Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» (regolamento de minimis); 
  Visti gli orientamenti in materia di aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C
153/01 del 29 aprile 2021; 
  Vista la decisione C(2022)1545 final del  18  marzo  2022  relativa
alla modifica della carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo); 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
del 23 marzo  2022,  con  la  quale  e'  stato  adottato  il  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina); 
  Visto  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede  che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare
l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al  Piano
complementare», nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Considerato,  in  particolare,  che  l'art.  9,  primo  comma,  del
decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,  prevede  che:   «Alla
realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono
le amministrazioni centrali, le  regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle  specifiche
competenze istituzionali,  ovvero  della  diversa  titolarita'  degli
interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel  PNRR,
ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea
vigente»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli
obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali  determinati  per  ciascun
programma, intervento e  progetto  del  Piano,  nonche'  le  relative
modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il  successivo
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato, in data 30 settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
dell'atto di «Individuazione e approvazione dei programmi unitari  di
intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti
dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera
b del  decreto-legge  del  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14
e 14-bis del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; 
  Considerato che nella citata delibera  sono  previste  le  seguenti
sub-misure del Piano complementare sisma:  sub  misura  B1  «Sostegno
agli  investimenti»;  sub  misura  B2  «Turismo,  cultura,  sport   e
inclusione»;  sub  misura  B3  «Valorizzazione  ambientale,  economia
circolare e ciclo delle macerie»; 
  Considerato che le sub misure devono, tra l'altro,  contribuire  ai
principi trasversali del PNRR e del PNC, rappresentati dall'obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), dalla parita' di  genere,  dalla
valorizzazione dei giovani; 
  Considerato che nella citata delibera alla sub misura B2  «Turismo,
cultura, sport e inclusione» sono state assegnate risorse finanziarie
per complessivi 180 milioni di euro, dei quali 80 milioni sono  stati
assegnati  alla  misura  recante  «Contributi  destinati  a  soggetti
pubblici per iniziative di partenariato speciale pubblico privato per
la valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale,  ambientale  e
sociale del territorio»; 
  Preso atto che  nelle  settimane  successive  alla  delibera  della
Cabina di coordinamento del  30  settembre  2021  si  e'  svolta  una
complessa  e  approfondita  istruttoria  ai   fini   della   compiuta
individuazione dei programmi  e  dei  progetti,  delle  procedure  di
attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con  il
previsto milestone del 31 dicembre 2021; 
  Considerato che, sulla base delle  decisioni  e  delle  indicazioni
assunte dalla Cabina di coordinamento integrata, tenutasi in data  24
novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali  e  del
danno  sismico  alle  due  aree  oggetto  di  intervento,  e'   stata
programmaticamente individuata, relativamente all'intera  sub  misura
B1 «Sostegno agli investimenti», la seguente ripartizione percentuale
delle risorse finanziarie assegnate: 
    33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009; 
    67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016; 
  Considerato altresi'  che,  sulla  base  delle  decisioni  e  delle
indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata  tenutasi
in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire  i  criteri  di
ripartizione delle risorse anche in  considerazione  degli  equilibri
territoriali e del danno sismico; 
  Considerato che l'art. 9, primo comma,  del  decreto-legge  del  31
maggio 2021, n. 77, prevede che «Alla realizzazione  operativa  degli
interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni  centrali,
le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali,  ovvero
della  diversa  titolarita'  degli  interventi  definita  nel   PNRR,
attraverso le  proprie  strutture,  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Considerato il medesimo art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, che al
secondo comma recita «Al fine di assicurare l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni  di  cui  al
comma 1 possono avvalersi del supporto  tecnico-operativo  assicurato
per  il  PNRR  da  societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,
rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del  sistema
camerale e da enti vigilati.»; 
  Considerato  che  l'ordinanza  n.  14  del  30  dicembre  2021  per
l'attuazione degli interventi del Piano complementare  nei  territori
colpiti dal sisma 2009-2016 ha approvato le sub-misure  B1  «Sostegno
agli investimenti», B2 «Turismo, cultura,  sport  e  inclusione»,  B3
«Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie»
del «Programma unitario di interventi per le aree del  terremoto  del
2009 e 2016», con le relative  linee  di  intervento,  come  definite
nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021, e
con i contenuti individuati nella nota introduttiva e nelle  relative
schede allegate alla stessa ordinanza; 
  Considerato che la Misura B2.2  e'  finalizzata  a  «promuovere  la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale
del territorio colpito dai sismi del  2009  e  del  2016,  attraverso
progetti locali che propongano percorsi  di  sviluppo  sostenibile  e
inclusivo e  che  sappiano  integrare  obiettivi  di  tutela  con  le
esigenze  di  rivitalizzazione  sociale  ed  economica,  di  rilancio
occupazionale e di contrasto dello spopolamento»; 
  Considerato  che,  a  tali  fini,  i  progetti   devono   prevedere
iniziative integrate e sinergiche di  valorizzazione  del  patrimonio
culturale e ambientale, nonche' del patrimonio  pubblico,  che  diano
anche garanzia di stabilita' nel tempo  mediante  adeguate  forme  di
gestione; 
  Considerato che, in attuazione dei  contenuti  e  della  scheda  di
attuazione approvati con la soprarichiamata ordinanza n.  14  del  30
dicembre  2021,  il  bando  prevede  che  gli  interventi,   promossi
esclusivamente da enti pubblici, siano attuati mediante  Partenariati
speciali pubblico privato (PSPP) ai sensi del comma 3  dell'art.  151
del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero attraverso accordi con
partner privati previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica
e, solo in via eccezionale, attraverso la gestione pubblica diretta; 
  Considerato che tali forme «speciali» di partenariato si propongono
di «assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione» e
sono dirette a «consentire il recupero, il restauro, la  manutenzione
programmata, la gestione, l'apertura alla  pubblica  fruizione  e  la
valorizzazione  di  beni  culturali  immobili,  attraverso  procedure
semplificate di individuazione del partner privato»; 
  Considerata  l'ordinanza  n.  30  del  30  giugno   2022,   recante
approvazione del bando relativo all'attuazione della  macro-misura  B
«Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura,  sport
e inclusione», linea  di  intervento  B2.2  «Contributi  destinati  a
soggetti pubblici per iniziative di  partenariato  speciale  pubblico
privato  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale,
ambientale e  sociale  del  territorio»  del  Programma  unitario  di
intervento - Interventi per le aree del terremoto del  2009  e  2016,
del Piano nazionale complementare al Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza; 
  Considerata  l'ordinanza  n.  44  del  27  aprile   2023,   recante
approvazione degli elenchi di interventi nelle Regioni Marche, Lazio,
Umbria, di cui all'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno
2022 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito in legge 28 luglio  2021,  n.  108.  Approvazione  del
bando  relativo  all'attuazione  della   macro-misura   B   «Rilancio
economico  sociale»,  sub  misura  B2  «Turismo,  cultura,  sport   e
inclusione»,  linea  di  intervento  B2.2  «Contributi  destinati   a
soggetti pubblici per iniziative di  partenariato  speciale  pubblico
privato  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale,
ambientale e  sociale  del  territorio»  del  Programma  unitario  di
intervento - Interventi per le aree del terremoto del  2009  e  2016,
del Piano nazionale complementare al Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nonche' di cui all'art. 11, comma 5 di  cui  al  relativo
allegato n. 1; 
  Considerata l'ordinanza n. 58  PNC  del  28  giugno  2023,  recante
approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n.  30  del
30 giugno 2022, nonche' dell'art. 11, comma 5 del  relativo  allegato
n. 1, bando relativo all'attuazione della  macro-misura  B  «Rilancio
economico  sociale»,  sub  misura  B2  «Turismo,  cultura,  sport   e
inclusione»,  linea  di  intervento  B2.2  «Contributi  destinati   a
soggetti pubblici per iniziative di  partenariato  speciale  pubblico
privato  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale,
ambientale  e   sociale   del   territorio»   del   Piano   nazionale
complementare al Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  degli
elenchi di interventi per le aree del terremoto del 2009 e  del  2016
nella Regione Abruzzo; 
  Considerata l'ordinanza n. 70 PNC del  28  novembre  2023,  recante
approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'ordinanza n.  30  del
30 giugno 2022, nonche' dell'art. 11, comma 5 del  relativo  allegato
n. 1, bando relativo all'attuazione  della  macromisura  B  «Rilancio
economico  sociale»,  sub  misura  B2  «Turismo,  cultura,  sport   e
inclusione»,  linea  di  intervento  B2.2  «Contributi  destinati   a
soggetti pubblici per iniziative di  partenariato  speciale  pubblico
privato  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  storico-culturale,
ambientale  e   sociale   del   territorio»   del   Piano   nazionale
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'elenco
di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio  al  Comune  de
L'Aquila; 
  Considerata l'ordinanza n. 78 PNC del  15  dicembre  2023,  recante
approvazione della riallocazione delle risorse residue non  impegnate
di cui alle linee  di  intervento  B2.1  -  B2.3  e  B2.2  del  Piano
nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo; 
  Considerato che la struttura commissariale, al fine di definire  le
modalita'  di  realizzazione  degli  interventi,  ha  elaborato   una
proposta di «Indicazioni per la sottoscrizione della convenzione e la
conclusione degli accordi di partenariato speciale  pubblico  privato
di cui all'ordinanza n. 30 PNC del 30 giugno 2022» e una proposta  di
