IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  37  e  100  del   predetto
regolamento (UE) 2017/625, concernenti rispettivamente  «Designazione
dei laboratori ufficiali» e «Designazione dei laboratori nazionali di
riferimento»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e gli atti delegati  o  di  esecuzione
adottati conformemente a tale regolamento riguardanti  la  produzione
biologica; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della  Commissione
del  22  febbraio  2021  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto concerne i controlli e le altre  misure  che  garantiscono  la
tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione   biologica   e
l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione  del
21 ottobre 2021 che integra  il  regolamento  (UE)  n.  2018/848  del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme  relative  ai  controlli
ufficiali delle partite  di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione e  al  certificato
di ispezione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione
del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle
notifiche  richiesti  per  i  prodotti  biologici  e  i  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1353 della Commissione del 17 maggio
2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui  le
autorita' competenti possono designare laboratori ufficiali  che  non
soddisfino le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati  per  i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/1165   della
Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo  di  taluni
prodotti  e  sostanze  nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i
relativi elenchi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  152/2009  della   Commissione   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  che  fissa  i  metodi  di
campionamento e di analisi per i controlli ufficiali  degli  alimenti
per gli animali; 
  Visto il regolamento (UE) n.  691/2013  della  Commissione  del  19
luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009  per  quanto
riguarda i metodi di campionamento e di analisi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente  modificati  ed  al  successivo  regolamento  (UE)   n.
619/2011 della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22  settembre  2003  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE e la successiva raccomandazione della  Commissione  del  4
ottobre  2004  relativa  agli  orientamenti  tecnici  sui  metodi  di
campionamento  e  di  rilevazione   degli   organismi   geneticamente
modificati  e  dei  materiali  ottenuti  da  organismi  geneticamente
modificati  come  tali  o  contenuti  in  prodotti,  nel  quadro  del
regolamento (CE) n. 1830/2003 (2004/787/CE); 
  Vista la direttiva  2002/63/CE  dell'11  luglio  2002  relativa  ai
«Metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei  residui
di antiparassitari nei prodotti  alimentari  di  origine  vegetale  e
animale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021  ed
in  particolare  l'art.  10,  concernente  delega  al   Governo   per
l'adeguamento  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2018/848,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo
ai controlli ufficiali e alle altre  attivita'  ufficiali  effettuati
per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e  sui
mangimi, delle norme sulla salute  e  sul  benessere  degli  animali,
sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto  legislativo  6  ottobre  2023,  n.  148,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici,  e  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/625, relativo ai  controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Visto in particolare l'art. 11 del  citato  decreto  legislativo  6
ottobre 2023, n. 148, a norma del quale, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  medesimo,  il
Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio  nazionale
di riferimento e che con il medesimo decreto  definisce  i  requisiti
del laboratori che intendono proporsi come laboratori  ufficiale  per
l'effettuazione  di  analisi,  prove  e   diagnosi   di   laboratorio
nell'ambito dei controlli ufficiale  effettuati  dagli  organismi  di
controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia
di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022,  n.  173,  coordinato
con la legge  di  conversione  16  dicembre  2022,  n.  204,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la comunicazione (2022/C 467/02) della  Commissione  relativa
all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  marzo  2014,  n.  2592  recante
«Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire
l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli  in  agricoltura
biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n.  882  del  29
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022,  n.  52932,  recante
disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  2018/848  del
Parlamento  e  del  Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo   alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue  successive
modifiche  e  pertinenti  regolamenti  delegati  di  integrazione   e
regolamenti  di  esecuzione  in  materia   di   controlli   ufficiali
sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione
dai Paesi terzi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2023,  n.  567753  recante
disposizioni  per  lo  svolgimento  dei  controlli   di   laboratorio
nell'ambito  dei  controlli  ufficiali   volti   alla   verifica   di
conformita' al regolamento (UE) 2018/848; 
  Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il  quale  istituisce  l'Agenzia
delle dogane, la quale concorre alla  sicurezza  e  alla  salute  dei
cittadini, controllando le merci in ingresso  nell'Unione  europea  e
contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione; 
  Visto  lo  statuto  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli,
approvato dal Comitato di gestione con la  delibera  n.  433  del  12
luglio 2021; 
  Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n.  440
del 25 febbraio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022  recante  «Delega  di
funzioni  per   taluni   atti   di   competenza   del   Ministro   al
Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato in  Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023,  ove  all'art.  1,  comma  1  e'
previsto  che  sono  delegate  al  Sottosegretario  di  Stato,  Luigi
D'Eramo, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica
e  ove  all'art.  1,  comma  2,   e'   previsto   che   al   medesimo
Sottosegretario e' delegata,  nell'ambito  delle  competenze  di  cui
all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive,
della qualita' agroalimentare, della pesca  e  dell'ippica  20  marzo
2023 che stabilisce la «Frequenza dei controlli fisici sulle  partite
di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in
libera  pratica  determinata   in   base   alla   valutazione   della
probabilita' di non conformita'  alle  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita»; 
  Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura; 
  Visto il  protocollo  Guidance  SANTE  11312 -  Analytical  quality
control and  method  validation  procedures  for  pesticide  residues
analysis in food and feed; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 11 del decreto  legislativo  6
ottobre 2023, n. 148; 
  Considerato  che  tra  i  laboratori  del  MASAF   -   Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) il  Laboratorio
di Catania ha maturato la piu' significativa esperienza e  competenza
nelle analisi chimiche relative  alle  produzioni  biologiche  ed  e'
dotato delle idonee attrezzature e svolge significativa attivita'  di
studio e ricerca nel settore; 
  Ritenuto necessario  modificare  il  decreto  ministeriale  del  12
ottobre 2023, n. 567753 eliminando  la  definizione  di  presenza  di
sostanza non ammessa; 
  Ritenuto necessario armonizzare la  regola  decisionale  utilizzata
dai laboratori ufficiali che operano nell'ambito  della  verifica  di
conformita'  al  regolamento  (UE)  2018/848  volta  a  stabilire  la
conformita' o meno di un campione analizzato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  designa  il  laboratorio  nazionale   di
riferimento ai sensi dell'art. 100 del regolamento  (UE)  2017/625  e
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo  6  ottobre  2023,  n.
148. 
  2. Il presente decreto definisce altresi', ai sensi  dell'art.  11,
comma 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, i  requisiti
dei laboratori che intendono proporsi come laboratori  ufficiali  per
l'effettuazione di  prove  volte  alla  verifica  di  conformita'  al
regolamento (UE) 2018/848, effettuata dagli organismi di controllo.