L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 190 e 190-bis; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione; Visto il regolamento (UE) 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali; Visto l'art. 7, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e detti organismi non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali); Visto l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in modo parallelo, prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni; Visto l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 265, che ribadisce che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio, e che tutti i dati, informazioni e documenti comunque comunicati da una ad altra autorita', anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima; Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR); Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico puo' trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e - nei casi previsti dalla legge - nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale; Visto il regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38 recante disposizioni in materia di governo societario; Vista la circolare della Banca d'Italia n. 302 dell'8 giugno 2018 che disciplina le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia, attraverso l'utilizzo dell'anagrafe dei soggetti; Visto il regolamento ISVAP del 2 gennaio 2008, n. 10 concernente le procedure di accesso all'attivita' assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione; Visto il regolamento IVASS del 12 febbraio 2019, n. 44 recante disposizioni, attuative del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali; in particolare l'art. 15, comma 7, sugli obblighi di comunicazione dell'impresa del titolare della funzione antiriciclaggio; Visto l'accordo fra Banca d'Italia e IVASS per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei servizi informatici della Banca d'Italia (stipulato nell'agosto 2019), in particolare l'art. 10 in materia di «Riservatezza e protezione dei dati»; Visto l'accordo Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 - stipulato sulla base delle succitate disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, in particolare l'art. 7 relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'anagrafe dei soggetti); Viste le lettere al mercato IVASS del 19 febbraio 2020 e del 4 novembre 2020 recante la nuova procedura informatica Registro delle imprese e gruppi assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici - parallelo operativo; Visto il regolamento IVASS del 29 novembre 2022 n. 54 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo schema di regolamento IVASS concernente il Registro delle imprese e gruppi assicurativi (RIGA); Adotta il seguente regolamento: INDICE PARTE I - Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) PARTE II - Sistema Informativo dei dati anagrafici Titolo I - Principi generali Art. 4 (Obiettivi del sistema di trasmissione digitale delle informazioni anagrafiche e societarie) Titolo II - Ruolo degli organi sociali e alta direzione in materia di trasmissione delle informazioni anagrafiche Art. 5 (Organo amministrativo) Art. 6 (Comitato per il controllo interno e i rischi) Art. 7 (Alta direzione) Art. 8 (Presidi di controllo sulla protezione dei dati personali) Titolo III - Informazioni gestite con l'applicativo RIGA Art. 9 (Le informazioni anagrafiche e societarie sulle imprese e sui gruppi) Art. 10 (Organi sociali, funzioni fondamentali e societa' di revisione) Art. 11 (Funzioni o attivita' essenziali o importanti esternalizzate) Art. 12 (Altre attivita' per le quali e' richiesta la rilevazione) Art. 13 (Azionisti e patti parasociali) Art. 14 (Partecipazioni) Titolo IV - Sistema di Trasmissione dei dati Capo I - Modalita' di trasmissione Art. 15 (Soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni) Art. 16 (Modalita' e tempi di trasmissione delle informazioni) Capo II - Modalita' di accesso Art. 17 (Informazioni generali) Art. 18 (Abilitazioni per l'accesso a RIGA) Art. 19 (Consultazioni pubbliche di RIGA) Capo III - Segnalazione delle persone fisiche e soggetti esteri Art. 20 (Utilizzo delle informazioni presenti nell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia) Art. 21 (Soggetti non ancora registrati) PARTE III - Disposizioni finali Art. 22 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) Art. 23 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, 10 con particolare riferimento al comma 4, 10-bis, 23, 24, 30, comma 2 lettera b) e comma 7, 30-septies, comma 4, 47-quater, commi 1 e 2, 60, 60-bis, 61, 76, 189, 190, comma 1, 190-bis, 191, comma 1, 207-bis, commi 1 e 2, 213, commi 1 e 2, 214-bis, comma 1, 215-bis, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' dall'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS e dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.