IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e in particolare l'art.  252,  comma  4,  che
attribuisce al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
la competenza sulla procedura  di  bonifica  dei  siti  di  interesse
nazionale; 
  Visto l'art. 17-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, in legge 29  dicembre  2021,  n.  233,
modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2,  del  decreto-legge
30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla  legge
23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o piu' decreti
del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre  anni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sentiti la regione e gli enti  locali  interessati,
sono effettuate  la  ricognizione  e  la  riperimetrazione  dei  siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini
della bonifica, escludendo le aree e i territori che  non  soddisfano
piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  252,  comma  2,  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino di  attribuzioni  per  i
Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare"  e'  ridenominato  "Ministero
della transizione ecologica"»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica» come  modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021,  n.  243,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022,
n. 109 e, da ultimo, dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione
ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e  della
sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale»,  che  individua,  tra  gli  altri,
l'area di Terni - Papigno come intervento di  bonifica  di  interesse
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio dell'8 luglio 2002, recante la «Perimetrazione del sito di
interesse nazionale di Terni - Papigno»; 
  Vista la  «Relazione  per  la  deperimetrazione  del  S.I.N.  Terni
Papigno»,  acquisita  agli  atti   della   Direzione   generale   uso
sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse  idriche   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  con  nota  protocollo  n.
157792   del   4   ottobre   2023,   costituente   la   proposta   di
riperimetrazione del S.I.N. «Terni Papigno» (di seguito  «Proposta»),
costituita dai seguenti documenti: 
    relazione per la deperimetrazione del S.I.N.; 
    relazione tecnica ISPRA; 
    particelle catastali; 
    proposta di perimetrazione in shapefile; 
  Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale
uso sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse  idriche  (USSRI)  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  n.  51  del  27
febbraio 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi
decisoria indetta con nota della Direzione generale  uso  sostenibile
del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica del 31 ottobre 2023, con protocollo  n.  174971,
avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del  S.I.N.  «Terni
Papigno», acquisita con nota protocollo n. 157792 del 4 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ridefinizione del perimetro 
 
  1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale  «Terni
-  Papigno»  viene  ridefinito  cosi'  come  riportato  nella  tavola
cartografica allegata al presente decreto. 
  2. La  cartografia  ufficiale  del  nuovo  perimetro  del  sito  di
bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno»  e'  conservata  in
originale presso la Direzione generale uso sostenibile  del  suolo  e
delle risorse idriche (USSRI) del  Ministero  dall'ambiente  e  della
sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Umbria. 
  3. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del  sito  di
bonifica di interesse nazionale «Terni - Papigno»  e'  pubblicato  in
una sezione specifica del sito  web  del  Ministero  dall'ambiente  e
della sicurezza energetica.