«Indicazioni per la  determinazione  dei  costi  ammissibili  per  la
remunerazione  delle  attivita'  di  sviluppo  e  realizzazione   del
progetto attribuite alla responsabilita' del  partner  privato  negli
accordi di cui all'art. 5, comma 2,  dell'ordinanza  del  commissario
straordinario n. 30 del 30 giugno 2022»; 
  Considerata la situazione dei territori colpiti  dal  sisma  e,  in
particolare, le conseguenze  da  quest'ultimo  provocate  sulla  vita
sociale, determinando la chiusura di attivita'  economiche,  sociali,
turistiche  e  culturali,  con  il  conseguente   impoverimento   del
territorio e il grave spopolamento che ne e' seguito; 
  Considerata l'urgente  necessita'  di  favorire  la  rinascita  del
tessuto socio-culturale, a beneficio sia  della  popolazione  locale,
sia delle presenze turistiche nella  zona,  che  potrebbero  dare  un
determinante  contributo  all'economia  del  territorio  e   al   suo
ripopolamento; 
  Considerato il ruolo strategico rivestito dagli interventi previsti
dalla misura B2.2  in  relazione  alle  potenzialita'  di  ripresa  e
sviluppo del territorio offerte dalle attivita' di valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale e del patrimonio pubblico,  a  fini
culturali, turistico-culturali e sociali e per l'alta formazione; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta misura B2.2, sono stati
selezionati - anche mediante lo strumento innovativo dei partenariati
speciali pubblici privati di cui all'art. 151, comma 3,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  (ora  art.  134,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023) - progetti in grado di assicurare impatto
occupazionale, economico e  sociale,  valorizzazione  del  patrimonio
culturale, ambientale  e  sociale  del  territorio,  con  prioritario
riferimento  agli  immobili  oggetto  di  ricostruzione   post-sisma,
promozione    e    marketing    del    territorio,     sostenibilita'
economico-gestionale,  coinvolgimento  del  territorio   e   qualita'
dell'aggregazione e delle reti coinvolte, integrazione e collegamento
del progetto con altri interventi di sviluppo locale e  capacita'  di
sviluppo di  azioni  di  sistema,  inclusa  quella  di  collegarsi  a
circuiti turistico-culturali di livello regionale e  nazionale  e  di
diventare componente di una offerta integrata; 
  Ritenuto pertanto di dover disporre misure di favore per le realta'
del territorio che si sono rese disponibili a cooperare con gli  enti
pubblici di riferimento al fine di attuare progetti  di  partenariato
pubblico privato, anche in deroga alla disciplina di  legge  vigente,
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  al
fine di consentire l'effettiva realizzazione  degli  interventi  gia'
valutati come ammissibili nell'ambito delle finalita' della misura, e
dunque finalizzati anche  alla  valorizzazione  e  gestione  di  beni
culturali e  paesaggistici  a  fini  sociali,  turistico-culturali  e
ricreativi; 
  Considerato che tali misure si pongono, altresi', in linea  con  il
principio del risultato il quale - sebbene codificato  con  l'art.  1
del  decreto  legislativo  n.  36  del  2023  -  vale  come  criterio
interpretativo dell'intera azione  amministrativa  nell'ambito  della
contrattualistica  pubblica  ancorche'  tale   azione   afferisca   a
procedure avviate prima del 1° luglio  2023  (Tar  Campania,  Napoli,
sez. I, 15 gennaio 2024, n. 377); 
  Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per
l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del  decreto-legge
n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto pertanto di approvare  le  suddette  «Indicazioni  per  la
sottoscrizione della convenzione e la conclusione  degli  accordi  di
partenariato speciale pubblico privato di cui all'ordinanza n. 30 PNC
del 30 giugno 2022» e «Indicazioni per la  determinazione  dei  costi
ammissibili per  la  remunerazione  delle  attivita'  di  sviluppo  e
realizzazione  del  progetto  attribuite  alla  responsabilita'   del
partner  privato  negli  accordi  di  cui  all'art.   5,   comma   2,
dell'ordinanza del commissario straordinario  n.  30  del  30  giugno
2022»; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base  ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di  provvedere  per  la  necessita'  di  dare
immediato  impulso  alle  attivita'  connesse  all'attuazione   degli
interventi unitari del Fondo complementare del PNRR e, per l'effetto,
verificata   la   necessita'   di   dichiarare    immediatamente    e
provvisoriamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento  integrata  dell'8
febbraio 2024 dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed
Umbria e dalla Struttura di Missione sisma 2009; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni di attuazione della misura B2.2 
 
  1.  Al  fine  di  definire  le   modalita'   di   realizzazione   e
implementazione degli  interventi  di  cui  alla  misura  B2.2,  sono
approvate le seguenti disposizioni attuative, anche  in  deroga  alle
norme richiamate negli allegati alla presente ordinanza: 
    a) «Indicazioni per la  sottoscrizione  della  convenzione  e  la
conclusione degli accordi di partenariato speciale  pubblico  privato
di  cui  all'ordinanza  n.  30  PNC  del  30  giugno  2022»,  di  cui
all'allegato 1 alla presente ordinanza; 
    b) «Indicazioni per la determinazione dei costi  ammissibili  per
la remunerazione delle attivita'  di  sviluppo  e  realizzazione  del
progetto attribuite alla responsabilita' del  partner  privato  negli
accordi di cui all'art. 5, comma 2,  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 30 del 30 giugno 2022», di cui all'allegato  2  alla
presente ordinanza.