IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12),
51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), al quale sono  attribuite  le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in  materia  di  istruzione
universitaria,  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  di  alta
formazione artistica musicale e coreutica, nonche' la  determinazione
delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con  conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
(Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022),  con
il quale la Sen.  Anna  Maria  Bernini  e'  stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di  seguito
«PNRR»), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30
aprile 2021 ai sensi dell'art. 18  del  citato  regolamento  (UE)  n.
241/2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del  Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea  in
data 24  novembre  2023,  attraverso  l'adozione  della  proposta  di
decisione di esecuzione del Consiglio COM (2023) 765 final  2023/0442
(NLE); 
  Vista la decisione del Consiglio UE che modifica  la  decisione  di
esecuzione  del  13  luglio  2021,  relativa  all'approvazione  della
valutazione del piano per la  ripresa  e  la  resilienza  dell'Italia
dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023); 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2105/2021  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per  la
rendicontazione della spesa sociale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2106/2021  della  Commissione
del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori  comuni
e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa  e
della resilienza; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
agosto 2021  (Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  229  del  24
settembre 2021),  recante  «Assegnazione  delle  risorse  finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», al
fine di dare attuazione alle iniziative  previste  nell'ambito  della
Missione  4  «Istruzione  e  ricerca»  nelle  due   componenti   M4C1
«Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:  dagli  asili
nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»; 
  Visto il decreto MEF-RGS-RR  n.  7  del  26  gennaio  2024  recante
«Modifiche  alla  tabella  A  allegata  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021», che  ridetermina  e
rimodula  l'assegnazione  finanziaria   complessiva   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca relativo alla Missione 4 (M4) e alle
correlate  linee  di  investimenti  e  sub-investimenti,  modificando
l'importo   complessivo   assegnato   in    euro    11.583.009.954,34
(undicimiliardicinquecentoottantatremilioninovemilanovecentocinquanta
quattro/34); 
  Tenuto conto che la componente C2 «Dalla ricerca all'impresa» della
Missione 4 «Istruzione e ricerca» mira a sostenere  gli  investimenti
in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle  tecnologie,
a rafforzare  le  competenze,  favorendo  la  transizione  verso  una
economia basata sulla conoscenza, e che, in particolare, la linea  di
investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono
ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono  l'assunzione
dei ricercatori da  parte  delle  imprese»  mirava  ad  aumentare  la
riserva di capitale  umano  impegnato  in  attivita'  orientate  alla
ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che  rispondono
ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso  l'assegnazione
di n. 15.000 borse  nei  tre  anni  accademici  a  partire  dall'A.A.
2022/2023; 
  Vista la suindicata decisione del  Consiglio  UE  che  modifica  la
decisione di esecuzione del 13 luglio 2021  (ST  16051/2023)  con  la
quale, relativamente all'investimento 3.3, e' stata disposta, tra  le
altre, la modifica della descrizione dell'obiettivo M4C2-3, il quale,
nella nuova formulazione, prevede  l'«Assegnazione  di  almeno  6.000
borse di dottorato» al 31 dicembre 2024; 
  Considerato che, nell'ambito dell'investimento 3.3 «Introduzione di
dottorati innovativi che  rispondono  ai  fabbisogni  di  innovazione
delle imprese e promuovono  l'assunzione  dei  ricercatori  da  parte
delle imprese», era previsto il  finanziamento  di  nuove  borse  per
dottorati innovativi che  rispondono  ai  fabbisogni  di  innovazione
delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire  dall'A.A.
