IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme  in  materia
di procreazione medicalmente assistita» e, in particolare, l'art.  7,
il  quale  prevede  che  il  Ministro   della   salute,   avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanita'  e  previo  parere  del  Consiglio
superiore di sanita', definisce, con proprio decreto, le linee  guida
contenenti  l'indicazione  delle  procedure  e  delle   tecniche   di
procreazione medicalmente assistita e che le medesime sono aggiornate
periodicamente, almeno ogni  tre  anni,  in  rapporto  all'evoluzione
tecnico-scientifica; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante «Norme  in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umane»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani»; 
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194 recante «Norme per la  tutela
sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione   volontaria   della
gravidanza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n.
131 recante «Regolamento di  attuazione  della  direttiva  2012/39/UE
della Commissione, del 26 novembre 2012, che  modifica  la  direttiva
2006/17/CE per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni  tecniche
relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani»; 
  Visto il decreto dei Ministri della giustizia  e  della  salute  28
dicembre 2016, n. 265, con  il  quale  e'  adottato  il  «Regolamento
recante norme in materia di manifestazione della volonta' di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita,  in  attuazione
dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  1°  luglio  2015,
recante  «Linee  guida  in  materia  di   procreazione   medicalmente
assistita»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 161 del 14 luglio 2015; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  nella  seduta  del  15  marzo  2012  sui  «Requisiti  minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  strutture  sanitarie
autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita'
e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
cellule  umane»,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (rep. atti n. 59/CSR); 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 sui «Criteri per le visite  di
verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e  organizzativi  dei
centri di  procreazione  medicalmente  assistita  (PMA),  di  cui  ai
decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la  formazione  e
qualificazione dei valutatori addetti a  tali  verifiche»,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
(rep. atti n. 58/CSR); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale, n. 161 del 24  maggio
2023,  depositata  il  24  luglio  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 30 del 26 luglio  2023,  con
la  quale  sono  state  rigettate  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate dal tribunale di Roma, in  riferimento  agli
articoli 2, 3, 13, primo comma, 32, secondo comma e 117, primo  comma
della Costituzione e all'art. 8 CEDU, relativamente all'art. 6, comma
3, legge n. 40/2004 in punto di revoca  del  consenso  prestato  alla
procreazione medicalmente assistita (PMA); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale, n. 84  del  22  marzo
2016,  depositata  il  13  aprile  2016,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 16 del 20 aprile  2016,  con
la  quale  e'  stata  dichiarata  «inammissibile  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3,  ultimo  capoverso,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli  articoli  2,
3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, della  Costituzione»  ed  e'  stata,
inoltre,  dichiarata  «inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 della  legge  n.  40  del
2004, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, 13, 31,  32  e
33, primo comma, della Costituzione; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 21  ottobre
2015, depositata in cancelleria l'11 novembre 2015 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 46 del 18  novembre
2015   con   la   quale   e'   stata   dichiarata   «l'illegittimita'
costituzionale dell' art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di  procreazione  medicalmente
assistita) nella parte in cui contempla  come  ipotesi  di  reato  la
condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia
esclusivamente finalizzata ad  evitare  l'impianto  nell'utero  della
donna  di  embrioni  affetti  da  malattie  genetiche   trasmissibili
rispondenti ai criteri di gravita' di  cui  all'  art.  6,  comma  1,
lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per  la  tutela
della maternita' e sulla interruzione della gravidanza)  e  accertate
da apposite strutture pubbliche». 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 96  del  14  maggio
2015, depositata in cancelleria il 5 giugno 2015 e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 23  del  10  giugno
2015   con   la   quale   e'   stata   dichiarata   «l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2,  e  4  comma  1,  della
legge 19 febbraio 2004, n.  40  (Norme  in  materia  di  procreazione
medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso
alle tecniche di  procreazione  medicalmente  assistita  alle  coppie
fertili portatrici di malattie genetiche  trasmissibili,  rispondenti
ai criteri di gravita' di cui all' art. 6, comma1, lettera  b)  della
legge 22 maggio 1978, n. 194  (Norme  per  la  tutela  sociale  della
maternita'  e   sull'interruzione   volontaria   della   gravidanza),
accertate da apposite strutture pubbliche»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 162  del  9  aprile
2014, depositata in cancelleria il 10 giugno 2014 e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 26  del  18  giugno
2014,   con   la   quale   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale «dell'art. 4, comma 3, della legge 19  febbraio  2004,
n. 40 nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art.  5,
comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a  tecniche  di
procreazione medicalmente assistita di tipo  eterologo,  qualora  sia
stata diagnosticata una patologia  che  sia  causa  di  sterilita'  o
infertilita' assolute ed irreversibili»; dell'art. 9, comma 1,  della
legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole  «in  violazione  del
divieto di cui all'art. 4, comma 3»;  dell'art.  9,  comma  3,  della
legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole  «in  violazione  del
divieto di cui all'art. 4, comma 3»; dell'art.  12,  comma  1,  della
legge n. 40 del 2004; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del  1°  aprile
2009, depositata in cancelleria l'8 maggio 2009  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie  speciale  n.
19 del 13 maggio 2009, con la quale e' stata dichiarata, tra l'altro,
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2,  della  legge
19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole  "ad  un  unico  e
contemporaneo   impianto,   comunque   non   superiore   a   tre"   e
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della medesima
legge n. 40 "nella parte in cui  non  prevede  che  il  trasferimento
degli embrioni, da realizzare non appena possibile,  come  stabilisce
tale norma, debba essere effettuato senza  pregiudizio  della  salute
della donna"»; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  linee  guida  in  materia  di
procreazione medicalmente assistita di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 1° luglio 2015, anche al fine di adeguarne  i  contenuti
alle sentenze della Corte costituzionale n. 229 del 21 ottobre 2015 e
n. 96 del 14 maggio 2015, e  in  conformita'  alle  disposizioni  dei
decreti legislativi 6 novembre 2007, n. 191 e 25 gennaio 2010, n. 16,
nonche' alle previsioni del decreto del Presidente  della  Repubblica
23 agosto 2019, n. 131,  recante  «Regolamento  di  attuazione  della
direttiva 2012/39/UE della Commissione, del  26  novembre  2012,  che
modifica la direttiva  2006/17/CE  per  quanto  riguarda  determinate
prescrizioni tecniche relative agli esami  effettuati  su  tessuti  e
cellule umani»; 
  Tenuto conto degli esiti  del  Tavolo  tecnico  per  la  ricerca  e
formazione nella prevenzione e cura  dell'infertilita',  nonche'  del
Tavolo tecnico  di  approfondimento  delle  tematiche  relative  alla
procreazione medicalmente assistita (PMA) costituiti presso l'ufficio
di Gabinetto del Ministero della salute, rispettivamente, con decreto
ministeriale  14  giugno   2021   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e decreto ministeriale  13  gennaio  2023  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che si  sono  avvalsi  altresi'  della
collaborazione dell'Istituto superiore di sanita' ai sensi  dell'art.
7, comma 1, della menzionata legge n. 40 del 2004; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 40 del 2004,  il
parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella  seduta  del
18 dicembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottata la versione aggiornata delle linee guida  contenenti
le indicazioni delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita, allegate come parte integrante  del  presente
decreto, che sostituisce il  decreto  ministeriale  1°  luglio  2015,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana 14
luglio 2015, n. 161.