IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati (di seguito, «regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Viste le Linee guida 3/2019  sul  trattamento  dei  dati  personali
attraverso dispositivi video (Versione 2.0) e le Linee guida  05/2022
sull'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale per compiti
di polizia (Versione 2.0),  adottate  dal  Comitato  europeo  per  la
protezione dei dati (di seguito «EDPB»); 
  Rilevato  che,  a  partire  dal  luglio  2023,  agenzie  di  stampa
nazionali hanno riportato il lancio del progetto Worldcoin  da  parte
della  Worldcoin  Foundation,   progetto   basato   sulla   scansione
dell'iride per verificare l'identita' degli utenti e sul collegamento
di tale trattamento al mercato degli strumenti finanziari,  nel  caso
specifico la cryptovaluta chiamata «WLD». In tale  quadro,  a  fronte
della    richiesta    di    informazioni    formulata     nell'ambito
dell'istruttoria avviata da questa autorita', la societa' ha  fornito
riscontro producendo relativa documentazione a supporto, compreso  il
Data Protection Impact Assessment; 
  Preso atto, in particolare,  della  circostanza  che  la  scansione
dell'iride avviene attraverso  uno  strumento  denominato  «Orb»  che
utilizza il volto e la struttura oculare di un individuo  per  creare
un codice di identificazione univoco, il c.d. «IrisCode»;  una  volta
scansionato l'iride e salvato il predetto IrisCode, l'Orb crea una ID
per  ciascun  utente  a  livello  mondiale  (World  ID),   eliminando
l'immagine raccolta; 
  Rilevato, inoltre, che l'ecosistema Worldcoin e'  costituito  anche
dalla World App che consente la verifica dell'utente,  scambiando  la
chiave pubblica di identificazione con  l'Orb  mediante  un  QR  code
generato dalla stessa App e rende disponibile  a  ciascun  utente  il
World ID e i WLD riscattati o acquistati; 
  Rilevato, ancora, che il consenso richiesto per il trattamento  dei
dati biometrici e' esteso anche al processo decisionale automatizzato
sotteso all'autenticazione degli individui e che lo  stesso  consenso
risulta necessario per riscattare i WLD  token  gratuiti  offerti  in
cambio dal titolare del trattamento; 
  Preso atto che, attualmente, gli Orb non sono presenti in Italia ma
che i cittadini italiani possono gia' scaricare, dagli app store,  la
World App, fornire i relativi dati personali e prenotare i propri WLD
token gratuiti e che  la  disponibilita'  della  App  dal  territorio
italiano potrebbe anticipare l'istallazione degli ORB in Italia; 
  Rilevato inoltre che  non  risulta  alcun  meccanismo  di  verifica
dell'eta' degli utenti in fase di  acquisizione  dell'iride,  ne'  di
installazione della App; cio', nonostante l'ecosistema Worldcoin e la
World App non siano destinati ai minori di 18 anni; 
  Considerato che l'art. 4 punto 14) del regolamento definisce  «dati
biometrici» «i dati personali  ottenuti  da  un  trattamento  tecnico
specifico  relativi  alle  caratteristiche  fisiche,  fisiologiche  o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o  confermano
l'identificazione  univoca,  quali  l'immagine  facciale  o  i   dati
dattiloscopici». Dalle informazioni disponibili in merito agli Orb  e
alla creazione dell'IrisCode,  risulta  che  i  dati  cosi'  trattati
rientrino nella definizione di dato biometrico; 
  Considerato che l'art. 9 del regolamento impone un divieto generale
al trattamento, tra gli altri, anche dei «dati  biometrici  intesi  a
identificare in modo univoco una persona fisica»,  salvo  le  deroghe
previste al successivo par. 2 e, in particolare, alla lettera a)  che
fa riferimento all'esplicito consenso  dell'interessato.  Inoltre  il
successivo par. 4 prevede che «Gli Stati membri possono  mantenere  o
introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni,  con  riguardo
al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla
salute»; 
  Considerato che, in attuazione  di  tale  ultima  disposizione,  il
Codice ha espressamente previsto una ipotesi di trattamenti  di  dati
biometrici,  con  riferimento  agli   obblighi   dell'art.   32   del
regolamento, che ne ammette l'utilizzo  con  riguardo  esclusivamente
alle procedure di accesso fisico  e  logico  ai  dati  da  parte  dei
soggetti autorizzati (art. 2-septies, comma 7). 
