Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016»; 
  Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n.  189  del  17  ottobre
2016, il quale  prevede  che  «(...)  e'  costituita  una  cabina  di
coordinamento  della   ricostruzione   presieduta   dal   Commissario
straordinario,  con  il  compito  di  concordare  i   contenuti   dei
provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione  uniforme  e
unitaria  in   ciascuna   Regione   delle   ordinanze   e   direttive
commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del
processo di ricostruzione»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108; 
  Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n.  189  del  17  ottobre
2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni  attribuite
«il Commissario straordinario provvede anche a  mezzo  di  ordinanze,
nel   rispetto   della   Costituzione,    dei    principi    generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme  dell'ordinamento  europeo».
Inoltre, per  gli  interventi  ritenuti  di  «particolare  urgenza  e
criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge  n.  76
del 2020, come convertito con legge n. 120 del  2020,  «i  poteri  di
ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge  n.
189 del 2016, sono esercitabili in  deroga  a  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea,
ivi  inclusi  quelli   derivanti   dalle   direttive   2014/24/UE   e
2014/25/UE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2014  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  ha
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la
Struttura  di  missione  per  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  dei
territori colpiti dal Sisma 2009; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha  disposto
la costituzione  di  Sviluppo  Italia  S.p.a.,  societa'  a  capitale
interamente pubblico, successivamente denominata  «Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.»,
la quale persegue, tra l'altro, lo  scopo  di  «promuovere  attivita'
produttive,    attrarre    investimenti,    promuovere     iniziative
occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare  la  domanda  di
innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare
supporto alle  amministrazioni  pubbliche,  centrali  e  locali,  per
quanto attiene alla programmazione finanziaria,  alla  progettualita'
dello  sviluppo,  alla  consulenza  in  materia  di  gestione   degli
incentivi nazionali e comunitari»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5 del decreto legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, che prevede che  con  apposite  convenzioni  sono
disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate  e
Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita'  proprie  della
medesima e di  quelle,  strumentali  al  perseguimento  di  finalita'
pubbliche, che le predette  amministrazioni  ritengano  di  affidare,
anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa' e dispone
che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con  direttiva
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-regioni-autonomie locali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 459 a 463, nei quali Invitalia e'  sottoposta  a  penetranti
atti di controllo e  indirizzo  da  parte  dello  Stato,  per  quanto
concerne  la  governance,  l'organizzazione  e  l'attivita'  da  essa
svolta; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma  461  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante priorita' e  obiettivi  per  l'agenzia
nonche' indirizzi per  il  piano  di  riordino  e  dismissione  delle
partecipazioni societarie e per  la  riorganizzazione  interna  della
stessa e, in particolare, il punto 2.1.1, individua  l'agenzia  quale
ente strumentale dell'amministrazione centrale volto, tra l'altro,  a
«favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualita' elevata, in
grado di dare un contributo allo sviluppo  del  sistema  economico  e
produttivo nazionale»; 
  Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  che
prevede che «Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le
aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a  quelli
di rilevanza strategica per la coesione territoriale  finanziati  con
risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n.  88,  anche  mediante  finanza  di  progetto,  le  amministrazioni
centrali competenti possono avvalersi  per  le  occorrenti  attivita'
economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di  cui  all'art.
