Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990  della  legge  145  del
2018, con cui lo stato di emergenza e' stato  prorogato  fino  al  31
dicembre  2019  e  la   gestione   straordinaria   finalizzata   alla
ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui  lo
stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di  emergenza  e
della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, con cui lo stato di emergenza e la gestione  straordinaria  sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con  cui  lo
stato di emergenza e la gestione straordinaria sono  stati  prorogati
fino al 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n.  159,  con  la  quale  e'
stata disciplinata  l'organizzazione  della  struttura  centrale  del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del
2023; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021  e  successivamente
con ordinanza n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai
fini di quanto  previsto  al  comma  1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le
ordinanze   in   deroga,   anche   ove   contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le
ordinanze  in   deroga   possono   altresi'   riguardare   le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020  «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Viste la nota acquisita  alla  struttura  commissariale  con  prot.
CGRTS-0056408-A-18/12/2023 di ERDIS Marche, con la  quale  si  chiede
l'attivazione dei  poteri  speciali  in  relazione  all'ex  Monastero
Corpus Domini in Comune di Macerata, ad oggi inagibile  a  causa  del
sisma del 2016, come risulta da ordinanza  sindacale  n.  73  del  28
febbraio 2017; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  dell'USR  Marche,  di  ERDIS  e  dalla  struttura   del   sub
Commissario, come risultanti  dalla  relazione  del  sub  Commissario
allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato altresi' che sussistono i presupposti di  criticita'  e
urgenza  per  l'attivazione  dei   poteri   speciali   in   relazione
all'intervento in oggetto per i seguenti motivi: 
    da scheda di rilevamento del danno GdL  MIBACT  del  23  febbraio
2017 e da scheda AeDES risulta  che  l'immobile  presenta  danni  che
arrivano, per taluni  corpi  di  fabbrica,  anche  a  rilevare  danni
gravi/gravissimi di livello L4; 
    ERDIS Marche, l'ente che gestisce i servizi per il  diritto  allo
studio destinati agli  studenti  delle  universita'  marchigiane,  ha
individuato l'immobile in oggetto  come  adeguato  alla  funzione  di
studentato  universitario  e  ha  quindi  predisposto   un   progetto
esecutivo per lavori  di  restauro  e  risanamento  conservativo  con
miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso; 
    l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di  un  nuovo
studentato con un elevato standard qualitativo e  comfort  abitativo,
nel rispetto  del  bene  e  mantenendo  pertanto  le  caratteristiche
distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale.  La
realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti  esigenze
specifiche di riduzione della significativa carenza  di  posti  letto
rilevabile nella regione, cosi' rispondendo ad  un'esigenza  concreta
per  la  realta'  maceratese  e  contrastando  lo  spopolamento   del
territorio; 
    tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare  un  immobile
tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n.  42
del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di  conservazione
a carico della proprieta'; 
    ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale 1257/2021  che
prevedeva    il    finanziamento    di    interventi    volti    alla
creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti
o da adibire a studentati universitari. Il progetto e' rientrato  tra
quelli   finanziati   nella   graduatoria   approvata   con   decreto
ministeriale n. 1488 del 6  novembre  2023  ed  e'  in  attesa  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto   che   rendera'   efficaci   i   termini    di    attuazione
dell'intervento.  Tale  circostanza  rende   necessaria   e   urgente
l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando  al  fine
di consentire l'acquisto dell'immobile in  oggetto  e  il  successivo
completamento degli interventi previsti,  in  quanto  le  tempistiche
previste dal finanziamento assegnato di cui al  decreto  ministeriale
n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale n.  1488
del 6 novembre 2023 e a  pena  di  decadenza  dal  finanziamento,  di
acquistare l'immobile entro novanta giorni  dalla  data  di  avvenuta
pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2025, cosi' che si rende necessario  avviare
le procedure di affidamento dei lavori  con  immediatezza  e  facendo
ricorso a misure di semplificazione; 
  Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto  della
presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  al  fine  di
ripristinare condizioni di vita ordinaria; 
  Ritenuto pertanto  di  approvare  l'intervento  sopra  indicato  in
Comune di Macerata, come meglio dettagliato dall'allegato n.  1  alla
presente ordinanza; 
  Considerato che il prezzo di acquisto dell'immobile e' pari a  euro
3.300.000,00, di cui euro 2.475.000,00 a carico del bando MUR e  euro
825.000,00 a carico dell'ERDIS e che l'intervento in oggetto, in base
al  progetto  esecutivo  redatto  dall'ERDIS,  prevede   un   importo
complessivo di quadro tecnico economico per i lavori  e  le  somme  a
disposizione, sulla base di una condivisione con l'USR  Marche  e  la
struttura commissariale, risulta stimato  in  euro  10.269.311,22  al
netto dell'acquisto e degli arredi che sommano  euro  3.764.550,00  e
risultano  a  carico  di  MUR  ed  ERDIS,  da  confermare  a  seguito
dell'approvazione  del  progetto  esecutivo  in  sede  di  conferenza
speciale dei servizi, ove verra' acquisito il  parere  di  congruita'
tecnico economico da parte dell'USR Marche; 
  Considerato che si  rende  dunque  necessario  stanziare  l'importo
complessivo di euro 3.951.011,47 a valere sulla presente ordinanza; 
  Considerato che ERDIS ha manifestato  la  disponibilita'  a  curare
l'attuazione dell'intervento in oggetto e che  gia'  il  M.U.R.,  nel
concedere il finanziamento, ha riconosciuto la  competenza  di  ERDIS
attribuendo  un  significativo  punteggio  all'esperienza   di   tale
soggetto  quale  richiedente,  in  relazione  al  fatto  che  proprio
siffatta   esperienza   costituiva   criterio    significativo    per
l'attribuzione dei punteggi di cui al bando decreto  ministeriale  n.
