IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle Capitanerie di porto Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante il Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 di «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (Convenzione SOLAS); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il codice ISPS, che contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata; Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali; Viste le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e che ha istituito il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS); Visto in particolare, il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime» e dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di «security» nel settore dei trasporti marittimi in relazione a quanto disposto dal Capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata e dal regolamento (CE) N. 725/2004; Ritenuto necessario, da parte dell'amministrazione, definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attivita' d'ispezione, visita e certificazione delle navi registrate in Italia, di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e relativo Codice ISPS; Considerato altresi' necessario implementare gli obblighi derivanti dall'IMO Instruments Implementation Code (Codice III) - finalizzato al miglioramento della sicurezza marittima e alla protezione dell'ambiente marino, nonche' ad assistere gli Stati nell'attuazione degli strumenti dell'Organizzazione - che ha determinato, inter alia, la necessita', per l'amministrazione di bandiera, di disporre di adeguate e qualificate risorse professionali da impiegare, in Italia ed all'estero, nell'espletamento dell'attivita' ispettiva, non delegabile, delle navi italiane che ricadono nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e rientranti nello scopo di detto strumento IMO (c.d. Flag State Inspection); Preso atto della delibera relativa alla riunione del 10 gennaio 2024 del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti, istituito con decreto prot. n. 16325/MM in data 29 novembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1 Oggetto e scopo 1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative per la sottoscrizione degli accordi di delega agli organismi riconosciuti per l'approvazione dei piani di sicurezza, lo svolgimento delle visite e l'emissione della relativa certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, e del relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS) ed in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security).