IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visti, in particolare, gli articoli 37 e 100 del predetto regolamento (UE) 2017/625, concernenti rispettivamente «Designazione dei laboratori ufficiali» e «Designazione dei laboratori nazionali di riferimento»; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati o di esecuzione adottati conformemente a tale regolamento riguardanti la produzione biologica; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2021/1353 della Commissione del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorita' competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfino le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali; Visto il regolamento (UE) n. 691/2013 della Commissione del 19 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ed al successivo regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE e la successiva raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004 relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE); Vista la direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai «Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021 ed in particolare l'art. 10, concernente delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, a norma del quale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento e che con il medesimo decreto definisce i requisiti del laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiale per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiale effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2023, n. 567753 recante disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformita' al regolamento (UE) 2018/848; Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia delle dogane, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione; Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica 20 marzo 2023 che stabilisce la «Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita»; Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura; Visto il protocollo Guidance SANTE 11312 - Analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed; Ritenuto di dare attuazione all'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148; Considerato che tra i laboratori del MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il Laboratorio di Catania ha maturato la piu' significativa esperienza e competenza nelle analisi chimiche relative alle produzioni biologiche ed e' dotato delle idonee attrezzature e svolge significativa attivita' di studio e ricerca nel settore; Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023, n. 567753 eliminando la definizione di presenza di sostanza non ammessa; Ritenuto necessario armonizzare la regola decisionale utilizzata dai laboratori ufficiali che operano nell'ambito della verifica di conformita' al regolamento (UE) 2018/848 volta a stabilire la conformita' o meno di un campione analizzato; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto designa il laboratorio nazionale di riferimento ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148. 2. Il presente decreto definisce altresi', ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di prove volte alla verifica di conformita' al regolamento (UE) 2018/848, effettuata dagli organismi di controllo.