Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n.  197/2022,  con  il  quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei  contratti  pubblici»,  nonche'   le   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; nonche',  il  decreto-legge  13  giugno
2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023,
n. 103, e - in particolare - l'art. 24-ter; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» e, in particolare, gli articoli 1, 62 e 63; 
  Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del  2023,  entrato  in
vigore il 1° aprile 2023, e' divenuto efficace  a  far  data  dal  1°
luglio 2023, secondo quanto previsto  dall'art.  229,  comma  2,  del
medesimo decreto legislativo; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e  2,  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023, «1. Tutte le stazioni  appaltanti,  fermi
restando gli obblighi di utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento  della   spesa,   possono   procedere   direttamente   e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo  non
superiore  alle  soglie  previste  per  gli  affidamenti  diretti,  e
all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000  euro,
nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto  messi  a  disposizione  dalle   centrali   di   committenza
qualificate  e  dai  soggetti  aggregatori.  2.  Per  effettuare   le
procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma  1,  le
stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e
dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo,  l'ANAC
non rilascia il codice identificativo di  gara  (CIG)  alle  stazioni
appaltanti non qualificate»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  63,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  36  del  2023,  «Fermo  restando  quanto   stabilito
dall'art. 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione
e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate  di
cui fanno parte, in una  specifica  sezione,  anche  le  centrali  di
committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.  Ciascuna  stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di  cui
all'allegato  II.4  consegue  la  qualificazione   ed   e'   iscritta
nell'elenco di cui al primo periodo»; 
  Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto
legislativo n. 36 del 2023, «Le stazioni appaltanti  non  qualificate
ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 1, del presente  articolo:  a)  procedono  all'acquisizione  di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di  committenza
qualificata; b) ricorrono per attivita' di committenza ausiliaria  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali  di
committenza qualificate  e  a  stazioni  appaltanti  qualificate;  c)
procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2  dell'art.  14  nonche'  ad
affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a
1  milione  di  euro  mediante  utilizzo  autonomo  degli   strumenti
telematici di negoziazione messi a  disposizione  dalle  centrali  di
committenza qualificate secondo la normativa vigente;  d)  effettuano
ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione  dalle  centrali
di  committenza  qualificate  e   dai   soggetti   aggregatori,   con
preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se
il bene o il servizio non e' disponibile o idoneo al  soddisfacimento
dello specifico fabbisogno  della  stazione  appaltante,  oppure  per
ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante puo'  agire,
previa  motivazione,  senza  limiti  territoriali;  e)   eseguono   i
contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f)  eseguono
i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g)  qualora  non
siano  qualificate  per  l'esecuzione,  ricorrono  a   una   stazione
appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a
soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla  nomina  di
un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»; 
  Considerato l'allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023  nel  quale
e' stabilito quanto  segue:  «Nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga
previsti  dalla  legge,  e  allo  scopo  di  evitare   soluzioni   di
continuita'  o  ritardi  nell'avvio  o   nella   prosecuzione   degli
interventi  della  ricostruzione  pubblica  alla  luce  del   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' disposto che fino alla data  del
31 dicembre 2023, in deroga  agli  articoli  62  e  63  del  medesimo
decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante  o  centrale
di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento  di
lavori,  servizi  e  forniture  a  prescindere  dalla  qualificazione
eventualmente posseduta»; 
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto «Il  regime  giuridico
applicabile agli affidamenti  relativi  a  procedure  afferenti  alle
opere PNRR e PNC successivamente al  1°  luglio  2023  -  chiarimenti
interpretativi e prime indicazioni operative»; 
  Visto  il  parere  del  servizio  giuridico  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023  avente  ad
oggetto: «Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il
1/07/2023»; 
  Visto  il  parere  del  servizio  giuridico  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023  avente  ad
oggetto:  «decreto  legislativo  n.   36/2023:   aggiudicazione   del
contratto finanziato con fondi PNRR»; 
  Vista la successiva circolare del Commissario straordinario  del  4
agosto 2023, avente a oggetto «Circolare interpretativa in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza  n.  145  del  28
giugno 2023»; 
  Considerato  che,  come   chiarito   in   quest'ultima   circolare,
«nell'ambito dell'attivita' di ricostruzione discendente dagli eventi
sismici verificatisi a  far  data  dal  24  agosto  2016,  la  deroga
transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di
cui all'art.  2  dell'ordinanza  n.  145  del  28  giugno  2023  deve
interpretarsi nel senso che -  per  il  periodo  di  validita'  della
richiamata deroga - e' consentito a qualsiasi stazione  appaltante  o
centrale di committenza  (ivi  inclusi  i  Comuni  non  capoluogo  di
Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento  di  lavori,
servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione  eventualmente
posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari  alla
realizzazione delle suddette commesse»; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite  dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del  2022»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  Rigenerazione  urbana
connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109  del  2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023,  sono  stati  approvati  gli  elenchi
degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione,   miglioramento,
ristrutturazione,  rigenerazione  urbana  la  cui  realizzazione   e'
assolutamente  necessaria  e  urgente  (anche  considerato  il  tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva  a  uno  stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale  della  vita,  anche  socio-economica,  delle
popolazioni residenti e del turismo  quale  era  prima  degli  eventi
sismici; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio  2023  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n.  76  del  2020,  recante  «Disposizioni
urgenti per la semplificazione degli interventi in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1  della  richiamata  ordinanza
speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni  provocati
dagli eventi sismici a far  data  dal  2016  e  in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario  straordinario  del  Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data  dal  24  agosto  2016,  sono  qualificati  come  interventi  di
particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura
essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale  ed
economica, nonche' per il lungo lasso di tempo  trascorso  dal  sisma
medesimo»; 
  Vista l'ordinanza n. 160 del 13 dicembre 2023 recante «Proroghe  di
termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n.  131
del 30 dicembre 2022 e n.  137  del  29  marzo  2023»,  la  quale  ha
stabilito - in relazione agli interventi previsti nelle ordinanze nn.
