IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (UE) n. 2021/2117
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle   politiche   agricole,
alimentari e forestali n. 6694 del 30 gennaio 2019 avente ad  oggetto
reg. delegato UE n. 33/2019 e reg. di esecuzione UE n. 34/2019  della
Commissione del 17 ottobre 2018, che integrano e recano modalita'  di
applicazione del reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  in  materia  di  DOP,  IGP,   menzioni   tradizionali   ed
etichettatura e presentazione dei  prodotti  vitivinicoli.  Legge  12
dicembre 2016, n. 238, articoli 32 e  36,  in  materia  di  procedura
nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di  protezione
delle DO e IG  dei  vini  e  per  la  modifica  dei  disciplinari  di
produzione. Disposizioni transitorie per la procedura nazionale delle
domande in questione; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale  31  agosto  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del  22  novembre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  luglio  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  164  del  15  luglio
2008 con il quale e' stata modificata  la  denominazione  di  origine
controllata «Terre di Franciacorta» in  «Curtefranca»  e  modificato,
altresi', il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare  consolidato  della  DOP  «Curtefranca»  e  il  relativo
documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e' stato da ultimo modificato  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Lombardia,  su  istanza  del  Consorzio  per  la  tutela  del
Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Curtefranca»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che  comporta  modifiche  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg.  UE  n.  33/2019,  come  modificato  dal  reg.
delegato UE n.  2023/1606,  e'  stata  esaminata,  nell'ambito  della
procedura  nazionale  preliminare   prevista   dal   citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal  citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente  alla
sua entrata in vigore, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 7  luglio  2023,  nell'ambito  della
quale il  citato  Comitato  ha  formulato  la  proposta  di  modifica
aggiornata  del  disciplinare  di  produzione  della  DOC  dei   vini
«Curtefranca»; 
    conformemente  all'art.  13,  comma   6,   del   citato   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023, al fine di dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la nota del Consorzio di  tutela  del  Franciacorta,  del  22
dicembre 2023, con la quale, in considerazione che  le  modifiche  al
disciplinare  di  produzione  della  DOC  dei   vini   «Curtefranca»,
entreranno in  vigore  per  la  campagna  vendemmiale  2024/2025,  si
specifica che agli operatori e' consentita la facolta' di  utilizzare
le etichette  conformi  al  previgente  disciplinare  per  le  annate
precedenti all'entrata in  vigore  delle  modifiche  al  disciplinare
della citata DOC dei vini «Curtefranca»; 
  Vista altresi' la nota M1.2024.0020493 del 5 febbraio 2024  con  la
quale la Regione Lombardia ha  espresso  il  parere  favorevole  alla
predetta richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti per  approvare,  con  il  presente  decreto,  le  modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione  della  DOP  dei  vini  «Curtefranca»  ed  il  relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione,  nonche'  alla
comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla  Commissione  UE,
tramite  il  sistema  informativo  messo  a  disposizione  ai   sensi
dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n.  118468  del  22  febbraio  2023
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione  di  origine
controllata) dei vini «Curtefranca», cosi' come da ultimo  modificato
con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato  in  premessa,  sono
approvate le modifiche ordinarie  di  cui  alla  proposta  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  208  del  6
settembre 2023. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta dei  vini  «Curtefranca»,  cosi'  come  consolidato  con  le
modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento  unico
consolidato  figurano  rispettivamente  negli  allegati  A  e  B  del
presente decreto.