2022/2023  per  un  importo  complessivo   di   euro   450.000.000,00
(quattrocentocinquantamilioni/00); 
  Visto il suindicato decreto MEF-RGS-RR n. 7 del  26  gennaio  2024,
che ridetermina e rimodula l'assegnazione finanziaria per un  importo
complessivo di euro 360.000.000,00 (trecentosessantamilioni/00); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 8  del  decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,  rendicontazione
e controllo; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto in particolare, il secondo periodo dell'art. 7, comma 1,  del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi  del  quale  «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto in particolare, l'art. 26 del decreto-legge del  24  febbraio
2023, n. 13 che introduce una decontribuzione nel limite  massimo  di
7.500 euro per le imprese  che  partecipano  al  finanziamento  delle
borse di dottorato innovativo e che assumono  a  tempo  indeterminato
personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che e' o  e'
stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della  legge
30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto in particolare, l'art. 27, comma 4, del decreto-legge del  24
febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che «Le universita' statali e non
statali,  legalmente  riconosciute,  gli   istituti   di   istruzione
universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma  1
possono fornire quale idoneo  strumento  di  garanzia  delle  risorse
ricevute ai fini della realizzazione degli  interventi  compresi  nel
quadro di attuazione del PNRR, nonche'  del  relativo  PNC,  anche  i
fondi assegnati dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  in
relazione al funzionamento ordinario»; 
  Visto il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19 (Gazzetta Ufficiale,
Serie  generale  n.  52  del  2  marzo   2024)   recante   «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  11,  comma   1,   del   suindicato
decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, che stabilisce che «la  misura
delle  anticipazioni  iniziali  erogabili  in  favore  dei   soggetti
attuatori e' di norma pari al 30 per cento del contributo  assegnato,
ferme  restando  le  eventuali  maggiori  percentuali   previste   da
specifiche disposizioni di legge»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
29   dicembre   2023,   n.   1668   recante   «Atto   di    indirizzo
politico-istituzionale per l'anno 2024»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del
14   dicembre   2020)    recante    il    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca»
entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie  generale  n.  74
del 26 marzo 2021), recante «Individuazione e definizione dei compiti
degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del  1°  ottobre
2021, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  l'Unita'  di
missione di livello  dirigenziale  generale  per  l'attuazione  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso
il segretariato  generale  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione
del Next Generation EU-Italia; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  sviluppa  e  rende  disponibile  un  apposito
sistema informatico; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  n.  279  del  23
novembre 2021) recante «Procedure relative alla gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1,  comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi  2-bis,  2-ter,
2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto l'art. 17  regolamento  UE  n.  852/2020  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visto la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  del  14  gennaio  1994,  n.   20   e   successive
modificazioni ed integrazioni, avente  ad  oggetto  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico   in   materia   di   documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del  29  ottobre  2021,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) -  Rilevazione  periodica  avvisi,  bandi  e  altre
procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del 31  dicembre  2021,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche  per  la
selezione   dei   progetti   PNRR -   Addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno  2021,
n. 80 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)  -  Servizi   di   assistenza   tecnica   per   le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare del  10  febbraio  2022,  n.  9,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
redazione dei sistemi di gestione e controllo  delle  amministrazioni
centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  aprile  2022,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)   e   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari - 106 Chiarimenti  in  relazione  al  riferimento  alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la circolare  del  14  giugno  2022,  n.  26,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla
seconda «Richiesta di pagamento» alla C.E. prevista per il 28  giugno
p.v.»; 
  Vista la circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare del 28 giugno 2022, del Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
prot. 181858 recante «Linee guida per la realizzazione della  sezione
dedicata all'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR) nei siti web istituzionali delle amministrazioni  titolari  di
misure»; 
  Vista la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale   dello   Stato,   recante   «Controllo    di    regolarita'
amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e
di contabilita' speciale. Controllo di regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli atti di gestione  delle  risorse  del  PNRR  -  prime
indicazioni operative»; 
  Vista la circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «circolare delle procedure  finanziarie
PNRR»; 
  Vista la circolare  dell'11  agosto  2022,  n.  30,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida per lo  svolgimento  delle
attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle  misure  PNRR  di
competenza delle amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori»; 
  Vista la circolare del 21 settembre  2022,  n.  31,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Modalita'  di  accesso  al  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, commi 7  e  7-bis,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50»; 
  Vista la circolare del 22 settembre  2022,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR»; 
  Vista la circolare del  13  ottobre  2022,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Aggiornamento guida operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare del  17  ottobre  2022,  n.  34,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  recante  «Linee  guida  metodologiche  per  la
rendicontazione degli indicatori comuni per  il  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
  Vista la circolare del  7  dicembre  2022,  n.  41,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione  milestone/target  connessi  alla
terza «Richiesta di pagamento» alla C.E.»; 
  Vista la circolare del 14  dicembre  2022,  n.  43,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi  PNRR  gestiti  sul  modulo
finanziario  del  sistema  ReGiS.  Operazioni   contabili   esercizio
finanziario 2022»; 
  Vista la circolare,  del  2  gennaio  2023,  n.  1,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Controllo  preventivo  di  regolarita'
amministrativa e contabile di cui al decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti  di
gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Vista la  circolare  del  13  marzo  2023,  n.  10,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni
operative per il controllo preventivo e il controllo  dei  rendiconti
delle contabilita' speciali PNRR aperte  presso  la  Tesoreria  dello
Stato»; 
  Vista la  circolare  del  22  marzo  2023,  n.  11,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Registro integrato dei controlli  PNRR
- Sezione controlli milestone e target»; 
  Vista la  circolare  del  7  aprile  2023,  n.  15,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Enti ed organismi pubblici -  bilancio
di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare  n.
