IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  n.  101633  del  19  dicembre  2022  (di  seguito
«decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni  con  il
quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche
e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo
termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n.  5048315  del  15  dicembre  2023,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2024
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012,  come  successivamente  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  13  dicembre  2023  per  quanto  riguarda   la   disciplina   di
regolamento,  la  prestazione   di   servizi   transfrontalieri,   la
cooperazione in materia  di  vigilanza,  la  prestazione  di  servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389  della  Commissione  dell'11  novembre  2016  per  quanto
riguarda i parametri per  il  calcolo  delle  penali  pecuniarie  per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del  regolamento,
come modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/70  della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso,  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/1930  della
Commissione del  6  luglio  2022  per  quanto  riguarda  la  data  di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura  di  acquisto
forzoso e, da ultimo, dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2023/1626
della  Commissione  del  19  aprile  2023  per  quanto  riguarda   il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi  alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano  a  fini
di regolamento; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2024  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in  particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
marzo 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 27.740 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli  di  Stato
green pubblicato in data 25 febbraio  2021  (di  seguito  Green  Bond
Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond  Principles  (GBP)»
del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua  gli  obiettivi
ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la  tracciabilita',
nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei  proventi
dell'emissione, il monitoraggio  delle  spese,  l'impatto  ambientale
delle  medesime,  nonche'  la  rendicontazione  dell'allocazione  dei
proventi; 
  Considerato  che  l'ammontare  pari  ai  proventi  della   presente
emissione e' destinato al finanziamento  e/o  al  rifinanziamento  di
misure a sostegno di programmi di spesa  orientati  al  contrasto  ai
cambiamenti climatici, alla  riconversione  energetica,  all'economia
circolare, alla protezione dell'ambiente e alla  coesione  sociale  e
territoriale,  conformemente  a  quanto  disposto  dalla  «legge   di
bilancio 2020», e successive modifiche, nonche' a quanto indicato nel
Green Bond Framework; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024; 
  Visto il proprio decreto in data 4 aprile  2023  con  il  quale  e'
stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali 4,00% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza  30  ottobre
2031; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  seconda  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,00% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza  30  ottobre
2031; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una seconda tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%,  avente  godimento  13  aprile
2023 e scadenza 30 ottobre 2031. L'emissione della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno
di durata del prestito. 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.