IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
(Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con
il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro
dell'universita' e della ricerca;
Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito
«PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30
aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n.
241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in
data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di
decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442
(NLE);
Vista la decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di
esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la
rendicontazione della spesa sociale;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni
e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e
della resilienza;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 229 del 24
settembre 2021), recante «Assegnazione delle risorse finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al
fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della
Missione 4 «Istruzione e ricerca» nelle due componenti M4C1
«Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili
nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;
Visto il decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024 recante
«Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che ridetermina e
rimodula l'assegnazione finanziaria complessiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle
correlate linee di investimenti e sub-investimenti, modificando
l'importo complessivo assegnato in euro 11.583.009.954,34
(undicimiliardicinquecentoottantatremilioninovemilanovecentocinquanta
quattro/34);
Tenuto conto che la componente C2 «Dalla ricerca all'impresa» della
Missione 4 «Istruzione e ricerca» mira a sostenere gli investimenti
in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie,
a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una
economia basata sulla conoscenza, e che, in particolare, la linea di
investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono
ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione
dei ricercatori da parte delle imprese» mirava ad aumentare la
riserva di capitale umano impegnato in attivita' orientate alla
ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono
ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso l'assegnazione
di n. 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A.
2022/2023;
Vista la suindicata decisione del Consiglio UE che modifica la
decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 (ST 16051/2023) con la
quale, relativamente all'investimento 3.3, e' stata disposta, tra le
altre, la modifica della descrizione dell'obiettivo M4C2-3, il quale,
nella nuova formulazione, prevede l'«Assegnazione di almeno 6.000
borse di dottorato» al 31 dicembre 2024;
Considerato che, nell'ambito dell'investimento 3.3 «Introduzione di
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione
delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte
delle imprese», era previsto il finanziamento di nuove borse per
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione
delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A.
2022/2023 per un importo complessivo di euro 450.000.000,00
(quattrocentocinquantamilioni/00);
Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del 26 gennaio 2024,
che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un importo
complessivo di euro 360.000.000,00 (trecentosessantamilioni/00);
Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai
sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione
e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con
modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Visto in particolare, l'art. 26 del decreto-legge del 24 febbraio
2023, n. 13 che introduce una decontribuzione nel limite massimo di
7.500 euro per le imprese che partecipano al finanziamento delle
borse di dottorato innovativo e che assumono a tempo indeterminato
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che e' o e'
stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del 24
febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le universita' statali e non
statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1
possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse
ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel
quadro di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i
fondi assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
relazione al funzionamento ordinario»;
Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 52 del 2 marzo 2024) recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del suindicato
decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la misura
delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti
attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato,
ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da
specifiche disposizioni di legge»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
29 dicembre 2023, n. 1668 recante «Atto di indirizzo
politico-istituzionale per l'anno 2024»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del
14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»
entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74
del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre
2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unita' di
missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso
il segretariato generale del Ministero dell'universita' e della
ricerca;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione
del Next Generation EU-Italia;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito
sistema informatico;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 279 del 23
novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter,
2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 17 regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre
procedure di attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le
amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR»;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti
complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla
seconda «Richiesta di pagamento» alla C.E. prevista per il 28 giugno
p.v.»;
Vista la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
prot. 181858 recante «Linee guida per la realizzazione della sezione
dedicata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) nei siti web istituzionali delle amministrazioni titolari di
misure»;
Vista la circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Controllo di regolarita'
amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e
di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e
contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime
indicazioni operative»;
Vista la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «circolare delle procedure finanziarie
PNRR»;
Vista la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida per lo svolgimento delle
attivita' di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di
competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»;
Vista la circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Modalita' di accesso al Fondo per
l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»;
Vista la circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»;
Vista la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»;
Vista la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla
terza «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;
Vista la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo
finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio
finanziario 2022»;
Vista la circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Controllo preventivo di regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di
gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del 13 marzo 2023, n. 10, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni
operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti
delle contabilita' speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello
Stato»;
Vista la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli PNRR
- Sezione controlli milestone e target»;
Vista la circolare del 7 aprile 2023, n. 15, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici - bilancio
di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n.
42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»;
Vista la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo
svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle
Misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei
soggetti attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo
ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e
del collegamento alla banca dati ORBIS nonche' alle piattaforme
antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;
Vista la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli
adempimenti PNRR e modalita' di attivazione delle anticipazioni di
cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare del 11 maggio 2023, n. 21, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024
e per il triennio 2024 - 2026 e budget per il triennio 2024 - 2026.