42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni»; 
  Vista la circolare  del  14  aprile  2023,  n.  16,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
Misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti attuatori - Rilascio in esercizio  sul  sistema  informativo
ReGiS delle attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese  e
del collegamento alla  banca  dati  ORBIS  nonche'  alle  piattaforme
antifrode ARACHNE e PIAF-IT»; 
  Vista la circolare  del  27  aprile  2023,  n.  19,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Utilizzo del  sistema  ReGiS  per  gli
adempimenti PNRR e modalita' di attivazione  delle  anticipazioni  di
cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria NGEU»; 
  Vista la circolare  del  11  maggio  2023,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024
e per il triennio 2024 - 2026 e budget per il triennio  2024 -  2026.
Proposte per la manovra 2024»; 
  Vista la circolare  del  16  maggio  2023,  n.  22,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Bilancio  di  genere.  Linee  guida  e
avvio delle attivita' relative al  rendiconto  generale  dello  Stato
2022»; 
  Vista la circolare  del  24  luglio  2023,  n.  25,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Linee guida  operative  relative  alle
modalita' di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere  sulle
contabilita' di tesoreria NGEU»; 
  Vista la  circolare  dell'8  agosto  2023,  n.  26,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target  (M&T)  connessi
alla quarta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»; 
  Vista la circolare del 15 settembre  2023,  n.  27,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.  Adozione  dell'appendice  tematica  rilevazione
delle titolarita' effettive ex art. 22 par. 2 lettera d)  regolamento
(UE) 2021/241 e comunicazione alla  UIF  di  operazioni  sospette  da
parte della pubblica amministrazione ex art. 10, decreto  legislativo
n. 231/2007»; 
  Vista la circolare del 28  novembre  2023,  n.  31,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  recante  «Procedure  di  trasferimento  delle
risorse del  «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»  di  cui
all'art. 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la circolare del 1°  dicembre  2023,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target  (M&T)  connessi
alla quinta «Richiesta di pagamento» alla C.E.»; 
  Vista la circolare del  7  dicembre  2023,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Interventi  PNRR  gestiti  sul  modulo
finanziario  del  sistema  ReGiS.  Operazioni   contabili   esercizio
finanziario 2023.»; 
  Vista la circolare del 22  dicembre  2023,  n.  35,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  recante  «Strategia  generale  antifrode  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  -  versione
2.0.»; 
  Vista la  circolare  del  3  gennaio  2024,  n.  1,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Disposizioni in materia  di  riduzione
dei tempi di pagamento delle pubbliche  amministrazioni -  Attuazione
dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41.
Prime indicazioni operative.»; 
  Vista la circolare  del  18  gennaio  2024,  n.  2,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Monitoraggio delle  misure  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione
per il periodo  di  programmazione  2021-2027.  Protocollo  unico  di
colloquio, versione 2.0»; 
  Vista la circolare del  29  febbraio  2024,  n.  8,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza  (PNRR)  -  Trasformazione  digitale  dei  servizi   della
pubblica amministrazione ai sensi art.  27,  comma  2-quinquies,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri  per  l'adozione  delle
variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud»; 
  Vista la  circolare  del  12  marzo  2024,  n.  10,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  recante  «Procedure  di  gara  svolte  dalle
centrali  di  committenza  e  correlate  agli  interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Vista la  circolare  del  28  marzo  2024,  n.  13,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, recante «Integrazione delle linee guida per  lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.   Adozione   delle   appendici   tematiche:   la
prevenzione e il controllo del conflitto  di  interessi  ex  art.  22
regolamento (UE) 2021/241; la duplicazione dei finanziamenti ex  art.
