IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «testo unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate Tabella I, II, III e IV  e  Tabella  dei
medicinali, suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B,
C, D ed E, dove sono  distribuiti  i  medicinali  in  conformita'  ai
criteri per la formazione delle Tabelle di cui all'art. 14 del  testo
unico; 
  Visto in particolare l'articolo14, comma 1, lettere d),  f)  ed  h)
concernente i criteri di formazione della Tabella IV,  della  Tabella
dei medicinali, sezione B e della Tabella dei medicinali, sezione D; 
  Vista la nota, pervenuta in data 6  giugno  2023,  da  parte  della
societa' Viatris gruppo Mylan Italia S.r.l. concessionaria di vendita
del  farmaco  BYFAVO®  a  base  del  principio  attivo   remimazolam,
concernente la richiesta di inserimento  della  sostanza  remimazolam
nella Tabella dei medicinali, sezione D; 
  Considerato  che   la   sostanza   remimazolam   e'   un   sedativo
benzodiazepinico ad azione ultrarapida  appartenente  alla  categoria
delle imidazobenzodiazepine, che la somministrazione concomitante  di
remimazolam con oppioidi e  inibenti  il  sistema  nervoso  centrale,
compreso l'alcol, puo'  determinare  un  aumento  della  sedazione  e
depressione cardiorespiratoria e che tale sostanza ha  un  potenziale
di abuso e di induzione di dipendenza, di cui  tener  conto  ai  fini
della prescrizione e della somministrazione per un possibile  maggior
rischio di uso improprio o abuso; 
  Tenuto conto che  ad  oggi  la  sostanza  remimazolam  non  risulta
inclusa  nelle  tabelle  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90; 
  Considerato che la molecola remimazolam e' una sostanza  attiva  ad
uso farmaceutico, che puo' dare luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza e pertanto trova collocazione nella  Tabella  IV  e
nella Tabella dei medicinali, sezione B, del testo unico; 
  Vista la nota del 17 luglio 2023 dell'Agenzia italiana del  farmaco
che, in riscontro alla nota della direzione generale dei  dispositivi
medici e del servizio farmaceutico del 23 giugno 2023,  concorda  per
la  classificazione  del  medicinale  BYFAVO®,  nella   Tabella   dei
medicinali,  sezione  D,  ove  sono  presenti   medicinali   ad   uso
parenterale a base di benzodiazepine, con regime di fornitura OSP; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 18 ottobre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella IV
e nella Tabella dei medicinali, sezione B,  del  testo  unico,  della
sostanza remimazolam e all'inserimento nella Tabella dei  medicinali,
sezione D, del testo unico, delle composizioni per uso parenterale  a
base di remimazolam; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 16 gennaio 2024,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella IV e nella Tabella  dei  medicinali,  sezione  B,  del  testo
unico, della sostanza remimazolam e all'inserimento nella Tabella dei
medicinali, sezione D, del testo unico, delle  composizioni  per  uso
parenterale a base di remimazolam; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella IV e  della  Tabella  dei  medicinali  del  testo  unico,  in
relazione alla procedura autorizzativa per la commercializzazione  in
Italia del farmaco BYFAVO® a base del principio attivo remimazolam  a
tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: 
    Remimazolam (denominazione comune) 
      metil
3-[(4S)-8-bromo-1-metil-6-(piridin-2-il)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzod
iazepin-4-il]propanoato (denominazione chimica) 
  2. Nella  Tabella  dei  medicinali,  sezione  B,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la  seguente
sostanza: 
    Remimazolam (denominazione comune) 
      metil
3-[(4S)-8-bromo-1-metil-6-(piridin-2-il)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzod
iazepin-4-il]propanoato (denominazione chimica) 
  3. Nella  Tabella  dei  medicinali,  sezione  D,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni e' inserito, secondo l'ordine alfabetico, nella sezione
«Composizioni per uso parenterale contenenti»: 
    Remimazolam 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 marzo 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci