuazione   delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo  per  la
ripresa e  la  resilienza  «Recovery  and  Resilience  Facility»  (di
seguito il regolamento RRF); 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  che
prevede,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  di  gestione,   di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti  del
Next Generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa  e  rende
disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del  18
giugno 2020,  n.  76,  relativo  all'istituzione  di  un  quadro  che
favorisce  gli  investimenti  sostenibili  e  recante  modifica   del
regolamento (UE) 2019/2088; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
30  dell'11  agosto  2022,  recante  «Circolare  sulle  procedure  di
controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
33 del 13 ottobre 2022, recante «Aggiornamento Guida operativa per il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» ed in  particolare  l'art.  26,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori»; 
  Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che  istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il «Fondo per l'avvio  di  opere  indifferibili»  con  una  dotazione
iniziale di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700  milioni  di
euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro  per  l'anno  2026,  rifinanziato
dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.  142
e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 369; 
  Visto il decreto-legge n. 131 del 29  settembre  2023,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27  novembre  2023,  n.  169,  recante
«Misure urgenti in materia di energia, interventi  per  sostenere  il
potere di acquisto e a  tutela  del  risparmio»,  ed  in  particolare
l'art. 7,  concernente  «Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
dell'attivita' di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  misure  in
materia di finanza pubblica nonche' disposizioni urgenti  in  materia
di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili»; 
  Tenuto conto dei commi 3 e 4, art. 7, del menzionato  decreto-legge
n. 131 del 29  settembre  2023,  che  disciplinano  le  modalita'  di
accesso al Fondo rispettivamente con riferimento agli interventi  per
i quali sia stata avviata la procedura di accesso ma  che  non  siano
risultati beneficiari in ragione del mancato perfezionamento da parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali e con riferimento  agli  interventi  di  titolarita'  del
Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del  merito,
oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai  sensi
dell'art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art.  1,
commi da 369 a 379, e' disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili relativamente alle procedure  di  affidamento  di
opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023; 
  Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, con il quale
sono  disciplinate,  nell'ambito  della  procedura  semplificata,  le
modalita' di assegnazione nonche' di verifica e revoca delle  risorse
preassegnate; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo  2023,
n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalita'  di  accesso
al  Fondo  per  l'anno  2023,  nonche'  le  modalita'   di   verifica
dell'importo effettivamente  spettante,  nei  limiti  del  contributo
preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura  di  cui  al
comma 370 del citato art. 1; 
  Visto in particolare l'art. 10, comma 3, del richiamato decreto del
10 febbraio 2023, ai sensi del quale viene disciplinata  la  verifica
riguardante l'effettivo avvio  delle  procedure  di  affidamento  nel
periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 afferenti interventi per  i
quali e' stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 175 dell'11
luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio  2023,
n. 172, con il quale in attuazione  dell'art.  1,  comma  370,  della
legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  relativamente  alla   procedura
semplificata del secondo semestre  2023,  sono  stati  approvati  gli
allegati 1 e  2,  contenenti  l'elenco  degli  interventi  finanziati
rispettivamente con le risorse previste dal PNRR  e  dal  PNC  per  i
quali  le  Amministrazioni  statali  finanziatrici  o  titolari   dei
relativi programmi di investimento hanno riscontrato la  conferma  di
accettazione  della  preassegnazione  da  parte  degli  enti  locali,
rispettivamente per euro 214.991.271,43 e per euro 2.825.666,55; 
  Tenuto conto che,  ai  fini  della  definitiva  assegnazione  delle
risorse agli interventi rientranti nel citato decreto RGS n. 175  del
2023, l'ente locale attuatore, ai sensi dell'art. 10,  comma  1,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  10  febbraio
2023, entro dieci giorni dall'avvio della procedura  di  affidamento,
era tenuto a perfezionare il  CIG  e  a  comunicare  le  informazioni
relative alla gara e al fabbisogno finanziario, mediante  accesso  ad
apposita piattaforma informatica presente in ReGiS; 
  Vista la procedura di verifica di cui al predetto comma 1 dell'art.
10 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  10
febbraio 2023,  in  esito  alla  quale  si  procede  alla  definitiva
assegnazione delle risorse per complessivi euro 89.164.747,32; 
  Visto l'elenco degli interventi degli enti locali,  ricompresi  nel
citato decreto RGS n.  175  del  2023,  per  i  quali  non  e'  stata
completata la  predetta  procedura  di  cui  al  menzionato  comma  1
dell'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del  10  febbraio  2023,  ma  con  riferimento  ai  quali  e'   stato
riscontrato l'avvio della procedura di  affidamento  dei  lavori  nel
periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023 ai sensi del  comma  3  del
medesimo art. 10 e che ammontano a complessivi euro 30.713.097,43; 
  Visto il comma 5 del succitato art. 10, ai sensi del quale, su base
semestrale, si provvede, con decreto del  Ragioniere  generale  dello
Stato, all'assegnazione definitiva delle risorse  preassegnate  entro
dieci   giorni   successivi   alla   validazione   da   parte   delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi  di  investimento,  delle  informazioni  trasmesse
dagli enti locali con le modalita' previste al comma 2  del  medesimo
articolo; 
  Visto inoltre il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 220
del 5 dicembre 2023, ed in particolare l'allegato 2, con il quale, in
attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023,
n. 131, e' stato approvato l'elenco degli interventi per i  quali  si
e' proceduto all'assegnazione provvisoria; 
  Considerato  che,  tra  gli  interventi  ricompresi  nel   predetto
allegato  2  e'  ricompreso  l'intervento  del  Comune   di   Crosia,
identificato   dal    CUP    H15E22000450006    destinatario    della
preassegnazione del secondo semestre, con  riferimento  al  quale  e'
stato riscontrato sui sistemi  informativi  l'avvenuta  pubblicazione
del  bando  di  gara  e  la  contestuale  associazione  ad   un   CIG
perfezionato per un importo pari ad euro 99.956,48; 
  Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023,  per  le
procedure di affidamento del secondo semestre per  le  quali  risulta
riscontrato il requisito dell'avvio delle  procedure  di  affidamento
dei lavori ma che, sulla base  corredo  informativo  del  CIG,  siano
andate  deserte,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere   alla
pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione
di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del
31 marzo 2024; 
  Visto, inoltre, il decreto del Ragioniere generale dello  Stato  n.