1257/2021; 
  Considerato che la Direzione generale della struttura commissariale
ha verificato  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento  del  20  dicembre
2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' l'intervento di restauro e  risanamento  conservativo  con
miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'ex Monastero
Corpus Domini in Comune di Macerata. Il suddetto intervento e' meglio
descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed
e' di seguito riassuntivamente indicato con  relativa  stima  desunta
dal progetto esecutivo formulato da ERDIS, da  confermare  a  seguito
dell'approvazione in conferenza speciale dei servizi. 
  2.  Gli  interventi  sopra  descritti   presentano   carattere   di
criticita' ed urgenza, ai sensi e per gli effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020, per i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario,   redatta   a    seguito
dell'istruttoria congiunta con ERDIS e USR Marche: 
    da scheda di rilevamento del danno GdL  MIBACT  del  23  febbraio
2017 e  da  scheda  AeDES  risulta  la  presenza  di  quattro  unita'
strutturali come meglio descritte nell'allegato 1,  con  due  livelli
operativi L1 e due livelli operativi L4; 
    ERDIS Marche e' l'ente che gestisce i servizi per il diritto allo
studio destinati agli studenti delle universita'  marchigiane  ed  ha
individuato l'immobile in oggetto  come  adeguato  alla  funzione  di
studentato universitario, predisponendo  un  progetto  esecutivo  per
lavori di  restauro  e  risanamento  conservativo  con  miglioramento
sismico e riqualificazione energetica dello stesso; 
    l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di  un  nuovo
studentato con un elevato standard qualitativo e  comfort  abitativo,
nel rispetto  del  bene  e  mantenendo  pertanto  le  caratteristiche
distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale.  La
realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti  esigenze
specifiche di riduzione della significativa carenza  di  posti  letto
rilevabile nella regione, cosi' sovvenendo  ad  un'esigenza  concreta
per  la  realta'  maceratese,  contrastando   lo   spopolamento   del
territorio e ripristinando condizioni di vita ordinaria; 
    tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare  un  immobile
tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n.  42
del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di  conservazione
a carico della proprieta'; 
    ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale  n.  1257/2021
che   prevedeva   il   finanziamento   di   interventi   volti   alla
creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti
o da adibire a studentati universitari. Il progetto e' rientrato  tra
quelli   finanziati   nella   graduatoria   approvata   con   decreto
ministeriale n. 1488 del 6  novembre  2023  ed  e'  in  attesa  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto   che   rendera'   efficaci   i   termini    di    attuazione
dell'intervento.  Tale  circostanza  rende   necessaria   e   urgente
l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando  al  fine
di consentire l'acquisto dell'immobile in  oggetto  e  il  successivo
completamento degli interventi previsti,  in  quanto  le  tempistiche
previste dal finanziamento assegnato di cui al  decreto  ministeriale
n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale n.  1488
del 6 novembre 2023 e a  pena  di  decadenza  dal  finanziamento,  di
acquistare l'immobile entro novanta giorni  dalla  data  di  avvenuta
pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2025, cosi' che si rende necessario  avviare
le procedure di affidamento dei lavori  con  immediatezza  e  facendo
ricorso a misure di semplificazione. 
  3. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti dell'USR  Marche,  di  ERDIS  e  dal  sub  Commissario
incaricato, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono  indicati
le singole opere e i  lavori  previsti,  l'ubicazione,  la  natura  e
tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di
quelli afferenti all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento  e  delle
altre spese tecniche.