L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  480/2014  della  Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo plus, al fondo di coesione,  al  fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1056/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  24  giugno  2021  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale  europeo
plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) e al fondo di coesione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto  l'art.  3  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che  -
sostituendo il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
430/1997 - ha previsto  il  trasferimento  dei  compiti  di  gestione
tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle  amministrazioni
competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione  del
CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti  oggetto  del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto  previsto  dal
citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve  al  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -  d'intesa
con le amministrazioni competenti -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al  fine  di
assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE  n.  141/1999,
ha istituito un apposito Gruppo  di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1987 a favore di  programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto  l'art.  9,  comma  8-bis,  del  decreto-legge   n.   66/2014
convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, il quale prevede
che  «nell'ottica  della   semplificazione   e   dell'efficientamento
dell'attuazione dei programmi  di  sviluppo  cofinanziati  con  fondi
dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  si
avvale  di  Consip  S.p.a.,  nella  sua  qualita'  di   centrale   di
committenza (...) per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate
all'acquisizione,   da   parte   delle   autorita'    di    gestione,
certificazione e audit istituite presso  le  singole  amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea,  di  beni  e  di  servizi  strumentali  all'esercizio  delle
relative funzioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
quale stabilisce che: «Il Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  16
aprile  1987,  n.   183,   concorre,   nei   limiti   delle   proprie
disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione
degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito
della   programmazione   strategica   definita   con   l'Accordo   di
partenariato 2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione  europea.
Al fine  di  massimizzare  le  risorse  destinabili  agli  interventi
complementari di cui al presente comma,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere  al  finanziamento
degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci»; 
  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e
successive modifiche ed integrazioni, il quale  stabilisce  che:  «Il
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e'
autorizzato, nel limite di 1 miliardo di euro annui  a  valere  sulle
proprie  disponibilita',  a  concedere  anticipazioni   delle   quote
comunitarie  e  di  cofinanziamento   nazionale   dei   programmi   a
titolarita' delle amministrazioni centrali dello  Stato  cofinanziati
dell'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR  ed  il  FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242 (...)»; 
  Visto l'art. 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale stabilisce che: «In  attuazione  dell'Accordo  di  partenariato
2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorita' di audit dei
programmi  operativi  nazionali   (PON),   cofinanziati   dai   Fondi
strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di  valutazione
e verifica degli investimenti pubblici - UVER Unita'  di  verifica  o
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, ovvero da autorita' di audit
individuate presso le stesse  amministrazioni  centrali  titolari  di
ciascun programma, laddove siano soddisfatte  le  condizioni  di  cui
all'articolo 123 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Visti gli Accordi di  partenariato  Italia-Unione  europea  per  la
politica di coesione 20142020 e 2021-2027  rispettivamente  approvati
con decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29  ottobre
2014 e C (2022) 4787 del 15 luglio 2022; 
  Considerato che negli allegati dei citati Accordi  di  partenariato
e'  previsto  che  le  funzioni  di  coordinamento  nazionale   delle
autorita' di audit dei fondi strutturali siano svolte  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Considerato che annualmente la  Commissione  europea  organizza  un
incontro con  le  autorita'  di  audit  di  tutti  gli  Stati  membri
dell'Unione  europea  dei  programmi  cofinanziati  dai  fondi  della
politica di coesione, cd. «Riunione del Gruppo  degli  omologhi»,  al
fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento  delle  stesse  e
affrontare tutte le tematiche trasversali di interesse; 
  Considerato che tali incontri si tengono negli Stati membri che  al
riguardo presentano apposite  candidature  che  vengono  esaminate  e
selezionate dalla Commissione europea; 
  Vista la nota del 14 febbraio 2023, prot.  n.  25836,  con  cui  il
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  ha  rappresentato  alla  Commissione
europea l'interesse ad organizzare  la  31ª  riunione  annuale  degli
auditors europei dei fondi di coesione, Gruppo degli omologhi 2024; 
  Vista la nota Ares (2023) 3863373 del 5  giugno  2023  con  cui  la
Commissione europea ha comunicato di accettare la suindicata proposta
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, di ospitare  l'edizione  2024  della
riunione del Gruppo degli omologhi; 
  Vista la nota del 28 giugno  2023,  n.  187930,  con  la  quale  il
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato ha inviato alla  Commissione  europea
il «Grant application form» (all. 3), con l'annesso budget dei  costi
di  realizzazione  dell'evento,  indicati  in  euro  891.429,46  (IVA
inclusa); 
  Vista la nota del 4 luglio 2023, n. 59377,  con  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, Ispettorato  generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione  europea,  Ufficio  XI,  in   qualita'   di   organismo   di
coordinamento  nazionale  delle  Autorita'   di   audit   dei   fondi
strutturali, ha  chiesto  risorse  di  cofinanziamento  nazionale  in
misura tale da consentire la  copertura  finanziaria  necessaria  per
l'avvio  delle  procedure   negoziali   relative   all'organizzazione
dell'evento, per l'importo di euro  891.429,46  come  desumibile  dal
Grant  application  form  allegato  alla  nota  e  nelle  more  della
definizione del Grant agreement ivi citato; 
  Considerato che sulla base della citata  nota  n.  59377  e'  stato
adottato in data 10 luglio 2023 il proprio  decreto  direttoriale  n.
