Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (regolamento de minimis); 
  Visti gli orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C
153/01 del 29 aprile 2021; 
  Vista la decisione C(2022)1545 final del  18  marzo  2022  relativa
alla modifica della carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
del 23 marzo  2022,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art.
14,  intitolato  «Estensione  della  disciplina  del  PNRR  al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto  l'art.  17,  regolamento  UE  2020/852  che  definisce   gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione UE  2021/C  58/01,  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato in data 30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal  Piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  b  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021 n. 108»; 
  Considerato che nell'atto approvato era prevista la  sub-misura  A4
del  Piano   complementare   sisma   intitolata   «Infrastrutture   e
mobilita'», la cui linea di intervento 2 era intitolata  «Adeguamento
della tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione  dei  punti
di produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili»; 
  Considerato che con l'ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre  2023  ai
sensi dell'art. 14-bis del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito in legge 28 luglio 2021, n.  108,  e'  stata  disposta  la
«Revoca dell'ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2021 e dell'ordinanza  n.
35 del  30  giugno  2022  e  riallocazione  parziale  delle  relative
risorse»,   rispettivamente   recanti   «Adeguamento   della   tratta
Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di  produzione
dell'idrogeno   da   fonti   rinnovabili»   e   la   «Presa    d'atto
dell'approvazione da parte di R.F.I.  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed  economica  di  R.F.I.  degli  impianti  a  terra  per  la
produzione, lo stoccaggio e la  distribuzione  dell'idrogeno  nonche'
l'acquisto di treni da  parte  delle  Regioni  Abruzzo  e  Lazio,  in
attuazione degli interventi del  Piano  complementare  nei  territori
colpiti  dal  sisma  2009-2016,  sub-misura  A4,  "Infrastrutture   e
mobilita'", linea di  intervento  2,  intitolata  "Adeguamento  della
tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona  e  realizzazione  dei  punti  di
produzione dell'idrogeno da fonti rinnovabili"»; 
  Considerato che a seguito dell'ordinanza n. 83 PNC del 22  dicembre
2023 si  sono  rese  disponibili  risorse  finanziarie  ad  oggi  non
assegnate, da poter destinare ad altre progettualita' con l'obiettivo
di garantire la prosecuzione  e  l'integrazione  della  realizzazione
gia' in corso; 
  Vista    la    nota    del    Commissario    straordinario    prot.
CGRTS-0057604-P-22/12/2023,  avente  ad  oggetto  la  richiesta  alle
regioni,  ed  alla  struttura  di  missione  2009,   di   definizione
dell'allocazione  delle  risorse   originariamente   destinate   alla
realizzazione dell'intervento «Treno ad idrogeno»; 
  Vista  la  nota  acquisita  al   protocollo   commissariale   prot.
CGRTS-0057807-A-27/12/2023 con cui la Regione Lazio ha  indicato  gli
interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori
risorse; 
  Vista  la  nota  acquisita  al   protocollo   commissariale   prot.
CGRTS-0057815-A-27/12/2023 con cui la Regione Abruzzo ha inoltrato le
richieste dei comuni che indicano gli interventi della misura A per i
quali si rendono necessarie ulteriori risorse; 
  Vista   la   nota    acquisita    al    protocollo    commissariale
CGRTS-0057855-A-27/12/2023 con cui la Regione Umbria ha indicato  gli
interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori
risorse; 
  Vista  la  nota  acquisita  al   protocollo   commissariale   prot.
CGRTS-0057989-A28/12/2023 con cui il Comune dell'Aquila  ha  indicato
gli interventi della misura A  per  i  quali  si  rendono  necessarie
ulteriori risorse; 
  Vista  la  nota  acquisita  al   protocollo   commissariale   prot.
CGRTS-0058146-A-29/12/2023 con cui la Regione Marche ha indicato  gli
interventi della misura A per i quali si rendono necessarie ulteriori
risorse; 
  Considerato che per mero errore materiale, con ordinanza n. 43/2023
venivano riallocate sulla  linea  A.4.4  le  economie,  pari  a  euro
1.800.000 nell'ambito della linea intervento A4.3, in  ragione  della
mancata realizzazione della stazione di Tolentino  Campus,  in  luogo
della disponibilita' complessiva effettiva pari  a  1.200.000,00,  e'
necessario individuare ulteriori risorse  al  fine  di  garantire  la
prosecuzione    delle    progettualita'    della    sub-misura    A4,
«Infrastrutture e  mobilita'»,  linea  di  intervento  4,  intitolata
«Investimenti sulla rete stradale statale»; 
  Acquisita l'intesa con nota prot. CGRTS-0058319-A-29/12/2023  della
Regione  Abruzzo,  prot.  CGRTS-0058317-A-29/12/2023  della   Regione
Lazio, prot. CGRTS-0058267-A-29/12/2023 della Regione  Marche,  prot.
CGRTS-0058269-A-29/12/2023   della    Regione    Umbria    e    prot.
CGRTS-0058246-A-29/12/2023 della struttura di missione sisma 2009; 
  Tanto premesso e considerato; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Ulteriore riallocazione delle risorse disponibili 
        a valere sulla sub misura A4 - linea di intervento 2 
 
  1. Con la presente ordinanza si dispone,  secondo  quanto  indicato
nell'allegato 1, l'ulteriore riallocazione delle risorse  disponibili
a valere sulla sub misura A4  -  linea  di  intervento  2  a  seguito
dell'ordinanza n. 83 del 22 dicembre  2023,  avente  ad  oggetto,  la
revoca dell'ordinanza n. 3 del  20  dicembre  2021  per  l'attuazione
degli interventi del Piano complementare nei  territori  colpiti  dal
sisma 2009-2016, sub misura A4 «Infrastrutture e mobilita'», linea di
intervento    2,     intitolata     «Adeguamento     della     tratta
Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e realizzazione dei punti di  produzione
dell'idrogeno da fonti rinnovabili» e dell'ordinanza  n.  35  del  30
giugno 2022 per la presa d'atto dell'approvazione da parte di  R.F.I.
del progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  di  R.F.I.  degli
impianti a terra per la produzione, lo stoccaggio e la  distribuzione
dell'idrogeno nonche' l'acquisto di  treni  da  parte  delle  Regioni
Abruzzo  e  Lazio,  in  attuazione   degli   interventi   del   Piano
complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016,  sub  misura
A4 «Infrastrutture e mobilita'», linea di  intervento  2,  intitolata
«Adeguamento    della    tratta    Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona     e
realizzazione  dei  punti  di  produzione  dell'idrogeno   da   fonti
rinnovabili», ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021,
n. 108, nonche' la parziale riallocazione delle risorse del  relativo
intervento. 
  2. E' fatto obbligo di acquisire i  CUP  relativi  agli  interventi
finanziati a seguito della riallocazione di cui al comma 1,  ove  non
ancora emessi.