22, par. 2, lettera c) regolamento (UE) 2021/241»; 
  Visto il sistema di gestione e controllo «Si.Ge.Co.» del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, amministrazione  centrale  titolare
di interventi del PNRR, approvato,  nella  versione  aggiornata,  con
decreto direttoriale n. 1567 dell'11 ottobre 2022; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante «Norma in materia  di
borse di studio e  dottorato  di  ricerca  nelle  Universita'»  e  in
particolare l'art. 2; 
  Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210,  recante  «Norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di  ruolo»
ed in particolare l'art. 4 («Dottorato di ricerca»)  come  modificato
dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e  dal  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80; 
  Vista la legge del 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle
accademie  di  belle  arti,  dell'accademia   nazionale   di   danza,
dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.  19
che prevede l'istituzione dei  corsi  di  dottorato  da  parte  delle
Universita',   previo   accreditamento   da   parte   del   Ministero
dell'universita' e della  ricerca  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca del 18 giugno 2008, «Aumento dell'importo annuale lordo
delle borse di dottorato di ricerca»  e  il  decreto  n.  40  del  25
gennaio  2018  di  modifica  relativamente  all'aumento  dell'importo
annuale delle borse di dottorato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca del
14  dicembre  2021,  n.  226,  «Regolamento  recante   modalita'   di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri  per  la
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli  enti  accreditati»
che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013, n.  45,
avente ad oggetto il «Regolamento recante modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione  dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»; 
  Visto in particolare, l'art. 17, comma 4  del  citato  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca 226/2021  che  recita  «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  la
domanda di accreditamento dei corsi  di  dottorato  coerenti  con  le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla  richiesta  di  assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali  corsi  e  previste
dal Piano. Il Ministero, su conforme  parere  dell'ANVUR,  adotta  la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente  alla  decisione
di attribuzione delle borse di studio»; 
  Viste le «Linee guida per l'accreditamento dei corsi  di  dottorato
ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  regolamento  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 dicembre 2021, n.  226»  approvate  con  decreto  del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 301 del 22 marzo  2022,
che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il
XL ciclo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
470 del 21 febbraio 2024 recante il  «Decreto  di  definizione  delle
modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di  ricerca  delle
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(AFAM)», registrato dall'ufficio centrale di bilancio (UCB)  in  data
28 febbraio 2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo  con
il n. 3011, nonche' registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  11
aprile 2024, n. 979; 
  Visto in particolare, l'art. 15, comma 1  del  citato  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 470/2024 che recita «Nel
periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  la
domanda di accreditamento dei corsi  di  dottorato  coerenti  con  le
tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato
di cui all'art. 10, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica
amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio
culturale, e' presentata unitamente alla  richiesta  di  assegnazione
dei fondi per le borse di studio destinate a tali  corsi  e  previste
dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR,  adotta  la
decisione di accreditamento di tali corsi unitamente  alla  decisione
di attribuzione delle borse di studio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
544 del 27 marzo 2024 recante l'importo minimo annuo delle  borse  di
studio  relative  alle  istituzioni  AFAM,  registrato   dall'ufficio
centrale di bilancio (UCB) in data  8  aprile  2024  e  annotato  sul
registro ufficiale di protocollo con il n. 5166,  nonche'  registrato
dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, n. 1162; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Viste le «Linee guida per la rendicontazione destinate ai  soggetti
attuatori degli interventi  del  PNRR  ITALIA  di  cui  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca e' amministrazione titolare»,  prot.
785 del 31 gennaio 2023; 
  Considerato  che  gli  Operational  Arrangements  siglati  fra   la
Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle  finanze  in
data 22 dicembre 2021  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni
indicano, nell'ambito della definizione di targets e  milestones  per
il target M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento,
il numero di borse assegnate nell'ambito di programmi di dottorato; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare il Target M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede  n.
6.000 borse assegnate per  dottorati  innovativi  che  rispondono  ai
fabbisogni di innovazione delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
352 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per  l'anno  accademico
2022/2023, di n. 5.000 borse di dottorato di durata triennale per  la
frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex decreto
ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e da
accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 XXXVIII ciclo -  Anno
accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformita'
alla linea di investimento 3.3, integrato con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 925 del 29 luglio 2022; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153  del  28
dicembre 2022, integrato con decreto  del  direttore  generale  degli
ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo  studio  n.
2174  del   30   dicembre   2022,   recante   il   provvedimento   di
quantificazione dell'importo complessivo destinato  al  finanziamento
delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  n.  352,   e   di
concessione del finanziamento; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n.  192  del  21
febbraio 2023, recante la rettifica circa l'attribuzione delle  borse
di dottorato di  durata  triennale  a  valere  sul  PNRR  per  l'Anno
accademico 2022/2023; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  n.
