Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 23 aprile  2024,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti  dei  certificati
comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler
promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte
per la seguente richiesta di referendum  di  cui  all'art.  75  della
Costituzione: 
      «Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica", nei testi risultanti dalle modificazioni  e
integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla
legge 3 novembre 2017,  n.  165  recante  "Modifiche  al  sistema  di
elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica.
Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge  27  maggio  2019  n.  51
recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi
elettorali indipendentemente dal  numero  di  parlamentari";  e  cio'
limitatamente alle seguenti parti: 
        A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361: 
          - l'art. 83, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole:
"quanto previsto alla lettera e)"; 
          - l'art. 83, comma 1, lettera e): "individua quindi: 
          1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista   collegata   rappresentativa   di    minoranze    linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una particolare tutela di  tali  minoranze  linguistiche,  che  abbia
conseguito almeno il 20 per cento  dei  voti  validi  espressi  nella
regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati  eletti  in
almeno un quarto dei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  ai
sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore; 
          2)  le  singole  liste  non  collegate,  o   collegate   in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero
1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento
dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le
liste  collegate  in  coalizioni  che  non   abbiano   raggiunto   la
percentuale  di  cui  al  numero  1),  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti
validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano  stati
proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi  uninominali  della
circoscrizione  ai  sensi  dell'articolo   77,   con   arrotondamento
all'unita' superiore;"; 
        - l'art. 83, comma 1, lettera f), primo periodo limitatamente
alle parole: "di cui alla lettera e) del presente comma"; 
        -  l'art.  83,  comma  1,   lettera   f),   secondo   periodo
limitatamente alle parole  "di  cui  alla  lettera  e)  del  presente
comma"; 
        -  l'art.  83,  comma   1,   lettera   g),   primo   periodo,
limitatamente  alle  parole:  "che  abbiano  conseguito   sul   piano
nazionale almeno il 3 percento dei  voti  validi  espressi";  secondo
periodo, limitatamente alle  parole:  "ammesse  al  riparto";  quarto
periodo, limitatamente alle parole "ammessa al riparto"; 
        -  l'art.  83,  comma   1,   lettera   h),   primo   periodo,
limitatamente alle parole: "di cui alla lettera e)";  terzo  periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse al riparto"; 
        -  l'art.  83,  comma  1,  lettera   i),   secondo   periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse alla ripartizione ai sensi  della
lettera g), primo periodo"; 
      B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: 
        - l'art. 16-bis, comma 1, lettera e): "e) individua quindi: 
          1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei  voti
validi espressi almeno in una  regione  ovvero  una  lista  collegata
rappresentativa di minoranze  linguistiche  riconosciute,  presentata
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o
le relative norme di attuazione prevedano una particolare  tutela  di
tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano  stati  proclamati
eletti  in  almeno  un   quarto   dei   collegi   uninominali   della
circoscrizione   regionale   ai   sensi   dell'articolo    16,    con
arrotondamento all'unita' superiore; 
          2)  le  singole  liste  non  collegate,  o   collegate   in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero
1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per  cento
dei voti validi  espressi,  e  le  singole  liste  non  collegate,  o
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di
cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per  cento  dei
voti validi espressi almeno in una  regione,  nonche'  le  liste  non
collegate, o collegate in coalizioni che  non  abbiano  raggiunto  la
percentuale  di  cui  al  numero  1),  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione  regionale  ai
sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore;"; 
        - l'art. 16-bis, comma  1,  lettera  f),  limitatamente  alle
parole: "individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)"; 
        - l'art. 17,  comma  1,  primo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1)  e
2), e incluse  nell'elenco  di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  1,
lettera f)"; 
        -  l'art.  17,  comma   1,   lettera   a),   primo   periodo,
limitatamente alle parole: "di cui all'art. 16-bis, comma 1,  lettera
e), numero 1", e alle  parole:  "che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi  o  che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti  validi  espressi
nella regione e delle  singole  liste  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione  regionale  ai
sensi dell'articolo 16,"; 
        -  l'art.  17,  comma   1,   lettera   b),   primo   periodo,
limitatamente alle parole: "ammesse al riparto che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti  validi  espressi,
nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito  almeno  il  20
per cento dei voti validi espressi  nella  regione,  nonche'  fra  le
liste   collegate   rappresentative   di    minoranze    linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una  particolare  tutela  di  tali  minoranze  linguistiche,  i   cui
candidati siano stati proclamati  eletti  in  almeno  un  quarto  dei
collegi  uninominali  della   circoscrizione   regionale   ai   sensi
dell'articolo 16, con arrotondamento all'unita' superiore"; 
        -  l'art.  17,  comma  1,  lettera   b),   secondo   periodo,
limitatamente alle  parole:  "ammesse  al  riparto";  terzo  periodo,
limitatamente alle parole: "ammessa al riparto"?» 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato  Referendario
per la Rappresentanza, Co.Re.Ra con sede in Roma, Via delle  Carrozze
n. 19 - email: info@iovoglioscegliere.it.