IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  concernente
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono  stati  soppressi  i  tribunali
ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure  della  Repubblica
specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.  155,
e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace, ai sensi
dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156,  sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri  a  carico  degli  enti  locali  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, con legge 27  febbraio  2015,  n.
11, con cui il termine di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio
2015, prevedendo la possibilita' per  gli  enti  locali  interessati,
anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni  nonche'  per  le
comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice
di pace soppressi, indicati nella  tabella  A  allegata  al  medesimo
provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Considerato che, con nota del 26 novembre 2021, il  Presidente  del
Tribunale di Cosenza, nel trasmettere la nota del sindaco di Rogliano
del 24 novembre 2021 con cui veniva evidenziata  l'impossibilita'  di
continuare a sostenere gli oneri connessi al fabbisogno di  personale
dell'Ufficio del  giudice  di  pace  di  Rogliano,  rappresentava  la
necessita' di garantire l'erogazione del servizio  giudiziario  nelle
more  delle  valutazioni  rimesse   alle   competenti   articolazioni
ministeriali in ordine all'avvio del  procedimento  di  chiusura  del
presidio giudiziario; 
  Richiamata la nota ministeriale del 24 febbraio 2022  con  cui,  in
considerazione delle gravi e persistenti criticita' rilevate,  veniva
richiesto all'ente locale responsabile per il mantenimento di fornire
ogni elemento utile in merito a eventuali  iniziative  assunte  o  in
corso di definizione dirette a ripristinare  la  piena  funzionalita'
dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano; 
  Rilevato che, con nota dell'8 giugno 2023, il Comune  di  Rogliano,
in riscontro a specifica e motivata richiesta del giudice onorario di
pace  di  sostituzione  del   dipendente   assente,   ha   comunicato
l'impossibilita'   di   garantire    l'assistenza    del    personale
amministrativo per le udienze  calendarizzate  nel  mese  di  giugno,
confermando l'aggravarsi dei  gia'  noti  disservizi,  senza  fornire
elementi nel senso di una positiva risoluzione degli stessi; 
  Preso atto  che  la  grave  e  persistente  situazione  di  disagio
operativo dell'Ufficio del giudice  di  pace  di  Rogliano  e'  stata
ulteriormente confermata dalla nota dell'11 dicembre 2023 con cui  il
sindaco  del  Comune  di  Rogliano,  richiamando  i  contenuti  della
delibera del consiglio  comunale  n.  29  del  6  dicembre  2023,  ha
richiesto  l'adozione  del   decreto   ministeriale   di   esclusione
dell'ufficio del giudice di pace dall'elenco delle sedi mantenute per
l'impossibilita' di garantirne il regolare funzionamento,  formulando
espressa revoca dell'istanza di mantenimento; 
  Considerato che, con nota del 22 dicembre 2023, il  Presidente  del
Tribunale di Cosenza, preso atto dei persistenti e insanabili  disagi
nella    gestione    del     servizio     giudiziario     determinati
dall'insufficiente dotazione di  personale  e  dell'univoca  volonta'
espressa  dall'ente  locale  responsabile  per  il  mantenimento,  ha
evidenziato la necessita' di procedere alla soppressione dell'Ufficio
del giudice di pace di Rogliano; 
  Ritenuto che spetta  all'ente  che  ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  l'obbligo   di   garantire   la
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; 
  Considerato  che  la  volontaria  assunzione,  da  parte  dell'ente
richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di  pace,  degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Ritenuto conclusivamente che, alla luce della volonta' espressa dal
comune sede dell'ufficio giudiziario nonche' delle gravi e perduranti
criticita' rilevate nella erogazione del servizio giustizia, si rende
necessario escludere  l'Ufficio  del  giudice  di  pace  di  Rogliano
dall'elenco delle sedi  mantenute  con  oneri  a  carico  degli  enti
locali, specificatamente  individuate  dal  decreto  ministeriale  10
novembre 2014 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Ufficio del giudice di pace di Rogliano cessa di funzionare  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Alla  medesima  data  le  relative   competenze   sono   attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Cosenza.