IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IL MINISTRO DEL TURISMO e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1998, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e, in particolare, l'art. 6-quinquies; Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto, di procedere alla definizione delle modalita' e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, nonche' delle categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del richiedente e delle modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere; Considerato che la disciplina degli ingressi di lavoratori altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla normativa vigente di cui agli articoli 27-quater («Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE») e 27-quinquies («Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari») del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto fissa le modalita' e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonche' le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definisce i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta salva l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», nel caso in cui i lavoratori di cui al presente comma, primo periodo, intendano svolgere l'attivita' in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni e' comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.