Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 23 aprile  2024,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 13 cittadini italiani, muniti  dei  certificati
comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler
promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte
per la seguente richiesta di referendum  di  cui  all'art.  75  della
Costituzione: 
      «Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera  dei  Deputati:  "Approvazione  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati.", approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, e il Decreto Legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533 recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica" nei testi risultanti dalle  modificazioni  e
integrazioni ad essi successivamente apportate in  particolare  dalla
legge 3 novembre 2017, n.  165,  recante  "Modifiche  al  sistema  di
elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica.
Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi  elettorali
uninominali e plurinominali." e dalla legge 27  maggio  2019  n.  51,
recante "Disposizioni per  assicurare  l'applicabilita'  delle  leggi
elettorali indipendentemente dal  numero  di  parlamentari";  e  cio'
limitatamente alle seguenti parti: 
        A) Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361: 
          - l'art. 18-bis, comma 2-bis,  secondo  periodo:  "Ciascuna
lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali
del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'."; 
          - l'art. 18-bis, comma 3,  secondo  periodo,  limitatamente
alle parole: "alla meta', con  arrotondamento  all'unita'  superiore,
dei seggi assegnati al  collegio  plurinominale  e  non  puo'  essere
superiore", e alle parole: "in ogni caso, il numero dei candidati non
puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro"; 
          - l'art, 19, il comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "di
cinque"; e il comma 4, limitatamente  alle  parole:  ",  fino  ad  un
massimo di cinque"; 
          - l'art.  83,  comma  1,  lettera  h),  limitatamente  alla
seguente parte: 
          "Successivamente l'Ufficio accerta se il numero  dei  seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero di  seggi  determinato  ai  sensi
della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o  singola  lista  che  abbia  il
maggior numero di seggi eccedenti e, in  caso  di  parita'  di  seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o  singole  liste,  da
quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale,
proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole  liste  in
ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle  quali
essa  li  ha  ottenuti  con  le  parti  decimali  dei  quozienti   di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano  ottenuto  il
numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei  quozienti  non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a  tali  coalizioni  di
liste o singole liste. Qualora nella medesima  circoscrizione  due  o
piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti  decimali  dei
quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione  di
liste o alla singola lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del
quoziente non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o  singole
liste deficitarie con parti decimali  di  quozienti  non  utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista
eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a  individuare
un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il
seggio eccedentario e  attribuirlo  ad  una  coalizione  di  liste  o
singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso  in
cui non sia possibile fare riferimento alla  medesima  circoscrizione
ai  fini  del  completamento  delle  operazioni  precedenti,  fino  a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione  di  liste  o
singola  lista  eccedentaria  vengono   sottratti   i   seggi   nelle
circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o
singola lista  deficitaria  sono  conseguentemente  attribuiti  seggi
nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le  maggiori  parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;"; 
          - l'art.  83,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente  alla
seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei
seggi  assegnati  in  tutte  le  circoscrizioni  a   ciascuna   lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa  attribuito  ai  sensi  della
lettera g). In  caso  negativo,  procede  alle  seguenti  operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi  eccedenti
e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu'  liste,  da
quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale,
proseguendo poi con le altre liste, in ordine  decrescente  di  seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle  circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei  quozienti,
secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero  di  seggi  spettante,  abbiano  parti
decimali dei quozienti non utilizzate.  Conseguentemente,  assegna  i
seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o  piu'
liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il  seggio
e' attribuito  alla  lista  con  la  piu'  alta  parte  decimale  del
quoziente non utilizzata o, in caso  di  parita',  a  quella  con  la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale.  Nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  attribuire   il   seggio   eccedentario   nella   medesima
circoscrizione, in quanto non vi siano liste  deficitarie  con  parti
decimali di quozienti non  utilizzate,  l'Ufficio  prosegue,  per  la
stessa lista eccedentaria,  nell'ordine  dei  decimali  crescenti,  a
individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia  possibile
sottrarre  il  seggio  eccedentario  e  attribuirlo  ad   una   lista
deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in  cui  non  sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del
completamento delle operazioni precedenti,  fino  a  concorrenza  dei
seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono  sottratti  i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con  le  minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie
sono conseguentemente attribuiti  seggi  nelle  altre  circoscrizioni
nelle quali abbiano le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di
attribuzione non utilizzate."; 
          - l'art.  83-bis,  comma  1,  limitatamente  alla  seguente
parte: "Successivamente l'ufficio accerta  se  il  numero  dei  seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda  al  numero
di  seggi  ad  essa  attribuito  nella  circoscrizione   dall'Ufficio
elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina  la  lista
che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita'  di  essi,
la lista che tra queste ha ottenuto il  seggio  eccedentario  con  la
minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a  tale
lista nel collegio in cui e'  stato  ottenuto  con  la  minore  parte
decimale dei quozienti  di  attribuzione  e  lo  assegna  alla  lista
deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita'
di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale  del
quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio
e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui
essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione  non
utilizzata; ripete  quindi,  in  successione,  tali  operazioni  sino
all'assegnazione  di   tutti   i   seggi   eccedentari   alle   liste
deficitarie"; 
          - l'art. 85, il  comma  1:  "Il  deputato  eletto  in  piu'
collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale  la  lista
cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale  di
collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77,  comma
1, lettera e)"; 
          - l'art. 85, il comma  1-bis,  limitatamente  alle  parole:
"uno o piu'"; 
        B) Nel Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: 
          - l'art. 9, comma 4, secondo  periodo,  limitatamente  alle
parole: "alla meta', con  arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei
seggi  assegnati  al  collegio  plurinominale  e  non   puo'   essere
superiore"; 
          - l'art. 9, comma 4, terzo periodo: "In ogni caso il numero
dei candidati non  puo'  essere  inferiore  a  due  ne'  superiore  a
quattro; nei collegi  plurinominali  in  cui  e'  assegnato  un  solo
seggio, la lista e' composta da un solo candidato."; 
          - l'art.  17,  comma  1,  lettera  c),  limitatamente  alla
seguente parte: "Successivamente l'ufficio accerta se il  numero  dei
seggi assegnati in tutti i collegi  plurinominali  a  ciascuna  lista
corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere  a)
e b). In caso negativo, determina la lista che ha il  maggior  numero
di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha
ottenuto il seggio eccedentario con  la  minore  parte  decimale  del
quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in  cui
e' stato ottenuto con la  minore  parte  decimale  dei  quozienti  di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che  ha  il  maggior
numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che  non  ha  dato
luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato  alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione, tali operazioni  sino  alla  assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie."?». 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il Comitato  Referendario
per la Rappresentanza, Co.Re.Ra con sede in Roma, Via delle  Carrozze
n. 19 email: info@iovoglioscegliere.it.