117 del 2 marzo 2023 recante l'attribuzione,  per  l'anno  accademico
2023/2024, di n. 13.292 borse di dottorato di durata triennale per la
frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex decreto
ministeriale n. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno accademico 2021/2022 e ex
decreto ministeriale n.  226/2021  XXXVIII  ciclo -  Anno  accademico
2022/2023 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021  XXXIX
ciclo - Anno accademico 2023/2024 in programmi dedicati  e  declinati
in conformita'  alla  linea  di  investimento  3.3  «Introduzione  di
dottorati innovativi che  rispondono  ai  fabbisogni  di  innovazione
delle imprese e promuovono  l'assunzione  dei  ricercatori  da  parte
delle imprese»; 
  Considerato il decreto del  direttore  generale  degli  ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2332  del  22
dicembre 2023, rettificato con  successivo  decreto  direttoriale  n.
2370 del 29 dicembre 2023, recante il  provvedimento  di  concessione
del finanziamento; 
  Considerate le borse non attribuite a valere sui  provvedimenti  di
concessione di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca   n.   117   del   2   marzo   2023,   pari   a   n.    2.584
(duemilacinquecentottantaquattro); 
  Considerate le risorse - per un importo pari a  euro  17.040.000,00
(diciasettemilioniquarantamila/00) - derivanti dalla rideterminazione
dell'importo  unitario  della  borsa  cofinanziato   dal   Ministero,
all'esito della  rimodulazione  della  dotazione  finanziaria  e  del
target nell'ambito dell'investimento 3.3 «Introduzione  di  dottorati
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle  imprese
e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese»; 
  Vista la necessita' di assegnare le borse non attribuite  nell'anno
accademico 2023/2024 a fronte dei provvedimenti di concessione di cui
al citato decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
117 del 2 marzo 2023 e le anzidette risorse; 
  Ritenuto di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire
agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto  e  di
utilizzazione delle risorse; 
  Ritenuto  anche  in  relazione  ai  vincoli  derivanti  dal  quadro
normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione  di
risorse ai  soggetti  attuatori  con  corsi  accreditati  ex  decreto
ministeriale n. 45/2013 ed ex decreto ministeriale n. 226/2021  e  da
accreditare  ex  decreto  ministeriale  n.  226/2021  ed  ex  decreto
ministeriale n. 470/2024; 
  Ritenuto  di  dover  includere  tra   i   soggetti   attuatori   le
Universita',  statali  e  non   statali,   incluse   le   Universita'
telematiche, pari complessivamente a novantadue unita'  (ultimo  dato
disponibile attraverso  il  portale  «USTAT»,  gestito  dal  Servizio
statistico  del  Ministero),  quale   rappresentazione   del   bacino
potenziale di soggetti che potra' accedere a percorsi di dottorato di
cui al presente decreto; 
  Ritenuto di  dover  ricomprendere  tra  i  soggetti  attuatori  gli
Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran  Sasso  Science
Institute  (GSSI),  la  Scuola  IMT  alti  studi  Lucca,  la   Scuola
universitaria superiore IUSS di Pavia, la Scuola normale superiore di
Pisa, la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola internazionale
superiore  di  studi  avanzati  di  Trieste  e  la  Scuola  superiore
meridionale; 
  Ritenuto  di  dover  ricomprendere  tra  i  soggetti  attuatori  le
Istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
(Istituzioni AFAM) di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
della ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024,  pari  complessivamente  a
127  unita'  (ultimo  dato  disponibile  tramite  il  citato  portale
«USTAT»), quale rappresentazione del bacino  potenziale  di  soggetti
che potra' accedere a  percorsi  di  dottorato  di  cui  al  presente
decreto; 
  Considerato  che  il  bacino  potenziale  di  soggetti  che  potra'
accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto ammontano
