Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229 che disciplina, tra l'altro, le  funzioni  ed  i  compiti  del
Commissario straordinario di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 settembre 2016 ai fini dell'attuazione di tutti  gli
interventi  di  cui  all'art.  1  del   decreto-legge,   volti   alla
riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la  ripresa
economica nei  territori  delle  Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  ed
Abruzzo interessati dagli eventi sismici a far  data  dal  24  agosto
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-octies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  413,  della  citata
legge n. 213 del 2023, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di  personale  della
Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0045369-P-28/09/2023  con  la  quale  il
Commissario straordinario ha manifestato  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  Invitalia
S.p.a.  l'intenzione  di  prorogare  fino  al  31  dicembre  2024  la
Convenzione stipulata in data 6 dicembre 2016; 
  Vista  la  nota  prot.  CGRTS-0055678-A-12/12/2023  con  la   quale
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata
richiesta, specificando la data del 31 marzo 2024 quale termine della
proroga della convenzione in essere; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0048690-P-23/10/2023  con  la  quale  il
Commissario  straordinario   ha   manifestato   a   Fintecna   S.p.a.
l'intenzione di rinnovare fino al 31  dicembre  2024  la  convenzione
stipulata  in  data  7   dicembre   2016,   nonche'   di   proseguire
nell'espletamento delle attivita' previste dalla convenzione vigente,
alle medesime condizioni, per il tempo necessario al  perfezionamento
della convenzione per l'anno 2024; 
  Vista  la  nota  prot.  CGRTS-0050796-A-07/11/2023  con  la   quale
Fintecna S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta,
specificando la data del 28 febbraio 2024 quale termine della proroga
della convenzione in essere; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0003682-P-31/01/2024  con  la  quale  il
Commissario  straordinario,  richiamando  integralmente  la  precorsa
corrispondenza di cui sopra, ha rinnovato la  volonta'  di  procedere
alla   sottoscrizione   della   convenzione   avente    ad    oggetto
l'integrazione e  l'estensione  della  durata  della  convenzione  in
essere a far data dal prossimo 1° marzo e fino al 31 dicembre 2024; 
  Che con la medesima nota il Commissario  straordinario,  alla  luce
delle nuove ed ulteriori competenze attribuite dal  decreto-legge  11
gennaio 2023, n. 3, ha comunicato la necessita' di ampliare l'oggetto
della stipulanda convenzione, evidenziando la  necessita'  di  azioni
relative  alla  valorizzazione  delle   attivita'   della   Struttura
commissariale  in  merito  alla  rivitalizzazione,  ricostruzione   e
rigenerazione economica dell'Appennino centrale; 
  Considerato che: 
    l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di  ulteriori  risorse
fino ad  un  massimo  di  duecentoventicinque  unita'  di  personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la  ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e
comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la  lettera
b)  del   comma   3,   del   citato   art.   50,   dispone   che   le
duecentoventicinque  unita'  di  personale  sono   individuate,   tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  Invitalia
S.p.a.  per  assicurare  il  supporto   necessario   alle   attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento; 
    in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di   supporto   tecnico-ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione; 
    con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato  approvato
lo schema  di  Addendum  alla  convenzione  sottoscritta  in  data  6
dicembre 2016 e in data 3  gennaio  2018  e'  stato  sottoscritto  il
relativo Addendum; 
    con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 e'  stata  rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in  data  7  marzo  2019  e'  stato
sottoscritto tra le parti un  Atto  integrativo  al  citato  Atto  di
rinnovo della «Convenzione»; 
    l'art. 5,  §2,  della  richiamata  convenzione  sottoscritta  con
Invitalia  S.p.a.  in  data  31  gennaio  2019,  ha  specificatamente
stabilito che  ogni  eventuale  proroga,  rinnovo  o  modifica  della
convenzione e'  concordata  tra  le  parti  e  formalizzata  mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima; 
    con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  fino  al  31
dicembre 2021, conformemente a quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
990, della legge n. 145 del 2018 come modificato dall'art. 57,  comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
    con ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  fino  al  31
dicembre 2022, conformemente a quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
    con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 e'  stato  approvato  lo
schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -   Invitalia   per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo   -   contabile
finalizzate a fronteggiare  le  esigenze  delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria anno 2023; 
    che la convenzione e' stata sottoscritta in data 10 marzo 2023; 
  Considerato inoltre che: 
    il richiamato art. 50, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita'  di
personale di cui  la  Struttura  commissariale  puo'  avvalersi  sono
individuate,  tra  l'altro,  sulla  base  di   apposita   convenzione