90 di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  delle
convenzioni stipulate con l'agenzia di cui al decreto  legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni»; 
  Visto l'art. 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater,  lettera  b)  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale  societa'  in  house
dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7  del  suddetto   decreto,   che
disciplina il principio di auto-organizzazione amministrativa,  e  in
particolare il comma 2, ai sensi del quale «Le stazioni appaltanti  e
gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa' in house
lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi  di  cui  agli
articoli 1, 2 e 3. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
adottano per ciascun affidamento un  provvedimento  motivato  in  cui
danno  conto  dei  vantaggi  per  la  collettivita',  delle  connesse
esternalita' e della congruita' economica della prestazione, anche in
relazione al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,  celerita'  del
procedimento e razionale impiego di risorse  pubbliche.  In  caso  di
prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente
motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini  di  economicita',
di celerita' o di perseguimento di interessi strategici.  I  vantaggi
di economicita' possono emergere anche mediante la  comparazione  con
gli standard di riferimento della  societa'  Consip  S.p.a.  e  delle
altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da
altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con  gli
standard di mercato» e l'art. 1, comma  32  della  legge  6  novembre
2012,  n.  190,  che  disciplina  agli  obblighi   di   pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  Visto il decreto del  4  maggio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre  2018,  n.  218,
recante  «Individuazione  degli  atti  di   gestione,   ordinaria   e
straordinaria,  dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle  sue  controllate
dirette e  indirette,  da  sottoporre  alla  preventiva  approvazione
ministeriale», che aggiorna il decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico 18 settembre 2007, tenendo conto  del  mutato  contesto  di
riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di
assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle
amministrazioni statali committenti; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 agosto 2018,  n.  179,  che  reca  «Aggiornamento  dei
contenuti  minimi  delle  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a.,  in
attuazione dell'art. 9-bis, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  n.  484
del  30  maggio  2018  che  dispone  l'iscrizione,   tra   le   altre
amministrazioni,  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
nell'elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e   degli   enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei  confronti
di proprie societa' in house,  di  cui  all'art.  192,  comma  1  del
decreto legislativo n. 50/2016,  in  ragione  degli  affidamenti  nei
confronti della societa' in house Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., attestando che per
Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1
del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la societa'  medesima,
oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, e' assoggettata,  ai
sensi della normativa vigente, al  controllo  analogo  del  Ministero
dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  27  giugno
2017 con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 1 e
4 dello statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa  S.p.a.,  deliberate  dall'Assemblea  totalitaria
straordinaria in data 7 giugno 2017; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre  misure  urgenti  per  gli  investimenti»  e  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare  l'art.
14,  intitolato  «Estensione  della  disciplina  del  PNRR  al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
che  ha  individuato  la  governance  degli  interventi   del   Piano
complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009
e del  2016,  prevedendo  che  «Al  fine  di  garantire  l'attuazione
coordinata e unitaria degli interventi  per  la  ricostruzione  e  il
rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici  del  2009  e
del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera
b), numero 1) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  la  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, e' integrata dal capo del  Dipartimento  «Casa  Italia»
istituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dal
coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  3  maggio  2021,  nonche'  dal
sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci  del  cratere  del
sisma del 2009»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati  per
ciascun  programma,  intervento  e  progetto  del   Piano   nazionale
complementare (PNC), nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 17 del  regolamento  UE  2020/852  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target,  delle
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nel PNC; 
  Considerato che il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio  2021,  all'allegato  1,  ha  definito  le  «schede
progetto» relative agli investimenti complementari al PNRR,  tra  cui
la scheda progetto  relativa  agli  investimenti  complementari  alla
missione 5 - Inclusione e coesione - componente 3 - Interventi per le
aree del terremoto 2009 e 2016; 
  Considerato che la cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge del 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, ha deliberato in data 30 settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale  trasmissione  al  MEF  dell'atto  di  «Individuazione  e
approvazione dei programmi unitari di intervento, previsti dal  piano
complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del  2016
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b)  del  decreto-legge  del  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modifiche,  nella  legge  28
luglio 2021, n. 108»; 
  Considerato che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge del  31  maggio
2021,  n.  77,  prevede  che  «Alla  realizzazione  operativa   degli
interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni  centrali,
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali,  ovvero
della  diversa  titolarita'  degli  interventi  definita  nel   PNRR,