4/2023 mediante  il  quale  e'  stato  assegnato  l'importo  di  euro
891.429,46 (IVA inclusa), a valere sulle disponibilita' del Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di   cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Considerato che nel citato  decreto  n.  4/2023,  al  punto  6,  e'
previsto che con  decreto  direttoriale  I.G.R.U.E.,  successivamente
all'adozione da parte della Commissione europea del  Grant  agreement
relativo alla riunione del Gruppo degli omologhi  del  2024,  saranno
apportati gli adeguamenti al decreto  medesimo,  tenuto  conto  delle
risorse assegnate a carico del bilancio dell'Unione europea; 
  Visto il «Grant agreement» n. 2023CE16BAT001, sottoscritto in  data
19  dicembre  2023  tra  la  Commissione  europea  e   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE, concernente il Progetto  «31ª  Riunione
annuale degli auditors europei dei fondi di  coesione,  Gruppo  degli
omologhi 2024 a Roma»; 
  Considerato che detto progetto ha  un  costo  complessivo  di  euro
891.429,46 (IVA inclusa), alla cui copertura  finanziaria  concorrono
l'Unione europea fino a un  importo  massimo  di  euro  400.000,00  e
l'Italia per la restante quota; 
  Vista la nota n. 7504 del 29 gennaio  2024  con  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, Ispettorato  generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea, Ufficio XI ha trasmesso il suddetto Grant agreement
n. 2023CE16BAT001 con il quale sono state definiti  il  totale  delle
spese ammissibili, pari a 891,429.46 euro (IVA inclusa), e le risorse
a carico del bilancio dell'Unione europea, pari a 400.000,00 euro; 
  Considerata la necessita' di adeguare l'ammontare delle  risorse  a
carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie di  cui  alla  legge  n.  183/1987,  gia'
assegnato con  il  citato  decreto  direttoriale  n.  4/2023  per  un
ammontare pari al totale delle spese  ammissibili,  all'importo  pari
alla differenza tra il totale delle suddette spese, pari a 891.429,46
euro, e l'importo a carico del bilancio dell'Unione europea,  pari  a
400.000,00 euro; 
  Considerato che il programma e'  censito  sul  sistema  finanziario
I.G.R.U.E. con codice intervento 2023IGRUECOF001; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 27
febbraio 2024 tenutasi in videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. L'importo  di  891.429,46  euro  (IVA  inclusa),  assegnato  con
proprio decreto n. 4/2023 a valere sulle disponibilita' del Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di   cui
all'art. 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  per  assicurare
l'immediata  messa  in  opera   delle   iniziative   necessarie   per
l'organizzazione della 31ª Riunione annuale  degli  auditors  europei
dei fondi di coesione, cd. Gruppo  degli  omologhi,  programmata  per
l'anno  2024,  a  seguito  della  adozione  del  Grant  agreement  n.
2023CE16BAT001 di assegnazione delle risorse a  carico  del  bilancio
dell'Unione europea e' rideterminato in euro 491.429,46 euro. 
  2.  La  predetta  assegnazione  di  euro   491.429,46   annulla   e
sostituisce l'assegnazione a  carico  del  Fondo  di  rotazione  gia'
disposta con il decreto direttoriale n. 4/2023. 
  3. Il suddetto importo riguarda complessivamente le azioni da porre
in essere negli anni dal 2023 al 2024 e comunque fino  a  conclusione
di tutte le attivita' programmate per la riunione  del  Gruppo  degli
omologhi del 2024. 
  4. Il  Fondo  di  rotazione  provvede  alle  erogazioni  in  favore
dell'amministrazione beneficiaria,  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29  dicembre
1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. L'amministrazione beneficiaria dei contributi di cui al presente
decreto adotta ogni iniziativa per assicurare il corretto ed efficace
utilizzo  delle  risorse  assegnate,  provvedendo  ad  effettuare   i
controlli atti a garantire che i finanziamenti  siano  utilizzati  in
conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente. 
  6. La medesima amministrazione e' responsabile  della  restituzione
al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non  utilizzate
alla chiusura degli interventi, ovvero indebitamente utilizzate. 
  7. Al termine dell'intervento  l'amministrazione  beneficiaria  dei
contributi di cui al presente decreto trasmette al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.R.U.E.  una  relazione  sullo
stato  di  attuazione  dello  stesso,  con  evidenza  degli   importi
riconosciuti dalla Commissione europea e  delle  eventuali  somme  da
disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo
di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 
  8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2024 
 
                                   L'Ispettore generale Capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 327