Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; Vista l'ordinanza del 6 dicembre 2023, n. 159, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto in particolare l'art. 3 della richiamata ordinanza n. 159 del 2023; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Viste la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0056408-A-18/12/2023 di ERDIS Marche, con la quale si chiede l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata, ad oggi inagibile a causa del sisma del 2016, come risulta da ordinanza sindacale n. 73 del 28 febbraio 2017; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'USR Marche, di ERDIS e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato altresi' che sussistono i presupposti di criticita' e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in relazione all'intervento in oggetto per i seguenti motivi: da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23 febbraio 2017 e da scheda AeDES risulta che l'immobile presenta danni che arrivano, per taluni corpi di fabbrica, anche a rilevare danni gravi/gravissimi di livello L4; ERDIS Marche, l'ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle universita' marchigiane, ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario e ha quindi predisposto un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso; l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, cosi' rispondendo ad un'esigenza concreta per la realta' maceratese e contrastando lo spopolamento del territorio; tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprieta'; ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto e' rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 ed e' in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto che rendera' efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro novanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, cosi' che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione; Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria; Ritenuto pertanto di approvare l'intervento sopra indicato in Comune di Macerata, come meglio dettagliato dall'allegato n. 1 alla presente ordinanza; Considerato che il prezzo di acquisto dell'immobile e' pari a euro 3.300.000,00, di cui euro 2.475.000,00 a carico del bando MUR e euro 825.000,00 a carico dell'ERDIS e che l'intervento in oggetto, in base al progetto esecutivo redatto dall'ERDIS, prevede un importo complessivo di quadro tecnico economico per i lavori e le somme a disposizione, sulla base di una condivisione con l'USR Marche e la struttura commissariale, risulta stimato in euro 10.269.311,22 al netto dell'acquisto e degli arredi che sommano euro 3.764.550,00 e risultano a carico di MUR ed ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi, ove verra' acquisito il parere di congruita' tecnico economico da parte dell'USR Marche; Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.951.011,47 a valere sulla presente ordinanza; Considerato che ERDIS ha manifestato la disponibilita' a curare l'attuazione dell'intervento in oggetto e che gia' il M.U.R., nel concedere il finanziamento, ha riconosciuto la competenza di ERDIS attribuendo un significativo punteggio all'esperienza di tale soggetto quale richiedente, in relazione al fatto che proprio siffatta esperienza costituiva criterio significativo per l'attribuzione dei punteggi di cui al bando decreto ministeriale n. 1257/2021; Considerato che la Direzione generale della struttura commissariale ha verificato la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 20 dicembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dell'ex Monastero Corpus Domini in Comune di Macerata. Il suddetto intervento e' meglio descritto nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed e' di seguito riassuntivamente indicato con relativa stima desunta dal progetto esecutivo formulato da ERDIS, da confermare a seguito dell'approvazione in conferenza speciale dei servizi. 2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di criticita' ed urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con ERDIS e USR Marche: da scheda di rilevamento del danno GdL MIBACT del 23 febbraio 2017 e da scheda AeDES risulta la presenza di quattro unita' strutturali come meglio descritte nell'allegato 1, con due livelli operativi L1 e due livelli operativi L4; ERDIS Marche e' l'ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle universita' marchigiane ed ha individuato l'immobile in oggetto come adeguato alla funzione di studentato universitario, predisponendo un progetto esecutivo per lavori di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e riqualificazione energetica dello stesso; l'intervento permetterebbe a ERDIS la realizzazione di un nuovo studentato con un elevato standard qualitativo e comfort abitativo, nel rispetto del bene e mantenendo pertanto le caratteristiche distributive, strutturali e architettoniche del bene monumentale. La realizzazione dell'intervento risponde quindi alle seguenti esigenze specifiche di riduzione della significativa carenza di posti letto rilevabile nella regione, cosi' sovvenendo ad un'esigenza concreta per la realta' maceratese, contrastando lo spopolamento del territorio e ripristinando condizioni di vita ordinaria; tale intervento consentirebbe inoltre di recuperare un immobile tutelato quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali sussistono specifici obblighi di conservazione a carico della proprieta'; ERDIS ha partecipato al bando decreto ministeriale n. 1257/2021 che prevedeva il finanziamento di interventi volti alla creazione/rifunzionalizzazione/ristrutturazione di fabbricati adibiti o da adibire a studentati universitari. Il progetto e' rientrato tra quelli finanziati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 ed e' in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto che rendera' efficaci i termini di attuazione dell'intervento. Tale circostanza rende necessaria e urgente l'integrazione delle risorse provenienti dal suddetto bando al fine di consentire l'acquisto dell'immobile in oggetto e il successivo completamento degli interventi previsti, in quanto le tempistiche previste dal finanziamento assegnato di cui al decreto ministeriale n. 1257/2021 impongono, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale n. 1488 del 6 novembre 2023 e a pena di decadenza dal finanziamento, di acquistare l'immobile entro novanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della graduatoria e di realizzare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, cosi' che si rende necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori con immediatezza e facendo ricorso a misure di semplificazione. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dell'USR Marche, di ERDIS e dal sub Commissario incaricato, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.