quindi a 226 unita' complessive (ultimo dato disponibile  tramite  il
richiamato portale «USTAT»); 
  Ritenuto che, in coerenza con quanto disposto  dall'art.  2,  comma
6-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  debba  essere
garantita   ai   soggetti   attuatori   ubicati    nel    Mezzogiorno
un'allocazione di borse di dottorato pari al 40% (quaranta per cento)
delle borse messe a disposizione a valere sull'investimento 3.3 della
missione 4, componente 2; 
  Ritenuto per quanto riguarda le universita', statali e non statali,
incluse le universita' telematiche, e  gli  istituti  universitari  a
ordinamento speciale di commisurare l'allocazione delle risorse,  nel
rispetto del vincolo di destinazione del  40%  (quaranta  per  cento)
delle stesse alle regioni del Mezzogiorno, tra i  soggetti  attuatori
in base all'aliquota di riferimento risultante dalla media  ponderata
del rapporto tra il numero delle borse complessivamente ripartite per
ciascun Ateneo e il numero delle borse complessivamente ripartite per
tutti gli atenei con i rispettivi decreti ministeriali a  valere  sul
XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo, e il rapporto tra  il  numero  delle
borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle
borse  complessivamente  assegnate  per  tutti  gli  atenei   con   i
rispettivi provvedimenti di concessione del  finanziamento  a  valere
sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo; 
  Ritenuto che la suddetta media ponderata, si basa sull'attribuzione
di un peso pari a 2/3 (due terzi) al rapporto  tra  il  numero  delle
borse complessivamente ripartite per ciascun Ateneo e il numero delle
borse  complessivamente  ripartite  per  tutti  gli  atenei   con   i
rispettivi decreti ministeriali a valere  sul  XXXVIII  ciclo  e  sul
XXXIX ciclo e pari a 1/3 (un terzo) al rapporto tra il  numero  delle
borse complessivamente assegnate per ciascun Ateneo e il numero delle
borse  complessivamente  assegnate  per  tutti  gli  atenei   con   i
rispettivi provvedimenti di concessione del  finanziamento  a  valere
sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX; 
  Ritenuto che tale criterio consente di tenere in considerazione  la
capacita' degli atenei, nel corso dei  suddetti  cicli,  di  attivare
borse di dottorato PNRR; 
  Ritenuto che, al fine di assicurare una perequazione fra tutti  gli
atenei con diverse capacita' di attivazione dei corsi  di  dottorato,
sia  opportuno  assegnare  in  prima  istanza  almeno  tre  borse  di
dottorato a tutti gli atenei, compatibilmente con i  vincoli  imposti
dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse e dal
decreto  ministeriale  n. 226/2021  in  termini  di   requisiti   per
l'accreditamento; 
  Ritenuto per quanto riguarda le istituzioni  AFAM,  di  commisurare
l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione
del  40%  (quaranta  per  cento)  delle  stesse  alle   regioni   del
Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in  base  al  rapporto  tra  il
numero di studenti iscritti a  corsi  di  diploma  accademico  di  II
livello (A.A. 2022/2023) per ciascuna istituzione AFAM e il numero di
studenti iscritti a corsi di diploma accademico di II  Livello  (A.A.
2022/2023) per tutte le istituzioni AFAM; 
  Ritenuto che,  al  fine  di  assicurare  una  perequazione  fra  le
istituzioni AFAM con diverse capacita' di attivazione  dei  corsi  di
dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno due  borse
di dottorato a tutte le istituzioni AFAM e, in  particolare,  quattro
borse agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)  per
promuovere la collaborazione  con  il  sistema  produttivo  nazionale
delle  stesse,  compatibilmente  con  i   vincoli   imposti   decreto
ministeriale   n.   470/2024   in   termini    di    requisiti    per
l'accreditamento; 
  Tenuto conto del target per l'investimento 3.3  della  missione  4,
componente 2 relativo  ai  dottorati  innovativi  che  rispondono  ai
fabbisogni di innovazione delle imprese e della  ripartizione  di  n.
