IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'  delega  al  Governo
per il coordinamento normativo» che ha previsto la costituzione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; 
  Visto in particolare, l'art. 11, comma 3, della predetta  legge  28
aprile 2022, n. 46,  che  stabilisce  che  la  delegazione  sindacale
composta  da  rappresentanti  delle  associazioni   professionali   a
carattere sindacale tra militari rappresentative del personale  delle
Forze armate e delle Forze di  polizia  a  ordinamento  militare,  e'
individuata con decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
secondo   i   criteri   stabiliti   dall'art.   1478    del    codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
  Visto altresi', l'art. 19 della predetta legge 28 aprile  2022,  n.
46, che stabilisce che i delegati della  rappresentanza  militare  di
cui al Capo III del Titolo IX del libro quarto del codice di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato e' in  corso
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  restano  in
carica  e  proseguono  l'attivita'   di   competenza,   compresa   la
partecipazione alle procedure di concertazione  per  il  rinnovo  del
contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate  e
delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai  sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino  all'entrata  in
vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), della predetta legge  n.  46
del 2022, ovvero del presente decreto; 
  Visto l'art. 2257, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, che stabiliscono, che a decorrere  dalla  data  di
cui al presente decreto gli organi della rappresentanza militare e  i
delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 24  novembre  2023,  n.  192,  recante
«Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  per  il
coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative  che
disciplinano gli istituti della  rappresentanza  militare,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima  legge  n.
46 del 2022»; 
  Visto l'art. 1478 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,  che  stabilisce   nel
quattro per cento le  quote  percentuali  di  iscritti  ai  fini  del
riconoscimento   della    rappresentativita'    delle    associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari e nel tre per  cento
quelle relative alle associazioni costituite da militari appartenenti
a due o piu' forze armate; 
  Visto l'art. 2257-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il quale, al comma 2, dispone che  «Le  quote  percentuali  di
iscritti previste dall'art. 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento
della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte: 
    a) di 2 punti  percentuali,  limitatamente  ai  primi  tre  anni,
decorrenti dal 27 maggio 2022; 
    b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022  e
per i successivi quattro anni.»; 
  Visto l'art. 1479 del predetto decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, che stabilisce che «Alle APCSM riconosciute rappresentative ai
sensi dell'art. 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della
contrattazione nazionale di comparto. La procedura di  contrattazione
si applica alle Forze armate e alle Forze di  polizia  a  ordinamento
militare negli ambiti riservati all'amministrazione di  appartenenza,
per tutto il personale militare in  servizio  e  in  particolare  con
l'osservanza delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195»; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,
convertito con legge 27 novembre 2023, n. 170, che dispone  che  «Per
l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'art. 13, comma  1,
della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia  di  rappresentativita'
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra  militari,
e' prorogato al 31 gennaio 2024.»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale  al  senatore  Paolo  Zangrillo,  Ministro
senza portafoglio, e' stato  conferito  l'incarico  per  la  Pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo; 
  Vista la nota prot. M_D A3DFB29 REG2024 0015845 del 25 marzo  2024,
con la quale il Ministero della difesa ha trasmesso i  dati  relativi
alla forza effettiva dell'Esercito italiano, della  Marina  militare,
dell'Aeronautica militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri  e  i  dati
certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i  contributi
sindacali rilasciate  alle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari, accertati alla data del 31 gennaio 2024; 
  Vista altresi', la nota prot. 97413 del 27 marzo 2024, con la quale
il comando generale della Guardia di  finanza  ha  trasmesso  i  dati
relativi alla forza effettiva della  Guardia  di  finanza  e  i  dati
certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i  contributi
sindacali rilasciate alle APCSM, accertati alla data del  31  gennaio
2024; 
  Considerato che le note in premessa il Ministero della difesa ed il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   all'esito    della
certificazione  dei  dati  e  della  sottoscrizione  della   relativa
documentazione con ciascuna APCSM, hanno inviato i dati relativi alla
rappresentativita' ai sensi del  richiamato  art.  1478  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Ritenuto   di   doversi   procedere   alla   individuazione   delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
rappresentative del personale delle  Forze  armate  per  il  triennio
2022-2024; 
  Sentiti il Ministro della difesa  e  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale
  tra  militari   rappresentative   del   personale   dell'Arma   dei
  carabinieri per il triennio 2022-2024 
 
  1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative a  livello  nazionale  del  personale  dell'Arma  dei
carabinieri sono le seguenti: 
    Sindacato italiano militari Carabinieri - SIM CC; 
    Unione sindacale italiana Carabinieri - USIC; 
    Pianeta sindacale Carabinieri assieme - PSC Assieme; 
    Associazione sindacale Carabinieri - UNARMA; 
    Nuovo sindacato Carabinieri - NSC; 
    Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri - SIUL CC; 
    Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.