109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 - la proroga: 
    al 31  marzo  2024,  il  termine  per  l'affidamento  dei  lavori
pubblici con importi inferiori a euro 5,3 milioni  ad  eccezione  dei
beni culturali per importi superiori  ad  euro  500.000,00  (art.  2,
comma 1); 
    al 31 maggio  2024,  il  termine  per  l'affidamento  dei  lavori
pubblici per interventi su beni culturali  per  importi  superiori  a
euro 500.000 euro, nonche' di lavori pubblici di importi superiori  a
euro 5,3 milioni (art. 2, comma 2); 
  Considerato che  solo  gli  interventi  di  ricostruzione  pubblica
previsti nelle suddette ordinanze e per i  quali  sono  in  corso  le
attivita' di progettazione superano i 1.500 e che i  relativi  lavori
dovranno essere oggetto di affidamento al massimo entro il 31  maggio
2024; 
  Considerati  tutti  gli  ulteriori  interventi  previsti   per   la
ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o  relativi
appalti di lavori sono in  procinto  di  essere  affidati  nel  primo
semestre del 2024; 
  Verificato il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere
sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici  che  ad  oggi
hanno ottenuto la qualificazione e sono  iscritti  nell'Elenco  delle
stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito  dall'art.
63 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Ritenuta la notevole complessita' di ottenere, anche  acquisendo  i
relativi  requisiti,  la  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti
prevista dal decreto legislativo n. 36 del  2023  in  una  condizione
speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di  comuni  e  di
appalti per la ricostruzione da affidare; 
  Ritenuto che un eventuale mutamento dei  soggetti  attuatori  degli
interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate  (nel
cratere e non), anche a seguito di una assegnazione  d'ufficio  delle
funzioni  di  stazione  appaltante  da  parte   dell'ANAC,   potrebbe
comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio
di stallo delle attivita' (anche ordinarie) delle stazioni appaltanti
qualificate prescelte o individuate; 
  Ritenuto,  altresi',  che  l'entrata  in  vigore  del  sistema   di
qualificazione  al  1  gennaio  2024  rischierebbe  di  bloccare   le
attivita' di ricostruzione e i correlati affidamenti dai  lavori,  in
particolare per quanto concerne quelli previsti  nelle  ordinanze  n.
109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023; 
  Ritenuta, pertanto, la  necessita'  -  attraverso  l'esercizio  dei
poteri  straordinari  di  deroga  previsti  ex  lege  e  comunque  in
applicazione del generale principio del risultato di cui  all'art.  1
del decreto legislativo n. 36 del 2023 - stabilire  una  proroga  del
regime  transitorio  al  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti introdotto dall'ordinanza n. 145 del 2023; 
  Ritenuto congruo individuare il nuovo termine al  30  giugno  2024,
cosi' coordinandolo con i termini previsti dall'ordinanza n. 160  del
2023, con un periodo di tolleranza di un ulteriore mese; 
  Ritenuto, altresi', che tale termine va a coincidere con quello  di
scadenza del generale sistema di qualificazione con riserva  previsto
dal combinato disposto dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo
n. 36 del 2023, e  dell'art.  9,  comma  1,  dell'allegato  II.4  del
medesimo decreto legislativo; 
  Considerato che  appare  ragionevole  prevedere  che  -  nel  corso
dell'intera durata del regime transitorio in questione - le  stazioni
appaltanti del Cratere sismico dovranno curare (in favore dei  propri
dipendenti e collaboratori e in vista di una loro  futura  iscrizione
nell'Elenco di cui all'art. 63 del  decreto  legislativo  n.  36  del
2023)  l'organizzazione  di  corsi  di  formazione,  aggiornamento  e
approfondimento  delle  tematiche  connesse   alla   disciplina   dei
contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al
richiamato decreto legislativo; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  l'art.
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i
provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza  di  provvedere  per  non  generare  dubbi  o
soluzioni  di  continuita'  nell'esecuzione   degli   interventi   di
ricostruzione da parte  delle  stazioni  appaltanti  per  l'imminente
scadenza (il prossimo 31 dicembre 2023)  dell'originario  termine  di
deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di  cui
all'ordinanza n. 145 del 2023; 
  Acquisita l'intesa in data 20 dicembre 2023  dai  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Proroga regime transitorio del sistema 
             di qualificazione delle stazioni appaltanti 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri di deroga  previsti  dalla  legge,  il
regime transitorio  del  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno
2023 e' prorogato al 30 giugno 2024.  Per  l'effetto,  al  richiamato
articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 2023, le parole «fino alla  data
del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data
del 30 giugno 2024».