Proposte per la manovra 2024»;
Vista la circolare del 16 maggio 2023, n. 22, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Bilancio di genere. Linee guida e
avvio delle attivita' relative al rendiconto generale dello Stato
2022»;
Vista la circolare del 24 luglio 2023, n. 25, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida operative relative alle
modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle
contabilita' di tesoreria NGEU»;
Vista la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi
alla quarta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;
Vista la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo
svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei
soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione
delle titolarita' effettive ex art. 22 par. 2 lettera d) regolamento
(UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da
parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo
n. 231/2007»;
Vista la circolare del 28 novembre 2023, n. 31, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Procedure di trasferimento delle
risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui
all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi
alla quinta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;
Vista la circolare del 7 dicembre 2023, n. 33, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi PNRR gestiti sul modulo
finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio
finanziario 2023.»;
Vista la circolare del 22 dicembre 2023, n. 35, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Strategia generale antifrode per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione
2.0.»;
Vista la circolare del 3 gennaio 2024, n. 1, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia di riduzione
dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione
dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Prime indicazioni operative.»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione
per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di
colloquio, versione 2.0»;
Vista la circolare del 29 febbraio 2024, n. 8, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della
pubblica amministrazione ai sensi art. 27, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle
variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud»;
Vista la circolare del 12 marzo 2024, n. 10, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Procedure di gara svolte dalle
centrali di committenza e correlate agli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Vista la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per lo
svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei
soggetti attuatori. Adozione delle appendici tematiche: la
prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22
regolamento (UE) 2021/241; la duplicazione dei finanziamenti ex art.
22, par. 2, lettera c) regolamento (UE) 2021/241»;
Visto il sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del Ministero
dell'universita' e della ricerca, amministrazione centrale titolare
di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con
decreto direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante «Norma in materia di
borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'» e in
particolare l'art. 2;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, recante «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»
ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca») come modificato
dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80;
Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza,
dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 19
che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle
Universita', previo accreditamento da parte del Ministero
dell'universita' e della ricerca su conforme parere dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo
delle borse di dottorato di ricerca» e il decreto n. 40 del 25
gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo
annuale delle borse di dottorato;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca del
14 dicembre 2021, n. 226, «Regolamento recante modalita' di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»
che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45,
avente ad oggetto il «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;
Visto in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca 226/2021 che recita «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la
domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste
dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione
di attribuzione delle borse di studio»;
Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226» approvate con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 301 del 22 marzo 2022,
che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il
XL ciclo;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
470 del 21 febbraio 2024 recante il «Decreto di definizione delle
modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM)», registrato dall'ufficio centrale di bilancio (UCB) in data
28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con
il n. 3011, nonche' registrato dalla Corte dei conti in data 11
aprile 2024, n. 979;
Visto in particolare, l'art. 15, comma 1 del citato decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la
domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla richiesta di assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste
dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione
di attribuzione delle borse di studio»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle borse di
studio relative alle istituzioni AFAM, registrato dall'ufficio
centrale di bilancio (UCB) in data 8 aprile 2024 e annotato sul
registro ufficiale di protocollo con il n. 5166, nonche' registrato
dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti
attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' amministrazione titolare», prot.
785 del 31 gennaio 2023;
Considerato che gli Operational Arrangements siglati fra la
Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in
data 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni
indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per
il target M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento,
il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in
particolare il Target M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede n.
6.000 borse assegnate per dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
352 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'anno accademico
2022/2023, di n. 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la
frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex decreto
ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e da
accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno
accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformita'
alla linea di investimento 3.3, integrato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28
dicembre 2022, integrato con decreto del direttore generale degli
ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n.
2174 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di
quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento
delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 352, e di
concessione del finanziamento;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21
febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle borse
di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'Anno
accademico 2022/2023;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
117 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione, per l'anno accademico
2023/2024, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la
frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex decreto
ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e ex
decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno accademico
2022/2023 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXIX
ciclo - Anno accademico 2023/2024 in programmi dedicati e declinati
in conformita' alla linea di investimento 3.3 «Introduzione di
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione
delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte
delle imprese»;
Considerato il decreto del direttore generale degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2332 del 22
dicembre 2023, rettificato con successivo decreto direttoriale n.
2370 del 29 dicembre 2023, recante il provvedimento di concessione
del finanziamento;
Considerate le borse non attribuite a valere sui provvedimenti di
concessione di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca n. 117 del 2 marzo 2023, pari a n. 2.584
(duemilacinquecentottantaquattro);
Considerate le risorse - per un importo pari a euro 17.040.000,00
(diciasettemilioniquarantamila/00) - derivanti dalla rideterminazione
dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero,
all'esito della rimodulazione della dotazione finanziaria e del
target nell'ambito dell'investimento 3.3 «Introduzione di dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese
e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese»;
Vista la necessita' di assegnare le borse non attribuite nell'anno
accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui
al citato decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n.
