IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, par.  2  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del  1°
luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche   protette   la   denominazione   di   origine   protetta
«Brisighella»; 
  Vista la richiesta, presentata il 10 aprile 2024 dal Consorzio olio
DOP «Brisighella» di modifica temporanea dell'art. 6 del disciplinare
di  produzione  relativa  alle  caratteristiche  al  consumo  ed   in
particolare la % dell'acido oleico che viene chiesto passi da ≥ 74% a
≥ 71%; 
  Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.
1430 del 28 agosto e il decreto del Ministero dell'agricoltura  della
sovranita' alimentare e delle foreste del 12 settembre 2024 che hanno
accertato gli eventi calamitosi verificatisi nell'intera Provincia di
Ravenna e in numerosi comuni  della  Provincia  di  Forli-Cesena,  in
un'area  comprendente  l'intera  zona   di   produzione   della   DOP
Brisighella; 
  Vista il provvedimento della  Regione  Emilia-Romagna  che  del  16
aprile 2024 e la relazione dell'Agenzia prevenzione ambiente  energia
dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro Meteo Clima in cui si  evidenzia
l'anomalo andamento stagionale  dell'anno  2023  con  un  eccesso  di
piovosita' in fase di prefioritura e una successiva  stagione  estiva
eccessivamente calda e siccitosa che ha portato un  abbassamento  del
valore medio dell'acido oleico; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art.  6,  prevede
che la percentuale dell'acido oleico  deve  essere  da  ≥  74%  e  il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave  danno  economico
ai produttori; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali della DOP «Brisighella»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Brisighella» ai sensi del citato art.
53, par. 3 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e  dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale. 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Brisighella»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 e' cosi'
modificato: 
    
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|         Testo in vigore         |        Testo modificato         |
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|Art. 6                           |Art. 6                           |
|«L'olio di oliva                 |«L'olio di oliva                 |
|extravergine a denominazione di  |extravergine a denominazione di  |
|origine controllata "Brisighella"|origine controllata "Brisighella"|
|all'atto dell'immissione al      |all'atto dell'immissione al      |
|consumo, deve rispondere alle    |consumo, deve rispondere alle    |
|seguenti caratteristiche: [...]  |seguenti caratteristiche: [...]  |
|Acido Oleico: ≥74 %»             |Acido Oleico: ≥71 %»             |
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  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Brisighella» e' temporanea e ha  validita'  per  l'annata  olivicola
2023. 
  Il presente  decreto,  recante  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione  «Brisighella»,  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet  del
Ministero  dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste. 
 
    Roma, 19 aprile 2024 
 
                                                Il dirigente: Cafiero