2.868 (duemilaottocentosessantotto) borse di dottorato l'anno per  il
XL ciclo, di cui n. 1.148 (millecentoquarantotto) nel  Mezzogiorno  e
n. 1.720 (millesettecentoventi) nel resto del  territorio  nazionale,
si e' proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al  netto
di  quelle  assegnate  secondo  il  criterio  perequativo,  in   base
all'aliquota  di  cui  piu'   sopra   in   premessa   per   garantire
l'attribuzione di un numero intero di borse, il  cui  cofinanziamento
previsto da parte del Ministero dell'universita' e della  ricerca  e'
pari a euro 60.000,00  (sessantamila/00)  al  quale  si  aggiunge  il
cofinanziamento da parte dell'impresa per l'importo  eccedente,  fino
alla concorrenza del costo complessivo della borsa; 
  Considerato che, nel caso della ripartizione per il Mezzogiorno per
le  universita',  statali  e  non  statali,  incluse  le  universita'
telematiche, e gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,
l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe  l'assegnazione
teorica di n. 1.070 (millesettanta) borse in  luogo  delle  n.  1.068
(millesessantotto) borse disponibili, sono state sottratte n. 2 (due)
borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui  aliquota
di riferimento si discosta in  misura  considerevole  da  quella  del
secondo soggetto classificato; 
  Considerato che, nel caso della ripartizione per il Centro  -  nord
per le universita', statali e non  statali,  incluse  le  universita'
telematiche, e gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale,
l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe  l'assegnazione
teorica di n.  1.537  (millecinquecentotrentasette)  borse  in  luogo
delle n.  1.536  (millecinquecentotrentasei)  borse  disponibili,  e'
stata sottratta n. 1 (una) borsa al primo  soggetto  classificato  in
graduatoria, la cui aliquota di riferimento  si  discosta  in  misura
considerevole da quella del secondo soggetto classificato; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  L'attribuzione,  per  l'anno  2024/2025,  a  valere  sul  PNRR,
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» - Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi
che  rispondono  ai  fabbisogni  di  innovazione  delle   imprese   e
promuovono l'assunzione dei  ricercatori  da  parte  delle  imprese»,
incluse  le  risorse  non  oggetto  di  assegnazione  all'esito   dei
provvedimenti di  concessione  di  cui  al  decreto  ministeriale  n.
117/2023,  nonche'  le  risorse  derivanti   dalla   rideterminazione
dell'importo unitario della borsa cofinanziato dal Ministero,  di  n.
2.868 (duemilaottocentosessantotto)  borse  di  dottorato  di  durata
triennale per la frequenza di percorsi per dottorati  innovativi  (di
seguito, anche corsi) accreditati ex decreto ministeriale n.  45/2013
XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 ed ex  decreto  ministeriale
n. 226/2021 XXXVIII ciclo e XXXIX ciclo - Anni accademici 2022/2023 e
2023/2024 e da accreditare ex decreto ministeriale n. 226/2021 ed  ex
decreto  ministeriale  n. 470/2024   XL   ciclo -   Anno   accademico
2024/2025. 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  «Ministro  e   Ministero»:   Il   Ministro   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR). 
  2.  «ANVUR»:  Agenzia  nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca, di cui  all'art.  2,  comma  138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  24  novembre  2006,  n.  286,  nonche'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. 
  3. «Componente»: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette
riforme  e  priorita'  di  investimento  correlate  ad   un'area   di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure. 
  4. «CUP»: Il Codice unico  di  progetto  (CUP)  e'  il  codice  che
identifica un progetto d'investimento pubblico  ed  e'  lo  strumento
cardine per  il  funzionamento  del  sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti pubblici. 
  5. «Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia»: Fondo di cui
all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre  2020,  n.
178. 
  6. «Milestone»: traguardo qualitativo da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.). 
  7.  «Missione»:  risposta,  organizzata   secondo   macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute). 
  8. «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o  riforme  previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati. 
  9. «PNRR (o  Piano)»:  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e  seguenti
del regolamento (UE) 2021/241. 
  10. «Principio «non arrecare un danno  significativo»  (DNSH)»:  Il
principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17
regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR
devono essere conformi a tale principio  ai  sensi  dell'art.  5  del
regolamento (UE) 2021/241. 
  11. «Progetto o intervento»: specifico  progetto/intervento  (anche
inteso  come  insieme  di  attivita'  e/o  procedure)  selezionato  e
finanziato  nell'ambito  di  una  misura  del  Piano  e  identificato
attraverso  un  Codice  unico  di   progetto   (CUP).   Il   progetto
contribuisce alla realizzazione  degli  obiettivi  della  Missione  e
rappresenta la  principale  entita'  del  monitoraggio  quale  unita'
minima  di  rilevazione  delle  informazioni  di  natura  anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica. 
  12.  «Rendicontazione  delle   spese»:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto. 
  13. «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art.  1,  comma
1043 della legge di  bilancio  n.  178/2020  (legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di  monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR  e  atto  a  garantire  lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti  coinvolti  nella
Governance del Piano. 