207 del 3 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  25
novembre 2023, n. 276,  con  il  quale  in  attuazione  del  comma  2
dell'art. 1 del  decreto  RGS  n.  183  del  3  agosto  2023,  si  e'
provveduto alla revisione degli allegati ai  decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, n.  159  del  26  maggio
2023, n. 183 del 3 agosto 2023 e n. 185 dell'8  agosto  2023,  ed  in
particolare l'allegato C che rettifica gli allegati 1 e 3 al  decreto
RGS n. 183 del 2023; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 211 del  17
novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  6  dicembre
2023, n. 285, con il quale in attuazione dell'art. 7,  comma  4,  del
decreto-legge  29  settembre  2023,  n.   131,   si   e'   provveduto
all'approvazione degli allegati 1 e 2 per  l'assegnazione  del  Fondo
per l'avvio di opere indifferibili nella  misura  del  10  per  cento
dell'importo gia' attribuito con  i  provvedimenti  di  assegnazione,
sulla   base   degli   elenchi   pervenuti   dalle    amministrazioni
responsabili; 
  Tenuto conto che da un controllo successivo e'  emerso  che  n.  61
interventi del Ministero dell'istruzione, sulla  base  degli  elenchi
inviati del predetto Ministero  con  note  prot.  n.  111236  dell'11
settembre 2023 e prot. n. 243070 del  13  ottobre  2023,  sono  stati
inseriti sia nell'allegato C  del  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato n. 207 del  3  novembre  2023  sia  nell'allegato  1  del
decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 211  del  17  novembre
2023 e pertanto risultano  erroneamente  destinatari  di  una  doppia
assegnazione del FOI; 
  Ritenuto opportuno di procedere alla  rettifica  dell'elenco  degli
interventi beneficiari delle risorse del FOI, di  cui  al  richiamato
allegato 1 del decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 211 del
17 novembre 2023, allo scopo di rimuovere i citati n.  61  interventi
destinatari della doppia assegnazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Approvazione degli allegati e assegnazione definitiva 
                     delle risorse preassegnate 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 370, della  legge  29  dicembre
2022,  n.  197,  nonche'  dell'art.  10  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 10 febbraio  2023,  sono  approvati
gli allegati 1, 2, 3 e 4,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto, che contengono gli interventi di cui ai decreti del
Ragioniere dello Stato n. 175 dell'11 luglio 2023  e  n.  220  del  5
dicembre 2023, di seguito individuati: 
    a) allegato 1: interventi per i  quali  e'  stata  completata  la
procedura di verifica di cui ai commi da  1  a  3  dell'art.  10  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  10  febbraio
2023,  nonche'  intervento  identificato  dal   CUP   H15E22000450006
ricompreso nell'allegato 2 al  decreto  RGS  n.  220  del  2023,  con
riguardo ai  quali  si  provvede  all'assegnazione  definitiva  delle
risorse del Fondo, per complessivi euro 89.164.747,32 per  interventi
degli enti locali finanziati dal PNRR; 
    b) allegato 2: interventi per i quali non e' stata completata  la
procedura di verifica di cui al predetto art. 10 del  citato  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 10  febbraio  2023  ma
con riferimento ai quali e' stato riscontrato l'avvio della procedura
di affidamento dei lavori nel periodo 1° luglio 2023  -  31  dicembre
2023 ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10 per  complessivi  euro
30.713.097,43, di cui euro 30.183.155,79 per  interventi  degli  enti
locali finanziati dal PNRR ed euro 529.941,64, per  interventi  degli
enti locali finanziati dal PNC; 
    c) allegato 3: interventi per i quali in mancanza dei  requisiti,
non viene confermata l'assegnazione delle risorse  con  l'indicazione
delle   relative   risorse   finanziarie,   per   complessivi    euro
95.891.831,01, di cui euro 93.596.106,10 per  interventi  degli  enti
locali finanziati dal PNRR ed euro 2.295.724,91 per interventi  degli
enti locali finanziati dal PNC; 
    d) allegato 4: riepilogo informativo dei  totali  complessivi  di
contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per  Amministrazioni
statali istanti. 
  2. Con riferimento agli interventi di cui al predetto  allegato  2,
al fine della definitiva assegnazione,  le  amministrazioni  titolari
dei programmi, entro e non oltre quindici giorni dalla  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale  devono  indicare  con
nota formale, per ogni  intervento,  le  informazioni  relative  alle
procedure di affidamento dei  lavori  e  al  fabbisogno  finanziario,
previsti  al  comma  1  dell'art.  10  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Il mancato  invio
dei dati richiesti equivale a rinuncia da parte dell'ente. 
  3. Per gli interventi  ricompresi  nell'allegato  3,  entro  cinque
giorni dalla pubblicazione del presente decreto,  le  Amministrazioni
statali  finanziatrici  degli  interventi  o  titolari  dei  relativi
programmi di investimento provvedono ad annullare la  preassegnazione
dandone comunicazione agli enti locali attuatori. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello  Stato,  si
provvede all'assegnazione definitiva delle risorse per gli interventi
di cui al comma 2 per i quali e' stato  fornito  riscontro  da  parte
delle amministrazioni titolari dei programmi.