IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale (di seguito, SSN) tra agenzia e societa'
farmaceutiche   titolari   dell'autorizzazione   all'immissione    in
commercio (di seguito A.I.C.); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze dal titolo «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3, del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, per la classificazione dei medicinali erogabili a carico
del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 40 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa a un Codice comunitario concernente  i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA n. 50/2024 del 29 gennaio 2024, concernente
«Regime di rimborsabilita' e prezzo  del  medicinale  per  uso  umano
"Coaprovel"», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2024; 
  Considerato che occorre  rettificare  la  determina  suddetta,  per
correggere i numeri del registro comunitario; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                   Rettifica della determina AIFA 
                   n. 50/2024 del 29 gennaio 2024 
 
  E' rettificata nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
50/2024 del 29 gennaio 2024, concernente «Regime di rimborsabilita' e
prezzo del medicinale per  uso  umano  COAPROVEL»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33
del 9 febbraio 2024, 
laddove e' scritto: 
    «EU/1/98/086/020; 
    EU/1/98/086/021; 
    EU/1/98/086/022; 
    EU/1/98/086/031; 
    EU/1/98/086/032; 
    EU/1/98/086/033; 
    EU/1/98/086/034; 
    EU/1/98/086/030; 
    EU/1/98/086/017; 
    EU/1/98/086/007; 
    EU/1/98/086/008; 
    EU/1/98/086/009; 
    EU/1/98/086/010; 
    EU/1/98/086/029; 
    EU/1/98/086/011; 
    EU/1/98/086/012; 
    EU/1/98/086/013; 
    EU/1/98/086/014; 
    EU/1/98/086/015; 
    EU/1/98/086/016; 
    EU/1/98/086/018; 
    EU/1/98/086/019; 
    EU/1/98/086/078; 
    EU/1/98/086/092; 
    EU/1/98/086/104; 
    EU/1/98/086/116; 
    EU/1/98/086/128.», 
leggasi: 
    «EU/1/98/086/020; 
    EU/1/98/086/021; 
    EU/1/98/086/022; 
    EU/1/98/086/031; 
    EU/1/98/086/032; 
    EU/1/98/086/033; 
    EU/1/98/086/034; 
    EU/1/98/086/030; 
    EU/1/98/086/017; 
    EU/1/98/086/007; 
    EU/1/98/086/008; 
    EU/1/98/086/009; 
    EU/1/98/086/010; 
    EU/1/98/086/029; 
    EU/1/98/086/011; 
    EU/1/98/086/012; 
    EU/1/98/086/013; 
    EU/1/98/086/014; 
    EU/1/98/086/015; 
    EU/1/98/086/016; 
    EU/1/98/086/018; 
    EU/1/98/086/019; 
    EU/1/98/086/023; 
    EU/1/98/086/025; 
    EU/1/98/086/026; 
    EU/1/98/086/027; 
    EU/1/98/086/028.».