Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77/2024 del 27 marzo 2024 
 
    E'  autorizzata  l'aggiunta   della   via   di   somministrazione
intramuscolare per l'indicazione terapeutica «Trattamento sintomatico
dell'algodistrofia  nell'adulto,  con  sintomi  insorti  da  meno  di
quattro mesi», del medicinale NERIXIA, le  cui  caratteristiche  sono
riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)  e
foglio illustrativo (FI), parti integranti della determina di cui  al
presente estratto, nella forma farmaceutica,  dosaggio  e  confezioni
alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma  S.p.a.,  con  sede  e  domicilio
fiscale in via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa - Italia. 
    Confezioni: 
      «25 mg soluzione iniettabile» 1 fiala in vetro da 2 ml - A.I.C.
n. 035268010 (in base 10) 11N9FB (in base 32); 
      «25 mg soluzione iniettabile» 4 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C.
n. 035268034 (in base 10) 11N9G2 (in base 32); 
      «25 mg soluzione iniettabile» 8 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C.
n. 035268046 (in base 10) 11N9GG (in base 32). 
    Si autorizza, altresi', la variazione tipo  IA  C.I.z):  modifica
dei paragrafi 4.1, 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche  del
prodotto (RCP) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo
(FI) per la seguente confezione: 
      «100 mg concentrato per soluzione per  infusione»  2  fiale  in
vetro da 8 ml - A.I.C. n. 035268022 (in base 10) 11N9FQ (in base 32). 
    Principio attivo: acido neridronico. 
    Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Abiogen  Pharma
S.p.a., via Meucci 36 - loc. Ospedaletto - Pisa, Italia. 
    La  classificazione  ai   fini   della   rimborsabilita'   e   la
classificazione ai fini  della  fornitura  del  medicinale  «Nerixia»
(A.I.C. 035268) restano invariate. 
 
                              Stampati 
 
    1. E' approvato il riassunto delle caratteristiche  del  prodotto
ed il foglio illustrativo, allegati alla determina di cui al presente
estratto. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore  della   determina   di   cui   sopra   al   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  il  foglio  illustrativo  e  le
etichette devono essere redatti in lingua italiana  e,  limitatamente
ai medicinali in commercio  nella  Provincia  di  Bolzano,  anche  in
lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende   avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente  estratto
che i lotti prodotti nel periodo di cui al  punto  1  del  precedente
paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della determina di cui al presente  estratto,  i  farmacisti
sono tenuti a  consegnare  il  foglio  illustrativo  aggiornato  agli
utenti, che scelgono la modalita' di ritiro  in  formato  cartaceo  o
analogico o mediante l'utilizzo di metodi  digitali  alternativi.  Il
titolare  A.I.C.  rende   accessibile   al   farmacista   il   foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE  i
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.