117 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse;
Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire
agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di
utilizzazione delle risorse;
Ritenuto anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro
normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di
risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati ex decreto
ministeriale n. 45/2013 ed ex decreto ministeriale n. 226/2021 e da
accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed ex decreto
ministeriale n. 470/2024;
Ritenuto di dover includere tra i soggetti attuatori le
Universita', statali e non statali, incluse le Universita'
telematiche, pari complessivamente a novantadue unita' (ultimo dato
disponibile attraverso il portale «USTAT», gestito dal Servizio
statistico del Ministero), quale rappresentazione del bacino
potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di
cui al presente decreto;
Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli
Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science
Institute (GSSI), la Scuola IMT alti studi Lucca, la Scuola
universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola normale superiore di
Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale
superiore di studi avanzati di Trieste e la Scuola superiore
meridionale;
Ritenuto di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, pari complessivamente a
127 unita' (ultimo dato disponibile tramite il citato portale
«USTAT»), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti
che potra' accedere a percorsi di dottorato di cui al presente
decreto;
Considerato che il bacino potenziale di soggetti che potra'
accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano
quindi a 226 unita' complessive (ultimo dato disponibile tramite il
richiamato portale «USTAT»);
Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma
6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere
garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno
un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% (quaranta per cento)
delle borse messe a disposizione a valere sull'investimento 3.3 della
missione 4, componente 2;
Ritenuto per quanto riguarda le universita', statali e non statali,
incluse le universita' telematiche, e gli istituti universitari a
ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse, nel
rispetto del vincolo di destinazione del 40% (quaranta per cento)
delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori
in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media ponderata
del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per
ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per
tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a valere sul
XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra il numero delle
borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle
borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i
rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere
sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo;
Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione
di un peso pari a 2/3 (due terzi) al rapporto tra il numero delle
borse complessivamente ripartite per ciascun Ateneo e il numero delle
borse complessivamente ripartite per tutti gli atenei con i
rispettivi decreti ministeriali a valere sul XXXVIII ciclo e sul
XXXIX ciclo e pari a 1/3 (un terzo) al rapporto tra il numero delle
borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle
borse complessivamente assegnate per tutti gli atenei con i
rispettivi provvedimenti di concessione del finanziamento a valere
sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX;
Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione la
capacita' degli atenei, nel corso dei suddetti cicli, di attivare
borse di dottorato PNRR;
Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra tutti gli
atenei con diverse capacita' di attivazione dei corsi di dottorato,
sia opportuno assegnare in prima istanza almeno tre borse di
dottorato a tutti gli atenei, compatibilmente con i vincoli imposti
dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal
decreto ministeriale n. 226/2021 in termini di requisiti per
l'accreditamento;
Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni AFAM, di commisurare
l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione
del 40% (quaranta per cento) delle stesse alle regioni del
Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base al rapporto tra il
numero di studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II
livello (A.A. 2022/2023) per ciascuna istituzione AFAM e il numero di
studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II Livello (A.A.
2022/2023) per tutte le istituzioni AFAM;
Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra le
istituzioni AFAM con diverse capacita' di attivazione dei corsi di
dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due borse
di dottorato a tutte le istituzioni AFAM e, in particolare, quattro
borse agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) per
promuovere la collaborazione con il sistema produttivo nazionale
delle stesse, compatibilmente con i vincoli imposti decreto
ministeriale n. 470/2024 in termini di requisiti per
l'accreditamento;
Tenuto conto del target per l'investimento 3.3 della missione 4,
componente 2 relativo ai dottorati innovativi che rispondono ai
fabbisogni di innovazione delle imprese e della ripartizione di n.
