IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 124 del regio-decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie»; 
  Visto  il  regio-decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,   recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Vista la legge 9  novembre  1961  n.  1242,  recante  «Revisione  e
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale»; 
  Vista la legge 22  ottobre  1973,  n.  752,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione  europea  per  la  elaborazione  di  una
farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art.  26  della  legge  24  aprile  1998  n.  128,  recante
«Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; 
  Vista la risoluzione AP-CPH (23) 1 adottata in data 21  marzo  2023
dal Consiglio d'europa, European  Committee  on  Pharmaceuticals  and
Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale e' stata decisa l'entrata
in vigore dal 1° aprile 2024 del Supplemento  11.4  della  Farmacopea
europea 11ª edizione; 
  Ritenuto di dover  disporre  l'entrata  in  vigore  nel  territorio
nazionale dei  testi  adottati  dalla  richiamata  risoluzione,  come
previsto dal citato art. 26  della  legge  24  aprile  1998  n.  128,
nonche' di chiarire che i testi nelle lingue inglese  e  francese  di
cui  al  presente   provvedimento   sono   esclusi   dall'ambito   di
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma,
lettera b), del testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali  e
delle monografie pubblicati nel  supplemento  11.4  della  Farmacopea
europea 11ª edizione, elencati  nell'allegato  al  presente  decreto,
entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte  della
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2024. 
  2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati  al  comma  1
non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo  comma,
lettera b), del testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli  stessi  testi,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge  24  aprile  1998,  n.  128,  sono  posti  a
disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti
presso la Segreteria tecnica  della  commissione  permanente  per  la
revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di  cui  alla
legge 9 novembre 1961, n. 1242. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2024 
 
                                               Il Ministro: Schillaci