stipulata con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche; 
    in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con  Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico   finalizzate   a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016  e'  stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31  dicembre  2018,
modificata con l'Addendum di cui all'ordinanza  commissariale  n.  49
del 2018; 
    l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per  ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; 
    con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016,  e  successivamente
integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente
a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge  145  del  2018
come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104  del  14
agosto 2020; 
    l'ordinanza n. 125 del 10  febbraio  2022  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022»; 
    con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 e'  stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione, fino  al  31  dicembre  2023,  sottoscritta  in  data  7
dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a.,  per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico   finalizzate    a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria; 
    che la convenzione e' stata sottoscritta in data 10 marzo 2023; 
  Visti altresi': 
    il comma 413, dell'art. 1, della legge n.  213  del  30  dicembre
2023, a norma del quale «Allo scopo di assicurare il proseguimento  e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1, comma 990,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024  »  e  le  parole:
«per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2023».
A tal fine e' autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno
2024; 
    il comma 415, dell'art. 1, della legge n.  213  del  30  dicembre
2023, a norma del quale «Per le medesime finalita'  di  cui  all'art.
50, comma 9-quater,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n.  189
del  2016  puo',  con  propri  provvedimenti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del  citato  decreto-legge  n.  189  del  2016,
destinare ulteriori unita' di personale agli uffici speciali  per  la
ricostruzione, agli  enti  locali  e  alla  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'art. 50,  comma  3,
lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro  per  l'anno  2024.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. 
    il comma 425, dell'art. 1, della legge n.  213  del  30  dicembre
2023,  a  norma  del  quale  «Per  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso gli  uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi  nel
cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'art.
50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si  intende  in
deroga, limitatamente alla predetta annualita',  ai  limiti  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui  agli  articoli  19,  21  e  23  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  Ritenuto, per le ragioni sopra riportate,  di  dover  integrare  ed
estendere la convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data  6
dicembre 2016 e successive  modifiche  e  integrazioni,  fino  al  31
dicembre 2024, secondo lo schema  allegato  alla  presente  ordinanza
sotto la lettera A; 
  Ritenuto, altresi',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di  dover
integrare ed  estendere  la  Convenzione  sottoscritta  con  Fintecna
S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
fino al 31 dicembre 2024, secondo lo schema  allegato  alla  presente
ordinanza sotto la lettera B; 
  Considerato inoltre che  i  costi  lordi  previsti  dalle  suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura  finanziaria  sul  fondo  di  cui  all'art.  4,  comma   3,
decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al  decreto-legge
n. 189 del 2016, art.  50,  comma  8  e  comma  9-quater,  introdotto
dall'art. 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n.  104
del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo  le
modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (split payment); 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di  coordinamento  dell'8  febbraio
2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione schema di atto integrativo ed  estensione  della  durata
  della convenzione con l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
  investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. 
 
  1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed  estensione  della
durata della convenzione sottoscritta in  data  6  dicembre  2016,  e
successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,
allegato  alla  presente  ordinanza   sotto   la   lettera   A,   per
l'individuazione  del  personale  da  adibire  allo  svolgimento   di
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione e' integrata ed  estesa  fino  31  dicembre  2024
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da  ultimo,  dall'art.  1,
comma 413, della citata legge n. 213 del 2023,  con  il  quale,  allo
scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione  del  processo
di ricostruzione, e' stato prorogato fino  al  31  dicembre  2024  il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Agli oneri  lordi  connessi  all'attuazione  della  convenzione,
stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA,  come
specificato nel relativo allegato A-sexies  «Nuovo  quadro  economico
2024» si provvede con le risorse assegnate al fondo di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.