2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato l'anno per il
XL ciclo, di cui n. 1.148 (millecentoquarantotto) nel Mezzogiorno e
n. 1.720 (millesettecentoventi) nel resto del territorio nazionale,
si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto
di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base
all'aliquota di cui piu' sopra in premessa per garantire
l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui cofinanziamento
previsto da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca e'
pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) al quale si aggiunge il
cofinanziamento da parte dell'impresa per l'importo eccedente, fino
alla concorrenza del costo complessivo della borsa;
Considerato che, nel caso della ripartizione per il Mezzogiorno per
le universita', statali e non statali, incluse le universita'
telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale,
l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione
teorica di n. 1.070 (millesettanta) borse in luogo delle n. 1.068
(millesessantotto) borse disponibili, sono state sottratte n. 2 (due)
borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota
di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del
secondo soggetto classificato;
Considerato che, nel caso della ripartizione per il Centro - nord
per le universita', statali e non statali, incluse le universita'
telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale,
l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione
teorica di n. 1.537 (millecinquecentotrentasette) borse in luogo
delle n. 1.536 (millecinquecentotrentasei) borse disponibili, e'
stata sottratta n. 1 (una) borsa al primo soggetto classificato in
graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura
considerevole da quella del secondo soggetto classificato;
Decreta:
1. L'attribuzione, per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR,
Missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca
all'impresa» - Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi
che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e
promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese»,
incluse le risorse non oggetto di assegnazione all'esito dei
provvedimenti di concessione di cui al decreto ministeriale n.
117/2023, nonche' le risorse derivanti dalla rideterminazione
dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero, di n.
2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato di durata
triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di
seguito, anche corsi) accreditati ex decreto ministeriale n. 45/2013
XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 ed ex decreto ministeriale
n. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni accademici 2022/2023 e
2023/2024 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed ex
decreto ministeriale n. 470/2024 XL ciclo - Anno accademico
2024/2025.
Art. 1
Definizioni
1. «Ministro e Ministero»: Il Ministro e il Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR).
2. «ANVUR»: Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, di cui all'art. 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonche' al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. «Componente»: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure.
4. «CUP»: Il Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che
identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento
cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici.
5. «Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia»: Fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n.
178.
6. «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi
IT, ecc.).
7. «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e
coesione; Salute).
8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti
del regolamento (UE) 2021/241.
10. «Principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH)»: Il
principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17
regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR
devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del
regolamento (UE) 2021/241.
11. «Progetto o intervento»: specifico progetto/intervento (anche
inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e
finanziato nell'ambito di una misura del Piano e identificato
attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e
rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita'
minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica.
12. «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma
1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella
Governance del Piano.
14. «Soggetto attuatore»: soggetto responsabile dell'avvio,
dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto
finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o)
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori
sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9 comma 1
del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa
degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni
centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR)
attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti
attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel caso di
specie, per «Soggetti attuatori» si intendono le istituzioni di cui
al successivo comma 24.
15. «Soggetto realizzatore o soggetto esecutore»: soggetto e/o
operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del
progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e
individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti
pubblici).
16. «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di
edificio ristrutturato, ecc.).
17. «Universita'»: le universita', statali e non statali, incluse
le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento
speciale.
18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti pubblici di
ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p)
del decreto legislativo n. 218/2016.
19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di impresa e
attivita' economica» della comunicazione della Commissione 2016/C
262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della
quale: «(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che
esercita un'attivita' economica, a prescindere dal suo stato
giuridico e dalle sue modalita' di finanziamento. La qualificazione
di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente
dalla natura delle sue attivita'.». Ai fini del presente decreto
possono essere considerati altresi', a titolo esemplificativo, i
soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le societa' consortili di
tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati
dotate di autonoma personalita' giuridica (ad es., «Ecosistemi
dell'innovazione», «Partenariati estesi», «Centri nazionali» e
«Cluster tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni
di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica - ove
necessario - della sussistenza di tale qualificazione.
20. «Open science»: approccio al processo scientifico basato sulla
cooperazione e sulle nuove modalita' per diffondere la conoscenza,
migliorare l'accessibilita' e la riusabilita' dei risultati della
ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti
di collaborazione. La scienza aperta e' una politica prioritaria
della Commissione europea e il metodo di lavoro di riferimento
nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e
all'innovazione.
21. «Principi FAIR Data»: insieme di principi, linee guida e
migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano
Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable
(Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei
vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il piu'
aperto possibile e chiuso solo quanto necessario».
22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le
persone fisiche per conto delle quali e' realizzata un'operazione o
un'attivita', ai sensi dell'art. 3, comma 6 della direttiva (UE)
2015/849 e della circolare del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15
settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo
svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR di competenza delle amministrazioni centrali e dei
soggetti attuatori. Adozione dell'appendice tematica rilevazione
delle titolarita' effettive ex art. 22, par. 2, lettera d),
regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni
sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto
legislativo 231/2007».
23. «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (Istituzioni AFAM)»: le istituzioni di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le istituzioni
non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico
di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi
comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare i medesimi titoli
secondo il previgente ordinamento.
24. «Istituzioni»: Le Universita' di cui al comma 17 e le
istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.