  Considerato inoltre che secondo il considerando 51 del  regolamento
«Tali dati personali [dati biometrici] non dovrebbero essere  oggetto
di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi
specifici di cui al presente  regolamento  [...]»  e  che  «Oltre  ai
requisiti specifici per tale  trattamento,  dovrebbero  applicarsi  i
principi  generali  e  altre  norme  del  presente  regolamento,   in
particolare per quanto riguarda  le  condizioni  per  il  trattamento
lecito»; 
  Considerato che secondo il  considerando  39  del  regolamento  «E'
opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al  trattamento  dei  dati
personali» e che, nel caso di specie,  tale  necessita'  appare  piu'
pressante per la presenza di rischi elevati collegati ai  trattamenti
di dati biometrici degli interessati, potenzialmente anche minori; 
  Considerato che  «L'uso  di  dati  biometrici,  in  particolare  il
riconoscimento facciale, comporta maggiori rischi per i diritti degli
interessati. E' fondamentale che il ricorso a tali tecnologie avvenga
nel  dovuto  rispetto   dei   principi   di   liceita',   necessita',
proporzionalita' e minimizzazione dei dati sanciti nel RGPD.  Sebbene
l'uso   di   queste   tecnologie   possa   essere   percepito    come
particolarmente efficace, i titolari del  trattamento  dovrebbero  in
primo  luogo  valutare  l'impatto  sui  diritti  e   sulle   liberta'
fondamentali e considerare mezzi meno intrusivi  per  raggiungere  il
legittimo scopo del rispettivo trattamento»  (par.  73,  Linee  guida
3/2019)  e  che  «il  trattamento  dei  dati  biometrici,   in   ogni
circostanza, costituisce di per se' un'ingerenza grave» (Linee  guida
05/2022); 
  Valutato che, dalle informazioni inviate dalla societa' - a seguito
della richiesta formulata dall'Autorita' - e da quelle reperibili sul
sito https://worldcoin.org/ il trattamento  dei  dati  biometrici  e'
basato sul presupposto giuridico del consenso degli  interessati  che
viene richiesto a fronte di una  informativa  che,  allo  stato,  non
risulta fornire informazioni circa i rischi legati al trattamento  di
tale tipologia di dati; 
  Valutato, quindi, che, nel caso concreto, gli utenti non  risultano
avere a disposizione sufficienti informazioni per garantire loro  una
piena consapevolezza circa i rischi elevati collegati al  trattamento
dei propri dati biometrici; 
  Valutato che, in tale contesto di scarsa trasparenza,  il  consenso
per il trattamento dei dati biometrici degli interessati non potrebbe
soddisfare i requisiti richiesti dal regolamento e che, pertanto, non
potrebbe costituire una adeguata base giuridica del trattamento; 
  Valutato inoltre che la promessa di WLD token gratuiti da parte del
titolare del trattamento incide negativamente sulla sussistenza delle
condizioni per il consenso prescritte dal regolamento (art. 7); 
  Considerato, inoltre, che i rischi elevati  del  trattamento  sopra
indicato risultano ulteriormente amplificati dall'assenza  di  filtri
per impedire l'accesso agli Orb e alla World App ai minori di eta' di
18 anni; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di rivolgere, ai sensi dell'art.
58, par. 2, lettera a), del regolamento e  dell'art.  154,  comma  1,
lettera f), del Codice , un avvertimento nei confronti  di  Worldcoin
Foundation, in qualita' di titolare del  trattamento  dei  dati,  sul
fatto che i trattamenti  di  dati  biometrici  che  dovessero  essere
effettuati in Italia, attraverso gli ORB e  con  le  modalita'  sopra
descritte, possono  verosimilmente  violare  della  disposizioni  del
regolamento,  con  tutte   le   conseguenze,   anche   di   carattere
sanzionatorio, ivi previste; 
  Ritenuto opportuno, per  le  medesime  ragioni  sopra  esplicitate,
disporre, ai  sensi  dall'art.  154-bis,  comma  3,  del  Codice,  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
    ai sensi dell'art. 58, par. 2,  lettera  a),  del  regolamento  e
dell'art. 154, comma 1, lettera f),  del  Codice,  avverte  Worldcoin
Foundation, con sede in Suite 3119, 9 Forum Lane, Camana Bay, PO  Box
144, George Town, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Islands, in  qualita'
di titolare del trattamento dei dati personali, che i trattamenti  di
dati biometrici che dovessero essere effettuati in Italia, attraverso
gli ORB e con le modalita' sopra  descritte,  possono  verosimilmente
violare della disposizioni del regolamento; 
    ai sensi dell'art.  154-bis,  comma  3,  del  Codice  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
 
Il segretario generale: Mattei