  14.  «Soggetto  attuatore»:   soggetto   responsabile   dell'avvio,
dell'attuazione  e   della   funzionalita'   dell'intervento/progetto
finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma  4,  lettera  o)
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i  soggetti  attuatori
sono:  «i  soggetti  pubblici   o   privati   che   provvedono   alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9  comma  1
del medesimo decreto  specifica  che  «alla  realizzazione  operativa
degli interventi previsti  dal  PNRR  provvedono  le  amministrazioni
centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali (sulla base  delle  specifiche  competenze  istituzionali
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel  PNRR)
attraverso  le  proprie  strutture  ovvero  avvalendosi  di  soggetti
attuatori esterni  individuati  nel  PNRR  ovvero  con  le  modalita'
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente». Nel  caso  di
specie, per «Soggetti attuatori» si intendono le istituzioni  di  cui
al successivo comma 24. 
  15. «Soggetto realizzatore  o  soggetto  esecutore»:  soggetto  e/o
operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione  del
progetto  (es.  fornitore  beni   e   servizi/esecutore   lavori)   e
individuato dal  soggetto  attuatore  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria e  nazionale  applicabile  (es.  in  materia  di  appalti
pubblici). 
  16. «Target»: traguardo quantitativo  da  raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.). 
  17. «Universita'»: le universita', statali e non  statali,  incluse
le universita' telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento
speciale. 
  18. «Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR»: enti  pubblici  di
ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera  p)
del decreto legislativo n. 218/2016. 
  19. «Imprese»: come definite al paragrafo 2 «Nozione di  impresa  e
attivita' economica» della  comunicazione  della  Commissione  2016/C
262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della
quale: «(...) la nozione di  impresa  abbraccia  qualsiasi  ente  che
esercita  un'attivita'  economica,  a  prescindere  dal   suo   stato
giuridico e dalle sue modalita' di finanziamento.  La  qualificazione
di un determinato ente  come  impresa  dipende  pertanto  interamente
dalla natura delle sue attivita'.».  Ai  fini  del  presente  decreto
possono essere considerati  altresi',  a  titolo  esemplificativo,  i
soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le societa' consortili di
tipo S.C.A.R.L., le  aggregazioni  di  soggetti  pubblici  e  privati
dotate  di  autonoma  personalita'  giuridica  (ad  es.,  «Ecosistemi
dell'innovazione»,  «Partenariati  estesi»,  «Centri   nazionali»   e
«Cluster tecnologici nazionali»), le reti di impresa, le associazioni
di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica -  ove
necessario - della sussistenza di tale qualificazione. 
  20. «Open science»: approccio al processo scientifico basato  sulla
cooperazione e sulle nuove modalita' per  diffondere  la  conoscenza,
migliorare l'accessibilita' e la  riusabilita'  dei  risultati  della
ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi  strumenti
di collaborazione. La scienza  aperta  e'  una  politica  prioritaria
della Commissione europea  e  il  metodo  di  lavoro  di  riferimento
nell'ambito   dei   finanziamenti    pubblici    alla    ricerca    e
all'innovazione. 
  21. «Principi FAIR  Data»:  insieme  di  principi,  linee  guida  e
migliori pratiche atti a garantire che i  dati  della  ricerca  siano
Findable  (Reperibili),   Accessible   (Accessibili),   Interoperable
(Interoperabili)  e  Re-usable  (Riutilizzabili),  nel  rispetto  dei
vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio «il piu'
aperto possibile e chiuso solo quanto necessario». 
  22. «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche  che,  in
ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le
persone fisiche per conto delle quali e' realizzata  un'operazione  o
un'attivita', ai sensi dell'art. 3,  comma  6  della  direttiva  (UE)
2015/849 e  della  circolare  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del  15
settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle linee guida per lo
svolgimento delle attivita'  di  controllo  e  rendicontazione  delle
misure PNRR  di  competenza  delle  amministrazioni  centrali  e  dei
soggetti  attuatori.  Adozione  dell'appendice  tematica  rilevazione
delle  titolarita'  effettive  ex  art.  22,  par.  2,  lettera   d),
regolamento (UE) 2021/241 e  comunicazione  alla  UIF  di  operazioni
sospette da parte della pubblica amministrazione ex art. 10,  decreto
legislativo 231/2007». 
  23.  «Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica (Istituzioni AFAM)»: le  istituzioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' le istituzioni
non statali autorizzate al rilascio di titoli di  diploma  accademico
di secondo livello ai sensi dell'art. 11 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  ivi
comprese le accademie gia' abilitate a rilasciare i  medesimi  titoli
secondo il previgente ordinamento. 
  24.  «Istituzioni»:  Le  Universita'  di  cui  al  comma  17  e  le
istituzioni AFAM di cui al comma 23 del presente articolo.