IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163, e successive modifiche ed integrazioni,  recante  Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che  ha  previsto
che per i lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni  appaltanti  si
applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale  e  il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al
2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni  anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
e' fissata, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  -  ora
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - da emanare  entro  il
31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  Codice
dei contratti pubblici che, all'art. 216, comma  27-ter  dispone  che
«ai contratti di lavori affidati prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente codice e in corso di esecuzione  si  applica  la  disciplina
gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163»; 
  Considerato il parere dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n.
35949 del 23 gennaio 2017 secondo cui ai contratti di lavori affidati
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50 e in corso di esecuzione continua ad applicarsi  la  disciplina
gia' contenuta nell'art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  recante  Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici e in particolare l'art. 226; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 186, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che ha stabilito che il decreto del Ministro delle  infrastrutture  -
ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di cui al  citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  perche'  operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuta superata; 
  Visti i dati pubblicati sul  sito  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i documenti programmatici e i dati  ISTAT,  dai  quali
risultano per l'anno 2023 le seguenti variazioni percentuali in media
d'anno: tasso di inflazione programmato  =  5,6;  prezzi  al  consumo
F.O.I. esclusi  i  tabacchi  =  5,4;  scostamento  tra  il  tasso  di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato = - 0,2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Non si sono verificati scostamenti superiori al 2 per cento tra  il
tasso  d'inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato
nell'anno 2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 marzo 2024 
 
                                                 Il Ministro: Salvini