IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera  a),  del  testo
unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I; 
  Tenuto conto delle note pervenute in data  27  ottobre  2023  e  15
novembre 2023, da parte  dell'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema
nazionale di allerta precoce  del  Dipartimento  politiche  antidroga
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   concernenti   la
segnalazione  di  nuove  molecole  tra  cui:  tetraidrocannabiforolo;
esaidrocannabiesolo e metonitazepina, identificate per la prima volta
in Europa, trasmesse dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e  le
tossicodipendenze (EMCDDA) al  punto  focale  italiano  nel  mese  di
ottobre 2023; 
  Considerato  che   la   sostanza   tetraidrocannabiforolo   e'   un
fitocannabinoide  naturale,  presente  in  tracce  nella  pianta   di
cannabis, che viene  sintetizzato  e  venduto  come  prodotto  a  se'
stante, probabilmente per la sua nota potenza, che  risulta  maggiore
di quella del THC per la presenza  di  una  catena  lineare  eptilica
anziche' pentilica che aumenta l'affinita' di legame ai recettori CB1
e CB2, come evidenziato in recenti studi di C. Citti et al. del  2019
e di P. Linciano et al. del 2021; 
  Considerato che la sostanza esaidrocannabiesolo e' un  cannabinoide
sintetico, riconducibile per struttura chimica e per effetti al THC; 
  Considerato che la sostanza metonitazepina  e'  un  oppioide  della
famiglia dei 2-benzilbenzimidazoli, un gruppo di sostanze comunemente
denominato «nitazeni» che hanno effetti analgesici  narcotici  tipici
degli  oppioidi   i   cui   effetti   acuti   comprendono:   euforia,
rilassamento,  analgesia,   sedazione,   bradicardia,   ipotermia   e
depressione respiratoria e che quest'ultimo  effetto  rappresenta  il
pericolo maggiore per i consumatori, in quanto l'elevata  potenza  di
alcune di queste sostanze, gia' a  piccole  quantita',  puo'  causare
intossicazione  acuta  con   conseguente   depressione   respiratoria
potenzialmente letale; 
  Considerato inoltre che, secondo informazioni riportate dal  Centre
for Forensic Science Research and Education, United  States  (CFSRE),
basate su dati non pubblicati e forniti  da  legge  De  Vrieze  e  C.
Stove, recenti studi in vitro - che hanno esaminato l'attivita' e  la
potenza della sostanza metonitazepina - hanno dimostrato  che  questo
oppioide e' attivo con una potenza circa due volte superiore a quella
del fentanil; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note  del  26  ottobre  2023  e  del  15  novembre  2023,  favorevoli
all'inserimento nella  Tabella  I  del  testo  unico  delle  sostanze
tetraidrocannabiforolo; esaidrocannabiesolo e metonitazepina; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 16 gennaio 2024,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del testo  unico  delle  sostanze:  tetraidrocannabiforolo;
esaidrocannabiesolo e metonitazepina; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    Esaidrocannabiesolo (denominazione comune) 
      3-esil-6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]pi
ran-1-olo (denominazione chimica) 
      HHCH, (altra denominazione) 
      3-esil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,9,10,10a-esaidrobenzo[c]cromen-1-o
lo (altra denominazione) 
      HHC-H (altra denominazione) 
    Metonitazepina (denominazione comune) 
      2-(4-metossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benz
o[d]imidazolo (denominazione chimica) 
      2-[(4-metossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benz
imidazolo (altra denominazione) 
      N-pirrolidino metonitazene (altra denominazione) 
    Tetraidrocannabiforolo (denominazione comune) 
      3-eptil-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-
trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo (denominazione chimica) 
      3-eptil-6,6,9-trimetil-6a,7,8,10a-tetraidrobenzo[c]cromen-1-olo
(altra denominazione) 
      THCP (altra denominazione) 
      Delta-9-THCP (altra denominazione) 
      Δ9-THCP (altra denominazione) 
      (-)-Trans-Δ9- tetraidrocannabiforolo (altra denominazione) 
      THC-eptil (altra denominazione) 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 marzo 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci