IL DIRIGENTE 
                    dell'Area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del  dott.  Giovanni  Pavesi  quale  direttore  amministrativo
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore amministrativo n. 30 del  7  marzo
2024, di conferma della determina direttoriale n. 44 dell'8  febbraio
2023, con la quale la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente  dell'Area
pre-autorizzazione, e' stata delegata all'adozione dei  provvedimenti
di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie  rare  e
di farmaci che rappresentano una speranza di cura,  in  attesa  della
commercializzazione, per particolari e gravi  patologie,  nei  limiti
della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18
e 19 , lettera a)  del  decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  326/2003  e  dei  provvedimenti  per
l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1° dicembre 2023, in
virtu' del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  e  successive
modifiche, relativo alle  misure  per  il  contenimento  della  spesa
farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e,  in
particolare, l'art. 1, comma 4-bis, ai  sensi  del  quale  «anche  se
sussista altra alternativa  terapeutica  nell'ambito  dei  medicinali
autorizzati, previa valutazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con  conseguente
erogazione a carico del Servizio sanitario  nazionale,  i  medicinali
che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica  diversa
da quella autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a
ricerche  condotte  nell'ambito  della  comunita'  medico-scientifica
nazionale e  internazionale,  secondo  parametri  di  economicita'  e
appropriatezza.  In  tal  caso  l'AIFA  attiva  idonei  strumenti  di
monitoraggio  a  tutela  della  sicurezza  dei  pazienti   e   assume
tempestivamente le necessarie determine»; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  n.  232  del  4
ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del
medicinale «Abiraterone» nel trattamento, in associazione a docetaxel
e terapia androgeno-deprivativa, di  pazienti  affetti  da  carcinoma
prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC), ad alto volume; 
  Considerata la sussistenza del  vantaggio  economico  in  relazione
alla  suddetta  tripletta  contenente  «Abiraterone»,  rispetto  alle
alternative terapeutiche autorizzate; 
  Ritenuto  opportuno  rendere  disponibili,  a  totale  carico   del
Servizio  sanitario  nazionale,  il  medicinale   «Abiraterone»,   in
associazione a docetaxel  e  terapia  androgeno-deprivativa,  per  il
trattamento di pazienti affetti da carcinoma  prostatico  metastatico
ormono-sensibile (mHSPC), ad alto volume; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 4, 5 e 6 dicembre 2023 - stralcio verbale n. 100; 
  Vista la delibera di approvazione del consiglio di  amministrazione
di AIFA del 30 gennaio 2024, n. 1; 
  Ritenuto, pertanto, di includere il  medicinale  «Abiraterone»,  in
associazione a docetaxel e terapia androgeno-deprivativa, nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da  carcinoma  prostatico
metastatico ormono-sensibile (mHSPC), ad alto volume; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il medicinale ABIRATERONE e' inserito,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito
dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco  istituito  col
provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale,  in  associazione  a
docetaxel e terapia  androgeno-deprivativa,  per  il  trattamento  di
pazienti affetti da carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile
(mHSPC), ad alto volume. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale,  si  rimanda  agli  elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA - www.aifa.gov.it