IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e,
in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre  2019,  n.  179  recante  «Regolamento  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il  decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204  del  16
dicembre 2022 e in particolare, gli  articoli  1  e  3  con  cui  «Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  assume  la
denominazione  di  Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste (Masaf)»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  338/97  del  Consiglio  e  successive
modificazioni ed integrazioni, relativo  alla  protezione  di  specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo  del  loro
commercio e in particolare l'allegato B, che include  tra  le  specie
l'anguilla (Anguilla anguilla); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18  settembre  2007  che
istituisce misure per  la  ricostituzione  dello  stock  di  anguilla
europea; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Vista  la  decisione  C(2011)  4816  dell'11  luglio   2011   della
Commissione europea (notificata in data 20 luglio 2011 con nota prot.
n. 6877) con la quale  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  di
gestione dell'anguilla, comprendente nove piani regionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre del 2013  relativo  alla  Politica  comune
della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativo  alla  conservazione  delle
risorse  della  pesca  e  alla  protezione  degli  ecosistemi  marini
attraverso  misure  tecniche,  che  modifica   i   regolamenti   (CE)
2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013,  (UE)
2016/1139,  (UE)  2018/973,  (UE)  2019/472  e  (UE)  2019/1022   del
Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i  regolamenti  (CE)
n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002,  (CE)
n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune  disposizioni  per  la
pesca  nella  zona  di  applicazione   dell'accordo   relativo   alla
Commissione generale per la  pesca  nel  Mediterraneo  (CGPM)  (GU  L
2023/2124, 12 ottobre 2023); 
  Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del  Consiglio  e  i
regolamenti (UE)  2016/1139,  (UE)  2017/2403  e  (UE)  2019/473  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  controlli
nel settore della pesca; 
  Vista la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a  un  piano  di
gestione a lungo termine per l'anguilla; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/259 del  Consiglio  del  10  gennaio
2024  che  stabilisce,  per  il  2024,  le  possibilita'   di   pesca
applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per  alcuni  stock  e
gruppi di stock ittici; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  dell'8  gennaio  2002  «Istituzione   del   registro   di
detenzione  delle  specie  animali  e  vegetali»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2002, n. 15; 
  Visto il decreto legislativo del 26 maggio  2004,  n.  154  recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge del 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100  recante
«Ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione  dei  settori  della
pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento  della  vigilanza  e
del controllo della pesca marittima a norma  dell'art.  1,  comma  2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e  forestali  12  gennaio  2011  «Disciplina  della  pesca  e   della
commercializzazione del novellame di anguilla della  specie  Anguilla
anguilla (CECA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26  gennaio
2011, n. 20; 
  Visto il decreto legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  concernente
misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010,  n.  96
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26); 
  Visto il decreto ministeriale n. 403 del  25  luglio  2019  recante
«Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale  della  pesca
per la specie Anguilla europea»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 0152580 del 13 marzo 2023  recante
«Nuove disposizioni nazionali  per  la  gestione  della  pesca  della
specie Anguilla europea» (Anguilla anguilla); 
  Considerata la necessita' di adeguarsi  a  quanto  stabilito  dalla
sopramenzionata raccomandazione CGPM/46/2023/16  e  dall'art.  4  del
regolamento (UE) n. 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024; 
  Considerato che la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa  a  un
piano di gestione a lungo termine per l'anguilla,  mantiene,  per  il
2024, le misure transitorie attualmente in vigore e  prevede  che  le
parti contraenti debbano attuare misure supplementari per ridurre  la
mortalita' per pesca dell'anguilla  ceca  nel  2024  almeno  del  30%
rispetto al periodo di riferimento 2019-2021; 
  Sentito il parere delle regioni  aderenti  al  Piano  nazionale  di
gestione dell'anguilla europea (reg. (CE) n.  1100/2007)  nonche'  il
parere delle associazioni di categoria durante  la  riunione  del  20
febbraio 2024; 
  Attesa la necessita' di confermare quanto disposto  dal  precedente
decreto ministeriale 25 luglio  2019,  n.  403,  e  di  integrare  il
medesimo  alla  luce  delle  evidenze  scientifiche   successivamente
acquisite e in virtu' della sopracitata normativa unionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La pesca della specie «Anguilla  europea»  (Anguilla  anguilla),
visto il disposto del decreto ministeriale 25 luglio 2019, n. 403, e'
vietata in tutte le regioni italiane dal 1° gennaio al  31  marzo  di
ogni anno. 
  2. Un ulteriore periodo  di  chiusura  della  pesca  e'  stabilito,
limitatamente all'anno 2024, dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024  ai
sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2024/259. 
  3. Durante il periodo individuato dai precedenti commi 1  e  2  non
deve essere impedita da alcuno la migrazione della  specie  verso  il
mare in tutti gli ambienti naturali, inclusi lagune e valli aperte al
flusso marino.