attraverso le  proprie  strutture,  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Considerato che ai sensi del  comma  2  del  medesimo  art.  9  del
decreto-legge  n.  77/2021  «Al  fine  di  assicurare  l'efficace   e
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,  le  amministrazioni
di cui al comma 1 possono avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo
assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica, rispettivamente, statale, regionale  e  locale  e  da  enti
vigilati»; 
  Considerato che il successivo art. 10 del decreto-legge n.  77/2021
prevede, inoltre che «Per sostenere la definizione  e  l'avvio  delle
procedure   di   affidamento   ed   accelerare   l'attuazione   degli
investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal  PNRR  e
dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020
e  2021-2027»  le  amministrazioni  interessate,  mediante   apposite
convenzioni, possono «avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  Considerato che l'art. 14 del decreto-legge n. 77/2021  estende  la
disciplina del PNRR, ivi inclusa quella relativa alle misure  e  alle
procedure  di  accelerazione  e  semplificazione  per  l'efficace   e
tempestiva  attuazione  degli  interventi,  al  PNC,  finalizzato  ad
integrare  con  risorse  nazionali  gli  interventi  del  PNRR  e  ai
contratti istituzionali di sviluppo di cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio  2023,   n.   13,   recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto l'art. 13-ter del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15  -
come  modificato  dall'art.  2,  comma  4-ter  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 49 - recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati
da eventi sismici e per il rispetto dei  termini  di  attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza» prevede che  per  assicurare
il  supporto  ai  procedimenti  amministrativi  di  attuazione  degli
interventi da realizzare tramite le risorse del PNC,  il  Commissario
straordinario, mediante  apposite  convenzioni,  puo'  avvalersi  del
supporto tecnico-operativo dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  Spa  -  Invitalia,  nel
limite di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022,  2023  e
2024; 
  Considerato che Invitalia,  in  base  al  proprio  statuto,  svolge
«attivita' strumentale dell'Amministrazione centrale dello  Stato»  e
«ha  per  oggetto  lo  svolgimento   di   attivita'   prevalentemente
finanziarie al fine dello sviluppo e della competitivita' del sistema
Paese (...). Per il conseguimento  di  tali  obiettivi,  la  societa'
opera in coerenza con  i  documenti  della  programmazione  nazionale
(...)»; 
  Vista l'ordinanza PNC n. 22 del 26 maggio  2022  con  la  quale  e'
stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia nazionale  per
l'attrazione  di  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al  sistema  di
gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per  la
realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma  2009-2016»,  con
durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui
all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016; 
  Vista l'ordinanza PNC n. 52 del 4 maggio 2023 con la quale e' stato
approvato lo  schema  di  convenzione  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione  di  investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia per «l'affidamento del servizio di supporto al  sistema  di
gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per  la
realizzazione del piano complementare al PNRR Sisma  2009-2016»,  con
durata coincidente con il termine della gestione straordinaria di cui
all'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 189/2016; 
  Vista la nota prot.  CGRTS-0045368-P-28/09/2023  con  la  quale  il
Commissario straordinario ha manifestato  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  Invitalia
S.p.a.  l'intenzione  di  rinnovare  fino  al  31  dicembre  2024  la
Convenzione per l'affidamento dei servizi di supporto al  sistema  di
gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per  la
realizzazione  del  Piano  complementare  al  PNRR  sismi  2009-2016,
sottoscritta in data 28 giugno 2022; 
  Vista  la  nota  prot.  CGRTS-0057351-A-21/12/2023  con  la   quale
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Invitalia S.p.a. ha riscontrato positivamente la suindicata
richiesta; 
  Considerato che e' stata trasmessa da Invitalia S.p.a. ed acquisita
al  prot.  n.  CGRTS-0004388-A-06/02/2024   la   proposta   di   atto
integrativo  ed  estensione  della  durata  della  «Convenzione   per
l'affidamento dei servizi  di  supporto  al  sistema  di  gestione  e
controllo  in  favore   delle   amministrazioni   titolari   per   la
realizzazione  del  piano  complementare  al  PNRR  sisma  2009-2016»
sottoscritta in data 30 maggio 2023; 
  Considerato  che  e'  stata  valutata   la   congruita'   economica
dell'offerta relativa alla Convenzione in  oggetto  del  soggetto  in
house Invitalia, secondo quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo n. 36/2023, con nota prot. n. CGRTS-0004444-A-06/02/2024; 
  Che la congruita' economica e' stata trasmessa ad Invitalia  S.p.a.
con prot. CGRTS-0004449-P-06/02/2024; 
  Ritenuto  pertanto  di  procedere   con   la   presente   ordinanza
all'approvazione  dell'«Atto  integrativo   della   Convenzione   per
l'affidamento dei servizi  di  supporto  al  sistema  di  gestione  e
controllo  in  favore   delle   amministrazioni   titolari   per   la
realizzazione  del  piano  complementare  al  PNRR  sisma  2009-2016»
sottoscritta in data del 30 maggio 2023 per l'annualita' 2024; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata in  data
8 febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche,
Umbria e dalla struttura di missione sisma 2009; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Richiami 
 
  1. Le premesse di cui sopra  e  gli  allegati  costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  2. Alla presente ordinanza e' allegato sub a): 
    «Atto integrativo  della  convenzione  sottoscritta  in  data  30
maggio 2023, per l'affidamento dei servizi di supporto al sistema  di
gestione e controllo in favore delle amministrazioni titolari per  la
realizzazione del piano complementare  al  PNRR  sisma  2009-2016»  e
relativi allegati contraddistinti rispettivamente come segue: 
      allegato sub 1.a) «Piano delle attivita' e dei costi»; 
      allegato sub 2.a) «Disciplinare di rendicontazione»; 
      allegato sub 3.a) «Documento di sintesi delle misure tecniche e
organizzative di Invitalia S.p.a.».