Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 412, con il quale e' stato aggiunto il comma 4-octies  all'art.
1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  prorogando  il  termine
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino  al  31  dicembre
2024»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  413,  della  citata
legge n. 213 del 2023, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di  personale  della
struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare,  l'art.  11,  comma  2,  secondo  cui  «il   Commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei comuni di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, individua con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli  inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali
interventi e opere e' comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, che puo' impartire direttive. Per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-commissari,  responsabili  di  uno  o  piu'  interventi,  nonche'
individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016,
il  soggetto  attuatore  competente,  che  agisce  sulla  base  delle
ordinanze commissariali di cui al presente comma»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato  in  vigore  il  1°  aprile  2023  ed  efficace  a
decorrere dal 1° luglio 2023; 
  Vista e considerata l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120»,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 recante «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  le
Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli  interventi
per il recupero del tessuto socio-economico delle  aree  colpite  dal
sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione
Abruzzo»; 
  Vista l'ordinanza speciale  n.  16  del  15  luglio  2021,  recante
«Interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita»; 
  Viste le richieste del Comune di Ussita comunicate  alla  struttura
commissariale     mediante     atti      protocollati      al      n.
CGRTS-0050344-A-02/11/2023 e al n. CGRTS-0050672-A-06/11/2023, con le
quali  si  richiede  l'integrazione  dell'O.S.  n.  16  al  fine   di
introdurre un ulteriore intervento di realizzazione  della  linea  di
adduzione idrica per i rifugi del settore canalone  del  comprensorio
sciistico di Frontignano; 
  Vista la relazione del sub-commissario, all. sub 1)  alla  presente
ordinanza, acquisita al protocollo della struttura commissariale  con
il n. CGRTS-0004800-A-08/02/2024, dalla quale emerge che l'intervento
e'  connotato  da  criticita'  e  urgenza  in  quanto  e'  necessario
garantire il  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  dei  rifugi
danneggiati dal sisma, oggetto di  ricostruzione,  e  contestualmente
agevolare l'approvvigionamento idrico legato alle fasi  dei  cantieri
di ricostruzione dei rifugi; 
  Considerato  che  si   rende,   pertanto,   necessario   modificare
l'ordinanza speciale n. 16 del 2021,  integrando  l'intervento  sopra
indicato  come   complementare   e   necessario   all'intervento   di
ricostruzione  dei  rifugi  Cristo  delle  Nevi  e  Cornaccione  gia'
ricompresi nell'ordinanza speciale n. 16, mantenendo  quale  soggetto
attuatore il Comune di Ussita; 
  Considerato che da una preliminare analisi  progettuale  effettuata
dall'UTC di Ussita e acquisita alla struttura commissariale documento
protocollato al n. CGRTS-0057434-A-22/12/2023, e concordata con l'USR
Marche e la struttura  commissariale,  l'importo  dell'intervento  e'
stimato in euro 480.000,00; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Ritenuta,  per  le  modifiche  e  gli   interventi   proposti,   la
sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art.  11,  comma  2,
del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  al   fine   di   consentire
l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il
completamento degli interventi gia' programmati al fine di accelerare
le correlate attivita' di ricostruzione,  nell'ottica  dell'immanente
principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo
n. 36 del 2023; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di  coordinamento  dell'8  febbraio
2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza speciale n. 16 del 15  luglio  2021,  recante
  «Interventi di ricostruzione del Comune di Ussita». 
 
  1. In ragione della necessita' di dover garantire il rispetto delle
norme igienico-sanitarie dei rifugi Cristo delle Nevi  e  Cornaccione
danneggiati dal sisma, oggetto di  ricostruzione,  e  contestualmente
agevolare l'approvvigionamento idrico legato alle fasi  dei  cantieri
di ricostruzione dei rifugi, all'ordinanza  speciale  n.  16  del  15
luglio 2021, recante  «Interventi  di  ricostruzione  del  Comune  di
Ussita», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni. 
  2. Al comma 1 dell'art. 1 della ordinanza speciale n. 16  del  2021
dopo il punto g) e' aggiunto il seguente punto: 
    h) adduzione idrica ai rifugi Cristo delle  Nevi  e  Cornaccione,
euro 480.000,00.