IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni,  recante  il  Codice  della  navigazione  e   relativo
regolamento di esecuzione; 
  Vista la legge 5 giugno 1962,  n.  616,  recante  «Sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare»; 
  Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 di «Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare,
con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974,  e  sua
esecuzione» (Convenzione SOLAS); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il codice ISPS, che contiene le norme obbligatorie a  cui  fa
riferimento il Capitolo XI-2  della  Convenzione  SOLAS  '74  per  la
salvaguardia della vita umana in mare, come emendata; 
  Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  31  marzo  2004,  relativo  al  miglioramento   della
sicurezza delle navi e degli impianti portuali; 
  Viste le misure speciali  per  migliorare  la  sicurezza  marittima
adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12  dicembre  2002,
che ha modificato la Convenzione internazionale per  la  salvaguardia
della vita umana in mare e che ha istituito il Codice  internazionale
relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali  (Codice
ISPS); 
  Visto in particolare, il Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74,
come emendata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  12  novembre  2015,  n.   190,
attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Disposizioni  e  norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni  marittime»   e   dalla   direttiva   di   esecuzione
2014/111/UE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435 recante «Approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare»; 
  Visto il decreto ministeriale 18  giugno  2004,  con  il  quale  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato  nel  Corpo
delle Capitanerie di porto la struttura responsabile  in  materia  di
«security» nel settore dei trasporti marittimi in relazione a  quanto
disposto dal Capitolo XI-2  della  SOLAS  '74  come  emendata  e  dal
regolamento (CE) N. 725/2004; 
  Ritenuto necessario,  da  parte  dell'amministrazione,  definire  e
delegare  agli  organismi  autorizzati  e   affidati   le   attivita'
d'ispezione, visita e certificazione delle navi registrate in Italia,
di cui al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e
relativo Codice ISPS; 
  Considerato altresi' necessario implementare gli obblighi derivanti
dall'IMO Instruments Implementation Code (Codice III)  -  finalizzato
al  miglioramento  della  sicurezza  marittima  e   alla   protezione
dell'ambiente marino, nonche' ad assistere gli Stati  nell'attuazione
degli strumenti dell'Organizzazione - che ha determinato, inter alia,
la necessita', per l'amministrazione  di  bandiera,  di  disporre  di
adeguate e qualificate risorse professionali da impiegare, in  Italia
ed  all'estero,  nell'espletamento  dell'attivita'   ispettiva,   non
delegabile,  delle  navi  italiane  che   ricadono   nel   campo   di
applicazione delle  convenzioni  internazionali  e  rientranti  nello
scopo di detto strumento IMO (c.d. Flag State Inspection); 
  Preso atto della delibera relativa alla  riunione  del  10  gennaio
2024 del Comitato interministeriale per la  sicurezza  dei  trasporti
marittimi e dei porti, istituito con decreto  prot.  n.  16325/MM  in
data 29  novembre  2002  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Oggetto e scopo 
 
  1.  Il  presente  decreto  detta  disposizioni  amministrative   ed
operative  per  la  sottoscrizione  degli  accordi  di  delega   agli
organismi riconosciuti per l'approvazione dei piani di sicurezza,  lo
svolgimento delle visite e l'emissione della relativa  certificazione
delle navi registrate in Italia per i fini di cui  al  Capitolo  XI-2
della Convenzione SOLAS '74, e del  relativo  «Codice  internazionale
per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali  (Codice  ISPS)
ed in conformita' al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo  alle  «Misure  particolari
per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security).