Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Soggetto  attuatore   delle   opere   complementari   connesse   allo
  svolgimento (( dei Giochi olimpici e paralimpici  invernali  Milano
  Cortina 2026 )) 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, (( la societa' ANAS S.p.A. e' individuata )) quale  soggetto
attuatore degli interventi di cui  all'Allegato  A,  che  costituisce
parte integrante  del  presente  decreto,  e  subentra  nei  relativi
rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  nonche'  nei   procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  alla  societa'  «Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  11  marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020,
n.  31,  di  seguito  «Societa'».  Restano  validi  gli  atti   e   i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ((  effetti  prodottisi
)) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  la  Societa'  trasmette  ((
all'ANAS S.p.A. )) una relazione circa lo stato di  attuazione  degli
interventi di cui  al  primo  periodo  e  ((  circa  gli  impegni  ))
finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. 
  (( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto,  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana (RFI) S.p.A. e' individuata quale soggetto  attuatore  degli
interventi  di  cui  all'Allegato  A-bis,   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto, e  subentra  nei  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, nonche' nei  procedimenti  amministrativi
pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, alla Societa'. Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Entro
quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Societa'
trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di  attuazione
degli interventi  di  cui  al  primo  periodo  e  circa  gli  impegni
finanziari assunti nell'espletamento delle relative attivita'. )) 
  (( 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, la societa' FERROVIENORD  S.p.A.
e' individuata quale soggetto attuatore dell'intervento «Sede T2  MXP
- Collegamento  alla  rete  ferroviaria  nazionale»  e  subentra  nei
relativi  rapporti  giuridici   attivi   e   passivi,   nonche'   nei
procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  alla  Societa'.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti  antecedentemente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Entro  quindici  giorni  dalla  medesima  data  di
entrata in vigore, la Societa' trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una
relazione circa lo stato di  attuazione  dell'intervento  di  cui  al
primo   periodo   e   circa   gli    impegni    finanziari    assunti
nell'espletamento delle relative attivita'. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge
          11  marzo   2020,   n.   16   (Disposizioni   urgenti   per
          l'organizzazione e lo svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e
          paralimpici invernali Milano Cortina 2026  e  delle  finali
          ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia  di  divieto  di
          pubblicizzazione parassitaria), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13   marzo   2020,   n.   66   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2020, n. 121: 
                «Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                (Omissis).»